F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 66CFA DEL 23/01/2019 (MOTIVI) RICORSO DEL CALC. FALLOU NJIE AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 30, COMMA 15 E SS E LA CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO DELL’UFFICIO TESSERAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 17.7.2018 CHE HA DICHIARATO NULLO E PRIVO DI EFFETTI IL TESSERAMENTO CON LO STATUS DI “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/TFN Sez. Tess. del 16.10.2018)

RICORSO DEL CALC. FALLOU NJIE AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 30, COMMA 15 E SS E LA CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO DELL’UFFICIO TESSERAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 17.7.2018 CHE HA DICHIARATO NULLO E PRIVO DI EFFETTI IL TESSERAMENTO CON LO STATUS DI “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN Sez. Tess. del 16.10.2018)

1.- Con atto del 20.7.2018, il calciatore Njie Fallau proponeva ricorso, ex art. 30, comma 15 ss., C.G.S., avverso il provvedimento emesso il 17.7.2018 dall’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, con il quale era stato dichiarato nullo e privo di effetti il suo tesseramento, con lo status di Giovane di Serie, con la Società Genoa CFC S.p.A..

Nella riunione del 3.9.2018, l’adito Tribunale Federale rigettava il ricorso, confermando il provvedimento adottato dal citato Ufficio Tesseramento.

La decisione, con le motivazioni, era pubblicata nel Com. Uff. N.5/TFN del 16.10.2018.

2.- Con ricorso del 18.10.2018, il prefato calciatore ha proposto gravame avverso la detta decisione, affidato a due motivi.

Il giorno prima della riunione fissata per la discussione, è pervenuto a questa Corte un atto, datato 7.11.2018, con il quale il patrono del prefato ricorrente ha chiesto (testualmente) “l’estinzione del procedimento pendente per cessata materia del contendere senza addebito di tassa di reclamo visto che il bene della vita sostanziale oggetto di contenzioso (tesseramento come Giovane di Serie con il Genoa CFC S.p.A.) è stato ottenuto e vista la peculiarità della fattispecie”, allegando la lettera del

5.11.2018, mercè la quale il Segretario Federale aveva informato il predetto calciatore, nonché il Genoa CFC S.p.A. e la L.N.P. Serie A, che il Presidente Federale aveva disposto il suo tesseramento, quale Giovane di Serie della Società Genoa Cricket and F.C. S.p.A..

Nella riunione dell’8.11.2018, come detto fissata per la discussione, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Esaminati gli atti e i documenti, si osserva:

a) L’istituto della rinuncia, quale espressione tipica della autonomia  negoziale  privata,  nel nostro Ordinamento può avere per oggetto ogni diritto di carattere sostanziale e processuale, anche futuro ed eventuale, con l’unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile.

b) Al riguardo si evidenza che l’art. 306 cpc subordina l’estinzione del giudizio, a seguito di rinuncia agli atti, all’accettazione della rinuncia da parte di Controparte. Rileva che, secondo il consolidato principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, in difetto di accettazione l’estinzione del giudizio può essere dichiarata qualora la Controparte non abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, identificato nella possibilità, giuridica e concreta, di ottenere attraverso la pronuncia di merito vantaggi ulteriori conseguenti all’estinzione, cioè l’attualità dell’interesse processuale (ex multis, Cass. 24.03.2011, n.6850; Cass. 21.06.2002, n.9066; Cass. 3.08.1999, n.8387).

c) Ricorrendo, nel caso in esame, l’assenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio per via anche dell’avvenuto tesseramento disposto dal Presidente Federale, va dichiarata l’estinzione del giudizio quale conseguenza del difetto di un interesse meritevole di tutela per via dell’accertata cessazione della materia del contendere.

d) Nel segno del combinato disposto dell’art. 1, punto 2, C.G.S. FIGC e dell’art. 2, punto 6, C.G.S. CONI, secondo cui gli organi di giustizia sportiva conformano la loro attività alle norme generali del processo civile, occorre fare applicazione del principio di diritto sancito dalle SS. UU. della Suprema Corte, secondo cui (testualmente) “…nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce un’ipotesi di estinzione del processo –creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio- da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venir meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che proprio perché accerta il venir meno dell’interesse non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell’interesse e con l’ulteriore conseguenza che il giudicato si forma solo su quest’ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa.” (così, Cass., SS.UU., 28.09.2000, n.1048; conf., Cass., SS.UU., 18.05.2000, n.368, ove è stato precisato che l’emananda pronuncia non contiene alcuna statuizione sulla pronuncia impugnata, che resta così travolta e caducata e, quindi, inidonea a passare in giudicato).

e) Venuto meno il potere-dovere di questa Corte di pronunciare sull’originario thema decidendum, va dichiarata cessata la materia del contendere, cassata la decisione impugnata e dichiarato estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, dispone il non luogo a procedere.

Nulla per la tassa reclamo.

 

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