F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 112/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 088/CFA – del 11 Aprile 2019 RICORSO DEL SIG. CORONA ALDO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37, COMMA 1 E 33, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6044/189 PF 18-19 MS/AS/AC DEL 17.12.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 144 del 20.2.2019)
RICORSO DEL SIG. CORONA ALDO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37, COMMA 1 E 33, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6044/189 PF 18-19 MS/AS/AC DEL 17.12.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 144 del 20.2.2019)
1.- Con atto del 17.12.2018, la Procura Federale Interregionale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare - c/o Settore Tecnico, fra gli altri, Corona Aldo (così testualmente) “…allenatore di base, codice n°47529, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli articoli 37, comma 1 e 33, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico, (giusta comunicato ufficiale n.69 del 13/06/2018), in riferimento all’articolo 38, comma 1 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2017/2018, svolto attività tecnica a favore della società S.S. Vesna, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa, comparendo quale allenatore in dodici distinte gare della squadra partecipante al campionato di Promozione Regionale, Girone B, nel periodo dal 30/08/2017 al 5/11/2017”.
2.- Nella riunione del 19.2.2019 la citata Commissione Disciplinare, sul rilievo che i fatti contestati risultavano documentalmente provati, dichiarava Corona Aldo responsabile dell’addebito disciplinare in rubrica e gli comminava la sanzione della squalifica per mesi quattro.
3.- Avverso la decisione ha proposto gravame il Corona, con ricorso 4 marzo 2019, impugnando integralmente il suo contenuto e chiedendo – in via principale – il suo proscioglimento e, in via gradata, la riduzione della sanzione in “misura minima e simbolica”.
Nella riunione dell’11.4.2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnare dalle Parti e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
4.- Preliminarmente, occorre soffermarsi sulle violazioni di norme ascritte al Corona, come indicate nell’atto della Procura del 17.12.2018 e ribadite nella decisione assunta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 19 febbraio 2019:
a) violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., che così recita:
“1: Le società, i dirigenti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federalie devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (comma 1).
“Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.” (comma 5)
b) violazione dell’art.37, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico (in Comunicato Ufficiale n.69 del 13 giugno 2018), che così recita:
”Il possesso della tessera di Allenatore di Base UEFA B o di Allenatore di 3° categoria o di istruttore di Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare”.
c) violazione dell’art. 33, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico (in Comunicato Ufficiale n.69 del 13 giugno 2018), che così recita:
“1. I tecnici iscritti all’Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.”;
d) violazioni queste, poste in riferimento all’articolo 38, comma 1 delle NOI, che così recita: “1: I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”.
5.- Appare pacifico che le violazioni riportate sub 4, lett. b) e c), non possono essere riferite alla vicenda in esame, in quanto afferenti a fattispecie nelle quali non rientra il caso dedotto nel presente giudizio, sicché residuano le violazioni sub 4, lett. a) e d), essendo pacifico che incombe sui tecnici “chiedere il tesseramento” per le società nell’interesse delle quali si accingono a prestare la loro attività, adempimento questo che il ricorrente ha riconosciuto esplicitamente di non aver curato.
Consegue che detta omissione integra la violazione delle richiamate norme (art. 38 NOIF e art.1 CGS), ascrivibile al Corona che, nel corso di dodici gare del campionato di Promozione Regionale, girone B, ha svolto il ruolo di allenatore in favore della società S.S. Vesna,
4.- Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l’eventuale recidiva”, appare conducente valorizzare la collaborazione prestata dal deferito e accogliere parzialmente il reclamo.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Corona Aldo, riduce la sanzione della squalifica a mesi 3.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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