F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 120/CFA DEL 14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 7 FEBBRAIO 2019 RICORSO DEL SIG. MERONI GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37, COMMA 1 E 41, COMMA 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1355/902 PFI 17-18 MS/GB DEL 1.8.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico – Com. Uff. n. 98 del 7.12.2018)
RICORSO DEL SIG. MERONI GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37, COMMA 1 E 41, COMMA 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1355/902 PFI 17-18 MS/GB DEL 1.8.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 98 del 7.12.2018)
La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 98 del 7.12.2018 si è pronunciata sul deferimento elevato in data 1.8.2018 dalla Procura Federale nei confronti del signor Giancarlo Meroni.
Il signor Giancarlo Meroni è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 37, comma 1 e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella Stagione Sportiva 2017/2018, seppur ancora non tesserato, attività di proselitismo o, comunque, collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di giovani calciatrici in favore della squadra femminile della società S.S.D. Pro Sesto S.r.l., partecipante, nella stagione sportiva 2017/2018, al Campionato Regionale Femminile di Serie D.
All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato nei confronti del deferito la sanzione della squalifica per mesi due.
Avverso la decisione sopra indicata il Sig. Meroni ha proposto reclamo.
Alla seduta fissata – dinanzi questa Corte – per la discussione, è comparso, per la Procura Federale, l’avv. Maurizio Gentile, il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso, in quanto non motivato. Non è, invece, comparso il ricorrente. La Corte di Appello Federale, a seguito dell’odierna riunione e della successiva camera di consiglio, ha reso la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti
Motivi
La Corte, letti gli atti, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
Tanto a cagione, anzitutto, della inidoneità strutturale del mezzo a configurare una rituale impugnazione della decisione di prime cure. Ed, invero, non risultano nemmeno enunciati i motivi di doglianza che renderebbero la decisione gravata suscettiva di riforma. Risultano, in tal modo, violate le disposizioni di cui agli artt. 33, comma 5, e 37 C.G.S., nella parte in cui prescrivono che i ricorsi ed i reclami devono essere motivati. Trova, dunque, applicazione il principio
sancito dall’articolo 33, comma 6, C.G.S. a mente del quale “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Meroni Giancarlo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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