F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 87CFA DEL 10/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM UFF 079 IV SEZ DEL 20 03 2019 RICORSO DEL SIG. SAVARESE BIAGIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 18; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 3, COMMA 1 C.G.S. E 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5972/67 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 13.12.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del 18.1.2019)

 

RICORSO DEL SIG. SAVARESE BIAGIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 18; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  1  BIS,  COMMA  1,  3,  COMMA  1  C.G.S.  E  37, COMMA  1  REGOLAMENTO  SETTORE  TECNICO  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE NOTA 5972/67 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 13.12.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 116 del 18.1.2019)

A seguito di una segnalazione presentata dal sig. Serappo Daniele, allenatore facente parte del Consiglio nazionale dell'AIAC, e della successiva denuncia trasmessa dalla Segreteria del Settore Tecnico della FIGC in data 10.07.2018 , veniva disposta ed eseguita una serie di accertamenti nei confronti dell'allenatore Savarese Biagio, allenatore e docente di tecnica calcistica presso la Scuola Allenatori, nonchè Vice-Presidente dell'AIAC, per il comportamento tenuto in occasione del corso UEFA B svoltosi a Caserta dal 15.01.2018 al 29.03.2018, essendo emerso che lui e altri docenti del corso avevano accettato alcuni regali da parte dei partecipanti al corso.

In esito alla complessa indagine eseguita per verificare la fondatezza delle accuse, il Procuratore Federale ha disposto, in data 13.12.2018, il deferimento alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nei confronti del sig. Savarese Biagio, chiamandolo a rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. (comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'inosservanza della norma contenuta nell'art. 38, comma 1 (testo previgente), e 37, comma 1, del Regolamento del settore tecnico (secondo cui i tecnici inquadrati nell'Albo e dei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) e delle norme contenute nel Codice Etico della FIGC nella parte riguardante “Doni e altre forme di omaggio”. In particolare, per avere, in occasione del Corso UEFA B svoltosi a Caserta dal 15.01.2018 al 29.03.2018 cui partecipava in qualità di docente, accettato dai partecipanti la somma di € 1.140,00 in denaro contante al fine di poter acquistare un omaggio di suo gradimento; somma che aveva, poi, restituito solo in data 11.06.2018, dopo circa due mesi e solo dopo avere avuto contezza della diffusione della notizia di tale regalia, sollecitando e convincendo il sig. Valerio Angelo, cui aveva restituito la somma, a trasmettergli una e-mail, poi effettivamente inviata il 25.06.2018, con frasi atte a sollevarlo da qualsiasi responsabilità e, pertanto, dal contenuto palesemente mendace.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha ritenuto provati i fatti contestati e con decisione del 17.01.2019 (pubblicata il giorno successivo) ha dichiarato la responsabilità disciplinare del sig. Savarese Biagio, infliggendogli le sanzioni della squalifica per mesi 18 e dell'ammenda di € 5.000,00.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il sig. Savarese, a mezzo del suo difensore, mettendo subito in evidenza che l'atto di accusa prende le mosse da una segnalazione fatta dal sig. Serappo, notoriamente firmatario di numerosi esposti nei confronti di diversi esponenti dell'Associazione Allenatori, fra i quali anche Gianni Rivera e Renzo Ulivieri. Lamenta, il ricorrente, come la Procura Federale si sia limitata a sentire solo il sig. Serappo ed i suoi amici e collaboratori (tra i quali i sigg. Valerio e Ceglia), omettendo l'audizione di altri soggetti che avrebbero potuto fornire una versione più veritiera dei reali accadimenti. In tal senso, peraltro, è stata riproposta la richiesta istruttoria  di audizione delle persone che avevano partecipato al corso, e segnatamente dei signori Baldari Paolino e Cacace Giuseppe.

Nel merito, il ricorrente ha chiesto il proscioglimento con ampia formula liberatoria, in quanto la somma di denaro ricevuta non costituiva un regalo, ma era stata semplicemente affidata in custodia dal Valerio al Savarese in vista del futuro acquisto di un omaggio.

In subordine, il difensore ha chiesto una congrua riduzione della squalifica e l'esclusione della sanzione dell'ammenda in quanto non prevista dall'art. 19, comma 6, C.G.S. e, peraltro, non richiesta dalla Procura Federale.

Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, i rappresentanti della  Procura Federale hanno chiesto il rigetto del ricorso, con la conferma della decisione di primo grado.

Sono anche comparsi il sig. Savarese e i suoi difensori, che hanno insistito nei motivi del ricorso.

Il ricorso va accolto solo nella parte relativa alla richiesta di una riduzione della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Ed invero, come ha giustamente osservato la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, i fatti addebitati al sig. Savarese integrano perfettamente l'illecito disciplinare contestatogli  e  risultano provati attraverso la documentazione acquisita dalla Procura Federale e le dichiarazioni rese dai numerosi soggetti sentiti nel corso dell'indagine, nonché anche grazie alle parziali, ma significative ammissioni fatte dallo stesso incolpato.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda, come detto, la violazione da parte del Savarese, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, docente di tecnica calcistica nei corsi AIAC e Vice-Presidente dell'AIAC, della norma del Codice Etico della FIGC che prescrive che “... ai dirigenti federali, dipendenti e collaboratori è consentito accettare doni o altre forme di omaggio, solo se di modico valore o comunque tale da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come strumenti atti a ottenere vantaggi in modo improprio... Non potranno in nessun caso essere accettati regali sotto forma di denaro o facilmente convertibili in danaro”.

Ebbene, come risulta incontestabilmente dagli atti, durante il citato corso per allenatori svoltosi a Caserta era stata richiesta ai partecipanti (non si sa bene ad iniziativa di chi) una somma di denaro quale contributo per l'organizzazione di una cena e per alcuni regali destinati ai docenti del corso. Come ha chiarito il teste Valerio Angelo, la somma totale raccolta per l'acquisto dei regali era stata di euro 2.050,00 che era stata utilizzata per acquistare “il regalo di ciascun docente in base alle ore prestate”. Lo stesso Valerio aveva effettivamente acquistato in data 10.4.2018 due orologi destinati ai docenti Potenza e Matano e tre bracciali del valore di € 100,00 ciascuno destinati ad altri tre docenti (uno di nome Ciccarelli e gli altri due che avevano trattato le materie dei Regolamenti e di Medicina dello Sport). Il resto della somma di denaro, corrispondente ad € 1.140,00, era stata destinata per l'acquisto del “regalo più importante” al docente Savarese, che però il Valerio aveva deciso di rimandare. Il giorno successivo, al termine della sessione di esame pratico, il Valerio in compagnia dei colleghi Visone, Portone e Castiello, si era recato presso il centro orafo “Tarì” di Marcianise, dove era sopraggiunto lo stesso Savarese, a bordo di altra autovettura, per scegliere un orologio di suo gradimento. Nell'occasione, il Savarese aveva detto “... che se avesse trovato qualcosa che gli piaceva, lui avrebbe messo la differenza ...”, ma la visita non aveva avuto esito favorevole in quanto gli oggetti sottoposti al Savarese non avevano incontrato il suo gradimento. I quattro erano così rientrati nella sede del Corso, dove si era svolta la prova orale di Tecnica Calcistica, materia assegnata al Savarese. Al termine degli esami, il Valerio, che era ancora in possesso della somma di denaro di € 1.140,00, aveva proposto ad alcuni colleghi di consegnare il denaro contante allo stesso Savarese, in quanto non voleva più occuparsi di custodirlo in attesa della scelta del regalo. Il Savarese aveva accettato il denaro e aveva ringraziato il Valerio e gli altri corsisti presenti.

Dopo circa due mesi e, precisamente, in data 11.06.2018, il Savarese si era recato a Caserta per incontrare il Valerio, che aveva preventivamente contattato telefonicamente, e gli aveva restituito la somma di € 1.140,00. Successivamente, lo stesso Savarese aveva telefonato al Valerio, chiedendogli “in lacrime” di inviargli un messaggio elettronico che lo scagionasse completamente da qualsiasi responsabilità. E in effetti il Valerio aveva poi inviato una e-mail al Savarese in data 25.06.2018, che è stata acquisita dalla Procura Federale.

Va detto che questi ultimi due avvenimenti non possono non mettersi in relazione con la diffusione della notizia della predetta regalia di denaro al Savarese, il quale era stato informato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo dell'AIAC svoltosi a Rimini il 09.06.2018.

Questa è in sintesi la sequenza completa degli avvenimenti, così come risultano dagli atti acquisiti dalla Procura Federale, da cui non trova riscontro il sospetto ventilato dai difensori dell'incolpato a proposito di un “disegno accusatorio architettato dal signor Serappo e dai suoi adepti” , in quanto la ricostruzione sopra prospettata corrisponde non solo alle emergenze processuali, ma anche a ciò che lo stesso Savarese ha, poi, sostanzialmente finito con l'ammettere, avendo accettato, sia pure solo “in custodia”, la somma di € 1.140,00, inizialmente destinata ad acquistare il suo regalo.

In realtà, non esiste una versione diversa dei fatti, essendo dato, piuttosto, rinvenire una diversa interpretazione dei motivi che avevano spinto il Savarese ad accettare “di custodire” la somma di denaro raccolta dal Valerio.

Sicchè anche la richiesta istruttoria della difesa mirante all'audizione di altri due corsisti di nome Baldari e Cacace si rileva superflua e ininfluente e deve, pertanto, essere rigettata.

L'attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale è stata, invero, completa ed esaustiva, avendo raccolto sia le testimonianze di molti soggetti che avevano partecipato al corso tenutosi a Caserta in qualità di docenti o come discenti, sia diversa documentazione attinente la vicenda (la segnalazione iniziale da parte del Serappo accompagnata da vari allegati, compresi alcuni files audio, gli scontrini degli acquisti dei regali, diversi screenshoot, etc.), ma non può dirsi in alcun modo condizionata dalle iniziative del Serappo, che ha avuto solo il ruolo di portare alla luce la vicenda dei regali ai docenti del Corso e in particolare al Savarese.

Va anche detto che la condotta posta in essere dal Savarese è stata ritenuta giustamente censurabile dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per una serie di motivi che sono condivisibili anche in questa sede.

In primo luogo, la somma di denaro raccolta per il regalo del Savarese non può considerarsi di modica entità, come astrattamente potevano considerarsi quelle utilizzate dal Valerio per acquistare i regali destinati agli altri docenti del Corso. Il valore complessivo del regalo ammontante a € 1.140,00 è sicuramente rilevante e non può essere scomposto individualmente, come sostiene la difesa, perchè quello che conta è il risultato finale della somma delle singole quote.

In secondo luogo, le modalità di scelta del regalo da parte del Savarese che aveva accompagnato il Valerio e gli altri corsisti presso la gioielleria “Tarì” di Marcianise, nell'intervallo fra la fine della prova pratica dell'esame di Tecnica Calcistica di cui era docente e l'inizio della prova orale che avrebbe concluso il corso, sono state giustamente ritenute censurabili. A nulla serve obiettare che il tutto sarebbe dovuto alla decisione del Valerio di non procedere all'acquisto del “regalo più importante” nella stessa giornata in cui aveva acquistato gli altri regali, perchè poi alla fine il Savarese aveva accettato di scegliersi il regalo, ed anzi aveva dichiarato che se avesse trovato qualcosa di proprio gradimento, era anche pronto a integrare la somma di denaro raccolta dai corsisti. In questo modo egli aveva manifestato ai suoi interlocutori la piena consapevolezza di conoscere l'entità della somma di denaro raccolta dai corsisti e di essere pronto ad aggiungere un'eventuale differenza se avesse trovato un oggetto di proprio gradimento.

Ed infine, il Savarese aveva poi accettato la somma di denaro contante di € 1.140,00 che il Valerio gli aveva consegnato per acquistare “il regalo”. Secondo la versione del Savarese, trasfusa poi nell'atto di appello, si sarebbe trattato di un affidamento “in custodia” per il futuro acquisto di un regalo che non è mai avvenuto. In realtà, la custodia del denaro contante è avvenuta solo da parte del Valerio che si era occupato dell'acquisto di tutti i regali ai docenti del Corso e che sarebbe cessata con l'acquisto del regalo destinato al Savarese. Stante il mancato gradimento da parte del Savarese, il Valerio aveva poi deciso di consegnare il denaro al Savarese e l'aveva fatto in presenza di altri corsisti. Non si era trattato di un cambio di custodia, ma della dazione effettiva della somma di denaro raccolta per acquistare un regalo che, si ripete, non è mai avvenuto.

Dopo che la vicenda era stata risaputa e il Savarese aveva appreso dell'esistenza di un'indagine sul suo operato,  si era  affrettato a  contattare il Valerio restituendogli il denaro  e chiedendogli poi di scrivere un messaggio elettronico che lo liberasse da qualsiasi responsabilità. In effetti il Valerio aveva spedito al Savarese una e-mail nella quale forniva una versione dei fatti che non comprendeva alcuna dazione di danaro e che è stata però smentita dallo stesso Valerio. Dando così ulteriore conferma del fatto che il Savarese era perfettamente consapevole dell'irregolarità commessa accettando la somma di denaro contante.

In questo quadro, anche lo screenshoot del Valerio in data 14.06.2018, portato a discolpa dalla difesa, va inserito nella sequenza degli avvenimenti successivi al momento in cui il Savarese viene a conoscenza della diffusione di notizie sul suo operato nel corso della riunione del Direttivo dell'AIAC a Rimini in data 9.6.2018. Come si è detto, in data 11.06.2018 il  Savarese aveva preventivamente contattato telefonicamente il Valerio e, poi, si era recato personalmente a Caserta per incontrarlo e restituirgli la somma di € 1.140,00, dicendogli “... che poi si sarebbe fatto risentire per provare a sanare la situazione”. A questo punto il Valerio aveva inviato il messaggio agli altri colleghi appartenenti al gruppo della chat, nel quale aveva scritto: “... ma per i soldi in mio possesso destinati al regalo di Savarese cosa abbiamo deciso? Regalo comunque. Cena tutti insieme. Restituzione € 25 cada uno”. Con il chiaro intento di cercare di scagionare il Savarese, anticipando il contenuto della e-mail che il Savarese gli aveva poi chiesto esplicitamente di inviargli per escludere del tutto ogni responsabilità dello stesso Savarese.

Questo Collegio, dunque, non nutre dubbio alcuno sulla responsabilità disciplinare del Savarese, il quale ha accettato consapevolmente la somma di denaro contante  di  € 1.140,00 quale regalo al termine del Corso allenatori UEFA B svoltosi a Caserta dal 15 gennaio al 29 marzo 2018, che ha provveduto a restituire solo dopo aver appreso della diffusione delle notizie sul suo operato.

Tuttavia, va osservato che le sanzioni della squalifica di mesi 18 e dell'ammenda di € 5.000,00, inflitte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, si presentano eccessive in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'incolpato.

Ed invero, non si può non ricondurre tutta la vicenda nel quadro di una prassi sicuramente censurabile, ma che ha riguardato tutto o quasi il parco docenti del Corso per allenatori UEFA B svoltosi a Caserta dal 15 gennaio al 29 marzo 2018, nel quale il Savarese aveva avuto un ruolo rilevante, ma non esclusivo. Va, inoltre, tenuto conto del comportamento del Savarese dopo il fatto, anche se motivato soprattutto dal tentativo di scagionarsi da ogni responsabilità, che comunque alla fine ha comportato l'integrale restituzione della somma di denaro consegnatagli dal Valerio. Nè va omesso di considerare che la somma di denaro accettata dal Savarese, non può ritenersi di ingente rilievo, seppure non possa valutarsi di modico valore.

E neppure può omettersi la valutazione della personalità dell'incolpato che risulta immune da altri precedenti disciplinari.

Alla luce di quanto precede deve, quindi, concludersi che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Savarese va ridotta nella misura che si reputa congruo stabilire nella durata di mesi sei.

Si ritiene, inoltre, che la sanzione dell'ammenda nella misura di € 5.000,00, pur se astrattamente applicabile nella fattispecie, sia comunque sproporzionata se sommata a quella della squalifica come sopra inflitta.

L’accoglimento, pur parziale, del ricorso determina la restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Savarese Biagio riduce la sanzione della squalifica a mesi 6 e annulla la sanzione dell’ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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