F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 66CFA DEL 23/01/2019 (MOTIVI) RICORSO DEL SIG. BELLE’ STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 E 4 NOIF, NONCHÉ DELL’ART. 37, COMMI 1 E 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1103/1041 PFI 17-18 MS/GB DEL 26.7.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico – Com. Uff. n. 44 del 4.10.2018)

RICORSO DEL SIG. BELLE’ STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1  E  4  NOIF,  NONCHÉ  DELL’ART.  37,  COMMI  1  E  3  REGOLAMENTO  SETTORE  TECNICO  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1103/1041 PFI 17-18 MS/GB DEL 26.7.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 44 del 4.10.2018)

A seguito di un esposto presentato in data 24.11.2017 dal sig. D'alessandro Mario, presidente dell'ASD Notaresco Calcio 1924, il Procuratore Federale Interregionale ha formulato, in data 26.07.2018, atto di deferimento alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nei confronti del sig. Belle' Stefano, allenatore di base, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'inosservanza di due norme federali che disciplinano  il  settore tecnico.

In particolare, per violazione degli artt. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e 40, comma 1, (già 41)  del Regolamento  del  Settore  Tecnico,  per:

1. avere svolto mansioni di allenatore in favore della società ASD Notaresco Calcio 1924 nella Stagione Sportiva 2017/2018, seppure per un breve periodo dal 25.7.2017 al 24.8.2017, in assenza di tesseramento a tale titolo;

2. essersi tesserato nel corso della stessa Stagione Sportiva 2017/2018 in qualità di allenatore con la società ASD Alcione Calcio di Francavilla al Mare.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha ritenuto provati i fatti contestati e con decisione del 1.10.2018 (pubblicata il 4.10.2018) ha dichiarato la responsabilità disciplinare del sig. Belle' Stefano, infliggendogli la sanzione della squalifica per mesi 6.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il sig. Belle', a mezzo del suo difensore, facendo rilevare che la mancanza del tesseramento con la società ASD Notaresco Calcio era da addebitare al comportamento del presidente della stessa società, D'alessandro Mario, che, dopo avere raggiunto con il BELLE' l'accordo per allenare la squadra militante nel campionato di promozione abruzzese, si era ripetutamente sottratto alla sua richiesta di sottoscrivere il tesseramento, rendendosi financo irreperibile per circa 20 giorni, e negandogli alla fine la possibilità di sottoscrivere il tesseramento come allenatore della squadra, che era stata poi affidata all'allenatore in seconda, D'ippolito Fabio.

Il difensore del BELLE' faceva poi notare che il suo assistito, dopo circa due mesi, aveva ricevuto l'invito da parte del presidente della società ASD Alcione Calcio, che è una società di puro settore giovanile e non partecipa ad alcun campionato, di allenare gratuitamente la squadra giovanissimi, e, poiché non figurava alcun tesseramento come allenatore nella Stagione Sportiva 2017/2018, aveva deciso di accettare questa opportunità in perfetta buona fede.

Il difensore del ricorrente concludeva con la richiesta di proscioglimento del suo assistito e, in subordine, di una congrua riduzione della squalifica.

Fissata l’udienza dinnanzi a  questa Corte per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso, rimettendosi, comunque, alla Corte in ordine ad una riduzione della sanzione.

Sono anche comparsi il sig. Belle' e il suo difensore, che  ha insistito nei motivi del ricorso .

Motivi della decisione.

Il ricorso va accolto solo nella parte relativa alla richiesta di una riduzione della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Ed invero, come ha giustamente osservato la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, i fatti addebitati al sig. Belle' integrano perfettamente gli illeciti disciplinari contestatigli e risultano provati attraverso la documentazione acquisita dalla Procura Federale e le dichiarazioni rese dal sig. D'alessandro Mario, presidente della società ASD Notaresco Calcio, dal sig. Fedele Stefano, dirigente della stessa società, e dal sig. Di Rosa Manuel, calciatore della stessa società fino al dicembre 2017, oltre che ammesse, sia pure parzialmente, dallo stesso incolpato.Non vi sono, quindi, dubbi sul fatto che il Belle' abbia assunto nell'agosto del 2017 l'incarico di allenare la squadra della società ASD Notaresco Calcio, ricevendo anche (secondo le rispettive versioni) un acconto o un rimborso spese di € 1.000,00, e abbia svolto questa attività fino al 25 agosto, vigilia di una partita di Coppa Italia. E tutto ciò in assenza del prescritto tesseramento con la società in questione. A nulla rileva che al Belle' sia stato impedito di sottoscrivere il tesseramento, secondo la versione difensiva, perchè in ogni caso egli avrebbe dovuto iniziare la sua attività solo dopo avere formalizzato il suo incarico.

Come non vi sono dubbi che lo stesso Belle', interrotto il rapporto di fatto con la società ASD Notaresco Calcio, è stato tesserato per la stessa stagione sportiva 2017/2018 con la società Alcione Calcio, società dilettantistica abruzzese con sede a Francavilla a Mare (CH).

Anche in questo caso, a nulla rileva la buona fede del Belle' che sarebbe stato indotto ad accettare l'incarico di allenatore della squadra giovanissimi dell'ASD Alcione Calcio, nella convinzione di non commettere alcuna violazione in quanto non formalmente tesserato per l'ASD Notaresco Calcio. Ed invero, la norma regolamentare vieta non solo il doppio tesseramento dell'allenatore nella stessa stagione sportiva, ma anche lo svolgimento di qualsiasi attività di allenatore per un'altra società, a prescindere dall'effettivo tesseramento per la stessa.

Il Belle' deve, quindi, essere ritenuto responsabile di entrambe le violazioni contestategli, sia per avere svolto le mansioni di allenatore della squadra dell'ASD Notaresco Calcio 1924 dal 25.7.2017 al 24.8.2017 in assenza del prescritto tesseramento, sia per essersi tesserato nel corso della stessa Stagione Sportiva 2017/2018 in qualità di allenatore con la società ASD Alcione Calcio.

Tuttavia va osservato che la sanzione della squalifica di sei mesi, inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, si presenta eccessiva in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'incolpato.

Ed invero, non si può non considerare che la durata dell'incarico di allenatore della squadra ASD Notaresco Calcio, in assenza di ogni tesseramento, ha avuto una durata limitata nel tempo ad appena un mese, e che le squadre allenate dal Belle’ appartengono a categorie che fanno parte del primissimo livello del calcio, l'una iscritta al campionato regionale di promozione, e l'altra di puro settore giovanile non partecipante ad alcun campionato. Va, inoltre, tenuto conto che la buona fede prospettata dalla difesa del Belle', anche se non rilevante ai fini della qualificazione del fatto, può tuttavia essere presa in esame per valutare l'intenzione di violare le norme regolamentari, che nella fattispecie risulta fortemente ridotta in considerazione anche del comportamento del presidente  dell'ASD  Notaresco Calcio.

Nè può omettersi la valutazione della personalità dell'incolpato che risulta immune da altri precedenti disciplinari.

Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Belle' va ridotta nella misura che si reputa congruo stabilire nella durata di mesi 2.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Bellè Stefano, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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