F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 120/CFA DEL 14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 7 FEBBRAIO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO EXART. 111 NOIF DEL CALCIATORE BARTILOTTI FRANCESCO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018) 1.- Con atto del 30.8.2018, il calciatore Bartilotti Francesco adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per conseguire lo svincolo dalla ASD Real Dem Calcio A 5, ex artt 111 NOIF, sostenendo di aver trasferito la propria residenza dal Comune di Trecchino (PZ) a quello di Sedriano (MI), da oltre un anno. Nella riunione del 29.10.2018 il Tribunale adito, accertata la regolarità dell’avvenuta notifica del reclamo al citato sodalizio, non presente, accoglieva la domanda e dichiarava lo svincolo del prefato calciatore dalla Società ASD Real Dem Calcio A 5 (di seguito, Real), con decorrenza dal 29.10.2018.

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO EXART. 111 NOIF DEL CALCIATORE BARTILOTTI FRANCESCO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018)

1.- Con atto del 30.8.2018, il calciatore Bartilotti Francesco adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per conseguire lo svincolo dalla ASD Real Dem Calcio A 5, ex artt 111 NOIF, sostenendo di aver trasferito la propria residenza dal Comune di Trecchino (PZ) a quello di Sedriano (MI), da oltre un anno.

Nella riunione del 29.10.2018 il Tribunale adito, accertata la regolarità dell’avvenuta notifica del reclamo al citato sodalizio, non presente, accoglieva la domanda e dichiarava lo svincolo del prefato calciatore dalla Società ASD Real Dem Calcio A 5 (di seguito, Real), con decorrenza dal 29.10.2018.

2.- Avverso la suddetta decisione ha proposto gravame la Real, con atto dell’11 dicembre 2018, impugnando integralmente il suo contenuto e chiedendo che dichiararsi la nullità dello svincolo.

Nei termini, il Bartilotti ha depositato controdeduzioni.

Nella riunione del 7.2.2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnare dai Patroni delle Parti e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Preliminarmente e in rito, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del Bartilotti, secondo il quale il sodalizio Real non sarebbe legittimato a proporre gravame, non avendo partecipato al procedimento innanzi il Tribunale Nazionale Federale: l’eccezione non ha pregio.

L’art. 31, punto 1, C.G.S., così recita: “La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso: a) le decisioni del Tribunale a livello Nazionale,”. Appare, dunque, di tutta evidenza che è questa Corte il giudice naturale al quale l’ordinamento sportivo ha deputato il compito di esaminare i ricorsi proposti da quei soggetti che siano stati Parte nei procedimenti – come nel caso che occupa – svoltisi avanti il Tribunale Federale Nazionale, senza preclusione alcuna per coloro che, per motivi che esulano del tutto da qualsivoglia sindacato, non abbiano partecipato al procedimento di primo grado.

Conforta l’assunto anche l’art. 37, punto 1, C.G.S., lì dove si prescrive che (così testualmente) “Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, ovvero, …”, così riconoscendo legittimazione a ogni Parte destinataria della decisione impugnanda.

Ed infatti, e non potrebbe essere altrimenti, non è dato rinvenire nell’Ordinamento FIGC alcuna norma che privi di legittimazione, a proporre gravame, quel soggetto che non si sia costituito nel procedimento che ha dato luogo alla decisione di poi impugnata, ragion per cui l’eccezione in scrutinio non può trovare accoglimento.

4.- Nel merito, poi, con l’unico motivo di ricorso la Real denuncia la violazione dell’art. 111 NOIF, con conseguente elusione della norma sul vincolo sportivo.

Si premette correttamente che la ratio della richiamata norma sia da ravvisare nella necessità, avvertita dal Legislatore sportivo, di dotare i calciatori di uno strumento volto a consentire loro di poter continuare l’attività sportiva, in caso di trasferimento della loro residenza in Comune o Provincia non limitrofi a quella precedente.

Si sostiene, poi, che l’eccepita violazione, e la conseguente elusione, risiederebbe nel fatto che il calciatore avrebbe strumentalmente trasferito la residenza in provincia di Milano per conseguire lo svincolo, il che gli avrebbe consentito di realizzare il suo trasferimento in prestito – che si assume fortemente voluto – presso una società in provincia di Augusta, distante oltre mille km dalla nuova residenza.

Sulla base di questa ipotesi, peraltro non dimostrata, il ricorrente giunge a formulare un’ulteriore ipotesi: il Giudice di primo grado non sarebbe stato reso edotto di tutto ciò e, in conseguenza, a tutt’altra e contraria decisione sarebbe pervenuto, ove a conoscenza di quanto supposto.

L’ipotesi di tale teoresi e del prospettato approdo, peraltro indimostrati, non possono trovare qui ingresso perché non hanno fondamento alcuno, sol che si consideri che la norma di riferimento individua nel rigoroso dato oggettivo del cambio di residenza in Comune o Provincia non limitrofi alla precedente, la fonte del diritto riconosciuto al calciatore di poter conseguire lo svincolo, trascorso un anno dall’evento.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (PE).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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