F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 87CFA DEL 10/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM UFF 079 IV SEZ DEL 20 03 2019 RICORSO DEL CALC. ERRERA ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A) C.G.S. PER IL MANCATO TRASFERIMENTO DALLA SOCIETÀ USD VIGOR CARPENETO 1922 ALLA SOCIETA’ ASD VILLAFRANCA VR EX ART. 95 NOIF (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/TFN – ST dell’1.2.2019)

RICORSO DEL CALC. ERRERA ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A) C.G.S. PER IL MANCATO TRASFERIMENTO DALLA SOCIETÀ USD VIGOR CARPENETO 1922 ALLA SOCIETA’ ASD VILLAFRANCA VR EX ART. 95 NOIF (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/TFN – ST dell’1.2.2019)

Con ricorso inoltrato in data 6.2.2019, il calciatore Andrea Errera adiva la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 13/TFN del 1.2.2019, che aveva rigettato il reclamo presentato dallo stesso calciatore avverso il diniego del proprio tesseramento con la ASD Villafranca.

Il calciatore si era rivolto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti richiedendo l’annullamento del provvedimento con il quale la LND - Dipartimento Interregionale di Roma, aveva bloccato il trasferimento dello stesso alla ASD Villafranca, sul presupposto che quest'ultimo fosse il quarto tesseramento nel corso della stagione ed, in quanto tale, in violazione dell’art. 95 NOIF e, conseguentemente, che venisse dichiarato valido il trasferimento così come presentato agli Uffici competenti.

A sostegno della propria richiesta il sig. Errera assumeva che il primo tesseramento, in favore della AC Reggiana Spa, era da considerarsi privo di contenuto, in quanto dichiarato cessato con provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC di cui al Com. UFF n. 34 del 24.7.2018 che aveva svincolato i tesserati della AC Reggiana 1919 S.p.A. per mancata concessione della Licenza Nazionale,  con  conseguente  non  ammissione  al  campionato  di  competenza  2018/2019  e  che,

pertanto, lo  stesso  non era stato  mai operativo, sotto nessun  profilo, in quanto l’attività della AC Reggiana, nella corrente stagione non aveva mai avuto inizio, per il conclamato stato di decozione della società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, richiamato il disposto del 2° comma dell'art. 95 NOIF, che afferma letteralmente che “nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società,, riteneva che, nel caso in esame, risultava pacifico dalla documentazione federale in atti, che nella stagione sportiva 2018/2019 il sig. Errera, tesserato inizialmente per la AC Reggiana 1919 S.p.A. e svincolato in data 24.7.2018, era stato, poi, tesserato, in data 27.7.2018, per la Levico Terme USD ed in data 13.9.2018 era transitato alla USD Vigor Carpaneto ed aveva presentato, infine, richiesta di ulteriore trasferimento alla ASD Villafranca VR in data 1.12.2018.

Per il Tribunale Federale Nazionale erano già tre le società per le quali il calciatore nel corso della stagione sportiva era stato tesserato allorquando è stata presentata nuova richiesta di tesseramento in favore della ASD Villafranca, dovendosi ritenere che il provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC, che  aveva svincolato tutti i tesserati della società AC Reggiana in data 24.7.2018, non aveva eliminato gli effetti del tesseramento con quest'ultima società, che in ogni caso aveva prodotto i suoi effetti dal 1.7.2018, data di inizio della stagione sportiva 2018/2019.

Riteneva il Tribunale Federale Nazionale che l'interpretazione letterale del richiamato art. 95, comma 2, NOIF non potesse consentire una soluzione diversa da quella di dover considerare la ASD Villafranca quale quarta società di tesseramento per il calciatore e, conseguentemente, confermava il diniego di tesseramento, respingendo il reclamo.

Avverso tale decisione il calciatore Andrea Errera ha proposto ricorso innanzi alla Corte Federale di Appello, riproponendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni prospettate innanzi al Giudice di prime cure, sottolineando, in particolare, la mancanza di rilevanza giuridica, per i fini che qui interessano, del suo tesseramento con la AC Reggiana.

All'udienza del 20.3.2019, era presente, per il calciatore, l'avv. Biancardi, che ha illustrato il ricorso ed insistito per il suo accoglimento.

Ritiene codesta Corte che il ricorso sia fondato e, pertanto, meriti accoglimento.

Nella valutazione della fattispecie in relazione al dettato normativo non può essere, infatti, condivisa la preminente rilevanza data, dal giudice di prime cure, al dato letterale della prima parte del richiamato art. 95 NOIF, senza procedere al completo esame della norma.

E' d'uopo richiamare in questa sede il disposto dell'art.12 delle disp. prel. c.c., che così recita: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore".

Tale disposizione obbliga l'interprete a non fermarsi al contenuto letterale della norma esaminata, ma a procedere all'interpretazione “logica” della stessa.

Una corretta lettura logico-sistematica della disposizione in oggetto (2° comma dell'art. 95 NOIF) conduce a ritenere che il numero dei tesseramenti considerati deve essere valutato sotto il profilo della effettività, nel senso che, affinchè un tesseramento possa costituire un limite all'attività calcistica, occorre che lo stesso sia non solo valido, ma anche efficace sotto il profilo della concreta possibilità per il calciatore di svolgere tale attività.

Nel caso di specie, tale non può essere considerato il tesseramento del calciatore Errera con la AC Reggiana, in quanto, per fatto non imputabile al calciatore, esso non ha prodotto alcun effetto nella stagione sportiva in corso.

Appare palese, quindi, che il calciatore Errera ben può essere tesserato con la ASD Villafranca, fermo restando il divieto per lo stesso di giocare con tale ultima società qualora abbia già disputato gare ufficiali con le due precedenti società con le quali è stato tesserato nella corrente stagione.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Errera Andrea dichiara valido il trasferimento.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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