F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 123/CFA DEL 19/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 116/CFA DEL 13/06/2019 DISPOSITIVO RICORSO DEL SIG. LETIZIA VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37 E 40, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 4 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8494/229 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 12.2.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019)

RICORSO DEL SIG. LETIZIA VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37 E 40, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 4 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8494/229 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 12.2.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019)

Con atto del 12.2.2019, la Procura Federale Interregionale deferiva nanti la Commissione Disciplinare - c/o Settore Tecnico, fra gli altri, LETIZIA Vito, (così testualmente) “…allenatore calcio a cinque, codice 118.241 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt.37 comma 1 e art. 40 commi 1 e 2 del vigente Regolamento Tecnico ed all’art.38, comma 4 delle NOIF perché nella stagione sportiva 2017-2018 benhé ancora regolarmente tesserato come responsabile 1^ squadra della S.S.D. Torre del Greco Futsal 8codice 944198) ha svolto anche attività in favore della A.S.D. Massa Vesuvio (codice 945563) in assenza di regolare tesseramento con quest’ultima.”

2.- Nella riunione del 3.5.2019 la citata Commissione Disciplinare, sul rilievo che i fatti contestati risultavano provati, dichiarava Letizia Vito responsabile dell’addebito disciplinare in rubrica e gli comminava la sanzione della squalifica per mesi quattro (in C.U. n.231 del 7.5.2019).

3.- Avverso la decisione ha proposto gravame il Letizia, con ricorso 14.5.2019, impugnando integralmente il suo contenuto e chiedendo –in via principale- il suo proscioglimento e –in via gradata- la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Nella riunione del 13.6.2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnate dal Ricorrente e dalla Procura, chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, riservando la decisione.

4.- Preliminarmente occorre esaminare l’invocata assoluzione del ricorrente, per (così testualmente) “connessione oggettiva e soggettiva alla decisione della Corte Federale d’Appello III sezione C.U. 101/CFA del 10.5.2019 (deferimento del Procuratore Federale nota 8495/229 PFI 18/19)”.

Il tema riguarda l’istituto della sospensione del processo, come disciplinato nel nostro codice di procedura civile (ai cui principi e norme generali occorre far riferimento, giusta richiamo operato dall’art.2, comma 6, dei “Principi del processo sportivo”, di cui alla Deliberazione n.1538 del 9.11.2015), la ratio delle cui norme va individuata nell’esigenza di evitare il conflitto di giudicati.

La sospensione del giudizio è  necessaria solo  quando la previa definizione di altra controversia, pendente nanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato: al di fuori di questo perimetro applicativo, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria, per cui il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice.

Sul rilievo che la dipendenza della decisione dall’esito di altro procedimento esige che la pronuncia ad adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, occorre precisare che detto presupposto non è ravvisabile nell’ipotesi –come nel caso che occupa- di procedimenti pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia in un giudizio non può far stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e, quindi, costituire il necessario antecedente logico- giuridico della relativa decisione, come posto in luce dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. 5.04.2005, n.7079; Cass. 12.07.2002, n.10177).

Non ravvisandosi alcuna pregiudizialità, né in senso tecnico-giuridico e né solamente in senso logico, consegue che la negazione della violazione per un soggetto (presidente) non si trasferisce in automatico su altro soggetto, dal momento che l’assoluzione conseguita concerne la non ascrivibilità della violazione contestata, il che non significa che “il fatto non sussiste” ma, invece, che egli “non lo ha commesso”, potendo averlo commesso, quindi, l’odierno ricorrente.

Consegue che la sospensione del presente procedimento non può aver luogo.

5.- Il gravame propone due motivi, che qui di seguito si riportano testualmente:

a) “assoluta e manifesta contraddittorietà della decisione della Commissione Disciplinare del settore tecnico, assoluta insussistenza ed infondatezza delle motivazioni addotte nella delibera oggetto di impugnazione indefettibile riqualificazione della decisione di I grado in favore della ricorrente”

b) “assoluta insussistenza ed infondatezza della contestazione ascritta dalla Procura Federale al sig. Vito Letizia – in particolare, non ascrivibilità di alcuna trasgressione delle norme in materia di tesseramento – in ogni caso, mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio attendibile – conseguente inevitabile proscioglimento degli odierni deducenti da qualunque addebito”,

motivi questi che si reputa opportuno esaminare congiuntamente.

6.- L’impianto accusatorio che ha indotto la Procura Federale a formulare il deferimento è sostanzialmente basato sul raffronto fra tre dichiarazioni raccolte al riguardo:

- BORRIELLO Alessandro, il quale ha riferito di aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, anche il ruolo di allenatore, precisando che “Gli allenamenti e le varie decisioni venivano assunte infatti da me” e, inoltre, che il Letizia “… veniva a volte il sabato ad assistere alle partite da spettatore, senza interferire minimamente nelle mie decisioni. Veniva a seguire i suoi conoscenti tesserati con noi”;

- APICELLA Aldo, il quale ha riferito che il Letizia, nel corso della richiamata stagione sportiva, impartiva dalla tribuna le indicazioni tecniche ai giocatori del Massa Vesuvio in occasione delle gare disputate il 3.11.2018 e il 24.3.2018 con il CUS Napoli, ove ricopre il ruolo di dirigente;

- BALZANO Giuseppe, il denunciante, il quale ha riferito che “circolava nell’ambiente …la notizia” che il Letizia conducesse gli allenamenti e le gare della Massa Vesuvio, pur non comparendo nelle distinte di gioco, precisando che nel corso della gara disputata nel marzo 2018 (a porte chiuse) con la squadra di cui è Presidente, ASD Torre del Greco, il Letizia si era posizionato “lungo la via” al fine di (testualmente) “potere seguire la gara e dare indicazioni ai suoi giocatori del Massa Vesuvio” e, inoltre, che “in occasione dell’intervallo pretese che i giocatori si radunassero nell’angolo del campo più vicino alla sua posizione proprio per comunicare le scelte tecniche”.

7.- Preliminarmente occorre richiamare “la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in un’interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e in apprezzamenti tecnici o giuridici” (così, Cass. 24.10.2014, n.22720).

Se è vero, com’è vero, che alla prova testimoniale è affidata la ricostruzione dei fatti del procedimento, non già valutazioni e testimonianze de relato, consegue che coglie nel segno il motivo del ricorso lì dove si muovono contestazioni alle dichiarazioni rese dal Balsano e poste a base del deferimento, considerata la natura de relato di quanto riferito (circolava nell’ambiente la notizia) e le valutazioni espresse in ordine al posizionamento strategico del Letizia.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, certamente perché più attenta e sensibile a questi profili, è pur vero che ha sancito che “Non può invece attribuirsi rilevanza alle dichiarazioni rese dal Presidente della ASD Torre del Greco in quanto, vista la sua posizione di denunciante, avrebbero necessitato di un qualificato riscontro che in atti non è presente con riferimento alla partita di ritorno disputata, nell’anno 2018, dalla sua società con l’ASD Massa Vesuvio”, ma occorre integrare questa motivazione con quanto innanzi esposto e, sul rilievo che questa parte della decisione non è stata impugnata,  consegue  che  dette  dichiarazioni  non  possono  essere  utilizzare  ai  fini  dell’emananda decisione.

8.- Rileva che il Tribunale Federale Territoriale, nella sua decisione del 15.4.2019, sostiene che “Per altro verso non appare accertata la presenza dello stesso Letizia sugli spalti del terreno di gioco durante la gara (ndr: 24.3.2018) circostanza contraddetta dalle documentazioni che ne attesterebbero la presenza in altra città.”

A corredo del ricorso in scrutinio il Letizia ha depositato taluni documenti, non contestati dalla Procura Federale, che sembrerebbero validare il dubbio avanzato dal citato TFT, in ordine alla presenza del reclamante in occasione della citata gara.

Sullo sfondo tale dubbio, emerge che la decisione qui impugnata è maturata e fondata sulla esclusiva testimonianza (dichiarazione) dell’Apicella che, come richiamato sub 6, ha riferito che il Letizia impartiva le sue direttive dalla tribuna nel corso della gara del 24.3.2018 (quindi di una sola gara), sicché la Commissione ha trascurato la dichiarazioni rese dal Borriello (sub 6), il quale ha escluso che il Letizia abbia, nel corso della S.S. 2017/2018, svolto il ruolo di allenatore della Massa Vesuvio o abbia interferito in qualunque modo nel corso degli allenamenti e delle gare di quest’ultima: l’omessa valutazione dell’intreccio di queste dichiarazioni, sempre sullo sfondo il dubbio cennato, non dà la necessaria contezza dell’iter argomentativo seguito in tema per giungere alla dichiarazione di responsabilità del Letizia di quanto contestato.

9.- Non va trascurata la circostanza di come appaia poco verosimile che sia possibile dirigere una squadra dalla tribuna, considerati i cori delle avverse tifoserie e, quindi, l’intenso rumore prodotto da più persone che gridano e si agitano per incitare i propri colori alla “battaglia”, anche con esortazioni, direttive e consigli.

Coglie anche qui nel segno il gravame, lì dove si duole della scarna istruttoria condotta al riguardo, dal momento che si è trascurato di sentire altri soggetti (dirigenti e atleti anche di altre squadre) che avrebbero potuto arricchire le informazioni raccolte e fornire precise indicazioni per ricostruire e tracciare il quadro in proposito.

Individuata nella dichiarazione dell’Apicella, peraltro concernente una sola gara e con le modalità riferite (direzione dalla tribuna), l’unico elemento fondante del deferimento e della successiva dichiarazione di violazione delle norme di riferimento, così ponendo nel nulla le dichiarazioni contrapposte del Borriello e senza fornire utili indicazioni per avere contezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice a quo ai fini del suo convincimento, assorbito l’esame di ogni altro profilo di doglianza sopra non espressamente considerato, il gravame merita accoglimento.

10.- Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Letizia Vito e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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