F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018 RICORSO DEL SIG. SILVESTRI MATTEO (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ AC PRATO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. SGS N. 1 PUNTO 2.6 DELL’1.7.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 782/1209 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ AC PRATO SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. SGS N. 1 PUNTO 2.6 DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 782/1209 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

 

RICORSO DEL SIG. SILVESTRI MATTEO (ALL’EPOCA  DEI  FATTI  RESPONSABILE  DEL  SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ AC PRATO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI  3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF.  SGS  N.  1  PUNTO  2.6  DELL’1.7.2017  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 782/1209 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC PRATO SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO, ALL’EPOCA  DEI  FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL  COM.  UFF.  SGS  N.  1  PUNTO  2.6 DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL   PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  782/1209  PF  17-18  GC/GP/MA  DEL 19.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)

I due ricorsi proposti dal sig. Silvestri Matteo e dal Sig. Toccafondi Paolo unitamente alla società AC Prato S.p.A. devono essere preliminarmente riuniti per connessione oggettiva.

Nel merito  sono infondati  per le ragioni che seguono.

Il giudizio di cui è causa nasce dalla celebrazione di più di un provino organizzato dalla società AC Prato S.p.A. celebrati il 13 e 26 Aprile 2018 alle ore 17.00 presso l’impianto Vittorio Rossi di via Galileo in Prato per giovani calciatori di età tra il 10 e i 16 anni.

Il Giudice di prime cure ha accertato che i provini non erano sostenuti da alcuna idonea autorizzazione, contestazione che anche in questa sede di appello non viene contraddetta anche in ragione dei fatti non contestati a cui viene conferita definitiva e completa veridicità.

Infatti il reclamo si fonda su una diversa valutazione del quadro giuridico posto alla base del provvedimento del Tribunale.

Le regioni giuridiche poste a fondamento della pronuncia reclamata vengono sintetizzate in un unico motivo, riconducibili ad un ipotizzato principio posto a tutela delle condotte censurate fondate sul legittimo affidamento ingenerato negli stessi ricorrenti derivante dalla ritenuta  iscrizione  della società AC Prato nell’elenco delle società autorizzate ad effettuare i provini per i calciatori di età dai 10 ai 16 anni.

Ora, la puntuale valutazione effettuata dal Giudice di prime cure si fonda sulla base delle evidenze documentali contenute nel deferimento della Procura Federale e confermate dai reclamanti, ovvero, tra tutte, la richiesta di autorizzazione ad effettuare i provini inviata il 18.10.2017 a cui non conseguiva alcuna autorizzazione.

A difesa, i ricorrenti sostengono che l’elenco completo delle società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori fosse rappresentato dall’elenco pubblicato nella sezione del sito ufficiale del SGS denominato Regolamenti e Normative settore Giovanile e scolastico al cui interno, alla data del 14.6.2018 e precedenti, si trovava l’elenco completo delle società autorizzate dal SGS ad effettuare provini tra le quali figurava l’AC Prato .

Ora, da quanto acquisito nel processo risulta che l’iscrizione evidenziata era relativa all’anno 2016/2017 e non 2017/2018 per la cui stagione era stata inoltrata dalla stessa Società AC Prato spa puntuale richiesta di autorizzazione al Settore Giovanile Scolastico della FIGC a cui non corrispondeva però alcuna autorizzazione.

Infatti, i reclamanti avrebbero dovuto consultare il Com. Uff. relativo all’anno in corso relativo alla richiesta di autorizzazione ovvero il 2018 dal quale non risultava iscritta l’AC Prato tra le società autorizzate ad effettuare provini.

In ragione del comportamento e della documentazione versata emerge quindi con chiarezza la puntuale conoscenza della non iscrizione nell’elenco delle società autorizzate ad effettuare i provini per i calciatori di età tra i 10 e 16 anni e pertanto la fondatezza delle violazioni del CGS ascritte ai ricorrenti.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come sopra proposti dal Sig. Silvestri Matteo e dalla società AC Prato SpA di Prato (PO) li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

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