F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 66CFA DEL 23/01/2019 (MOTIVI) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. NINNI CORDA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 12592/576 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 30.5.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico FIGC – Com. Uff. n. 26 del 14.9.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. NINNI CORDA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 12592/576 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 30.5.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico FIGC - Com. Uff. n. 26 del 14.9.2018)

1. Con ricorso in data 21.09.2018, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 26 del 7.9.2018 con la quale la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, respingendo il deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2018, ha prosciolto il sig. Corda, allenatore professionista di 2^ cat. UEFA A, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, dall’addebito disciplinare contestato, così come formulato nell’atto di deferimento del 30.05.2018 per “violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. per aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nel procedimento istruttorio aperto nei suoi confronti (recante il n. 124 pf17/18), riferendo indebitamente il tema delle indagini ai signori Ameth Fall, Davide Sentinelli e Federico Gentile, calciatori tesserati con la ASD Como 1907 S.r.l., prima delle loro audizioni programmate dalla procura Federale. In particolare, chiedendo agli stessi, tutti e tre assistiti da uno dei suoi difensori, di rispondere alle domande degli inquirenti in modo univoco e contrario a quella che poi si è rivelata la verità dei fatti”.

2. Si duole, la Procura Federale, del fatto che la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC qui impugnata è erronea, contradditoria ed incoerente. Nel merito, in via principale, contesta il proscioglimento dagli addebiti per mancato raggiungimento della prova del compimento da parte del sig. Corda dei comportamenti illeciti oggetto di addebito disciplinare.

3. Nella riunione del giorno 8.11.2018, presenti l’avv. Cozzone per il sig. Corda, da una parte, e gli avv.ti Perugini e Camici per la Procura federale, dall’altra parte, hanno illustrato oralmente le rispettive difese. Hanno, quindi, così concluso: la Procura federale, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, affermarsi la responsabilità del sig. Ninni Corda per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di sei  mesi  di squalifica o, in subordine, quello ritenuto di giustizia da codesta Corte; il resistente, l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

4. Nel merito, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto asserito dalla Procura Federale, il quadro probatorio che emerge dagli atti di causa - ed in particolare dalle testimonianze raccolte dalla stessa  medesima  Procura  – appaia generico  e non deponga, pertanto,  per la sussistenza della responsabilità disciplinare contestata al resistente.

Più in particolare, non appaiono sussistere i fatti costituitivi della responsabilità disciplinare ascritta al sig. Corda, né comprovata – da riscontri probatori estrinseci e intrinseci o documentali – la tesi accusatoria, ossia di aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nell’ambito del procedimento aperto dalla Procura nei suoi confronti, recante il n. 124pf17-18, riferendo indebitamente il tema delle indagini ai signori Ameth Fall, Davide Sentinelli e Federico Gentile, calciatori tesserati con la ASD Como 1907 Srl, prima delle loro audizioni programmate dalla procura Federale.

Nel caso di specie, questa Corte ritiene che, in ossequio all’art. 35, comma 4, CGS, non possa dirsi raggiunto quel ragionevole grado di certezza, superiore alla mera probabilità, per giungere ad un sereno giudizio di certa colpevolezza (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. Un., C.U. n. 18/CFA del 22.08.2018).

A fronte di ciò, non ha pregio il tentativo della Procura di offrire una lettura alternativa del materiale probatorio acquisito agli atti, valorizzando, a contrariis, la deposizione resa dal calciatore Fall in data 3.1.2018.

La decisione della Commissione sul punto del proscioglimento del sig. Corda merita, pertanto, di essere confermata.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

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