F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 96/CFA DEL 08052019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 079/CFA DEL 20 MARZO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AD POLISPORTIVA “GENNARO RUOTOLO” AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. EX ART. 30, COMMA 28 LETT. A) C.G.S. DERIVANTI DALL’INADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO ECONOMICO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL CALCIATORE FRANCESCO RUOTOLO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/TFN SVE del 15.1.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AD POLISPORTIVA “GENNARO RUOTOLO” AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. EX ART. 30, COMMA 28 LETT. A) C.G.S. DERIVANTI DALL’INADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO ECONOMICO  FINALIZZATA  ALL’ACQUISIZIONE  DEL  CALCIATORE  FRANCESCO  RUOTOLO  (Delibera  del

Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/TFN SVE del 15.1.2019)

Con reclamo del 3.9.2018, la società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE) adiva il Tribunale Federale Nazionale -Sezione vertenze economiche, ai sensi dell’art. 30, comma 28, lett. A), C.G.S. al fine di chiedere la condanna della società Spezia Calcio S.r.l. al risarcimento dei danni per la violazione degli accordi economici relativi al trasferimento – in favore di quest’ultimo – del calciatore Francesco Ruotolo, tesserato con la società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE).

Affermava, la reclamante, che, in data 15.1.2018, la Società Spezia Calcio S.r.l. trasmetteva alla società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE) una proposta di acquisizione del calciatore Gennaro Ruotolo, nella quale venivano indicati gli importi che sarebbero stati corrisposti alla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo in caso di trasferimento del calciatore previa però “presentazione delle liberatorie relative ai premi di preparazione e valorizzazione del calciatore di tutte le società aventi diritto”.

In data 18.1.2018 la società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE) inviava un documento di accettazione della suddetta proposta e, di conseguenza, in data 31.7.2018, la medesima società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE) trasmetteva una comunicazione alla società Spezia Calcio S.r.l. al fine di conoscere la data di convocazione del calciatore Francesco Ruotolo al ritiro precampionato.

La suddetta richiesta di informazioni veniva reiterata in data 15.8.2018, ma la Società Spezia Calcio S.r.l. non dava alcun riscontro.

Stante quanto sopra, la reclamante, chiedeva nei confronti della Società Spezia Calcio il risarcimento dei danni subìti in conseguenza dell’inadempimento al suddetto accordo economico per il trasferimento del calciatore Ruotolo, anche alla luce delle spese sostenute dalla medesima società per una vacanza premio del calciatore, per la sua partecipazione al torneo Nazionale di Montesilvano (PE), nonché per l’organizzazione di una festa per il primo traguardo sportivo del calciatore.

La società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE) depositava, a sostegno della propria richiesta, un certificato medico attestante uno “stato d’umore di matrice depressiva” del calciatore Francesco Ruotolo che sarebbe stato causato dal mancato trasferimento presso la Società Spezia Calcio S.r.l..

Ritualmente notiziata del reclamo, la società Spezia Calcio S.r.l. non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa all’udienza del 22.11.2018, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

Il Tribunale Federale con la decisione impugnata ha respinto il reclamo della società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE), reputandolo infondato (reclamo n. 68 Com. Uff. n. 8 del 22.11.20128 prot. 14193/68/AS).

In data 28.1.2019, la società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE) ha proposto ricorso alla Corte Federale d’Appello, avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 11/TFN del 15.01.2019. In particolare, a dire della società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE), la società Spezia Calcio S.r.l. “veniva meno al proprio accordo siglato in data 15/01/2018” e “oltretutto recava un danno alla società, al giovane e alla famiglia”.

All’udienza fissata, per il giorno 20 marzo 2019 innanzi a questa Corte Federale d’Appello, sono comparsi per la società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico, il Presidente Orlando Ceglia il quale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate; ha ribadito che il premio di preparazione sarebbe maturato ed ha, altresì, messo in evidenza gli importanti problemi psicologici che starebbe attraversando il ragazzo.

Per parte reclamata è comparso l’Avv. Fiorillo a dire della quale sarebbero inconferenti gli aspetti evidenziati dal Presidente e sarebbero piuttosto altri gli aspetti giuridici da considerare: in particolare, non essendo stata prodotta dalla reclamante la liberatoria non si sarebbe avverata la condizione dedotta nell’accordo economico con la conseguenza che l’atto non si sarebbe perfezionato. L’avv. Fiorillo, pertanto, ha insistito per il rigetto del ricorso e l’infondatezza della richiesta del risarcimento danni.

La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e meritevole di essere rigettato nei limiti di seguito esposti.

Fermo restando che l’autonomia contrattuale è tutelata nell’ordinamento federale nei limiti di cui all’art. 100, comma 2 bis, NOIF rubricato «Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”», dalla documentazione prodotta emerge che l’accordo negoziale nel caso di specie non può reputarsi rilevante per l’ordinamento federale, trattandosi di un accordo tra le società che, stante i tempi e i soggetti, non può essere oggetto di esame da parte di questa Corte.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AD Polisportiva “Gennaro Ruotolo” di Santa Maria a Vico (CE).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it