F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 98/CFA DEL 08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 088/CFA DELL’11 APRILE 2019 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 1 INFLITTA AL SIG. GIACCHETTI MORENO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 8002/119 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 4.2.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019)

RICORSO    DEL    PROCURATORE   FEDERALE    AVVERSO    L’INCONGRUITÀ   DELLA   SANZIONE    DELLA SQUALIFICA  DI  MESI  1  INFLITTA  AL  SIG.  GIACCHETTI  MORENO  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  NOTA 8002/119 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 4.2.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019)

Con ricorso del 14.07.2017 il sig. Giacchetti Moreno, allenatore con licenza “UEFA B”, ha adito il Collegio Arbitrale LND di Roma, esponendo di essere stato tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della ASD San Sisto, iscritta al campionato regionale di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Umbria della LND.

Nel ricorso il sig. Giacchetti rappresentava di aver sottoscritto con l’ASD San Sisto un accordo economico, redatto sul modulo predisposto dalla LND, in base al quale la società si era impegnata a corrispondere all’allenatore la somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento annuale, che doveva essere pagato in dieci rate mensili di € 750,00 ciascuna, accordo cha allegava in copia.

Lo stesso ricorrente lamentava, però, che la società aveva violato l’accordo, pagandogli la minor somma di € 4.200,00 e rimanendo debitrice della differenza di € 3.300,00, e per tale ragione aveva chiesto al Collegio Arbitrale di condannare l’ASD San Sisto a pagare la somma di € 3.300,00 quale residuo del premio di tesseramento.

Nella propria memoria di difesa, depositata in data 19.12.2017, l’ASD San Sisto aveva, tuttavia, contestando la richiesta del ricorrente, adducendo una diversa pattuizione del compenso stabilita in accordo con l’allenatore. Questi, infatti, aveva sottoscritto una scrittura privata, allegata alla memoria, nella quale le parti avevano concordato un diverso compenso di € 5.400,00 per più stagioni sportive, ivi compresa quella 2016/2017.

Il difensore del Giacchetti aveva replicato che la materia del contendere riguardava solo la Stagione Sportiva 2016/2017, che era stata regolata dall’accordo economico depositato presso il Comitato Regionale e aveva aggiunto che la scrittura privata doveva considerarsi estranea alla controversia e che, comunque, non era stata fornita alcuna prova che la stessa fosse stata rinnovata tacitamente.

Nella stessa memoria di replica, il difensore aveva contestato, inoltre, alcune firme asseritamente apposte dal Giacchetti su alcuni documenti prodotti dall’ASD San Sisto, in particolare, su quelli allegati contrassegnati coi numeri 4 e 5.

Il Collegio Arbitrale pronunciava la propria decisione riportata nel Comunicato Uff. n. 1 del 08.02.2018, accogliendo il ricorso del Giacchetti e dichiarando l’obbligo dell’ASD San Sisto di pagare all’allenatore la somma complessiva di € 3.307,00 quale residuo del premio di tesseramento dovuto in forza dell’accordo economico sottoscritto dalle parti. Tuttavia, il Collegio Arbitrale decideva anche di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni in ordine alla regolarità delle sottoscrizioni della scrittura privata prodotta dall'ASD San Sisto.

Conseguentemente veniva disposta ed eseguita una serie di accertamenti che comprendevano l’acquisizione della documentazione prodotta davanti al Collegio Arbitrale e l’audizione di  alcuni soggetti interessati, fra i quali lo stesso Giacchetti e il  sig. Lupatelli Riccardo, già presidente del settore giovanile dell’ASD San Sisto e socio della stessa con poteri di firma.

In esito all' indagine eseguita per verificare la fondatezza delle accuse, il Procuratore Federale ha formulato in data 04.02.2019 atto di deferimento alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nei confronti del sig. Giacchetti Moreno, chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. (comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'inosservanza della norma contenuta nell'art. 38 (testo previgente) e 37 del Regolamento del settore tecnico (secondo cui i tecnici inquadrati nell'Albo e dei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali), per avere:

a) pattuito, nella stagione 2016/2017, così come nelle precedenti stagioni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, quale  tecnico responsabile  della prima squadra dell'ASD San Sisto, partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Umbria, un premio di tesseramento annuo di € 5.400,00, dunque, inferiore a quello dichiarato negli accordi economici depositati presso il Comitato Regionale, da ultimo, nella stagione 2016/2017, di € 7.500,00; e tanto, attraverso la sottoscrizione di scritture private redatte nel 2013, oggetto di tacito rinnovo relativamente  alla stagione 2016/2017, difformi dai modelli normativamente previsti, ed evidentemente sostitutive – e per ciò stesso elusive – degli accordi economici regolarmente depositati presso il Comitato Regionale Umbria;

b) per avere, dinanzi al Collegio Arbitrale, disconosciuto e denunciato come apocrife  le  firme apposte su alcune autocertificazioni dei redditi da prestazioni sportive relative al 2015, nonostante, per come dal medesimo ammesso in sede di audizione, fossero autentiche.

All'udienza dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in data 19.3.2019, il rappresentante della Procura Federale chiedeva di affermarsi la responsabilità disciplinare del deferito, infliggendogli la sanzione della squalifica per mesi 15 (di cui 9 per il primo capo d'incolpazione e 6 per il secondo). La Commissione riteneva provato solo il secondo fatto contestato al sig. Giacchetti e, con decisione pubblicata il 22.3.2019, dichiarava la responsabilità disciplinare dello stesso  solo limitatamente a questo capo d'incolpazione, infliggendogli la sanzione della squalifica per mese uno. Per il primo capo d'incolpazione la Commissione riteneva invece “non provata la discrasia tra le scritture private e gli accordi ufficiali contestata dalla Procura Federale” e, quindi, che “non sussiste la prova della contestata responsabilità del deferito”, con esclusione di qualsiasi responsabilità (anche se non riportata nel dispositivo).

Avverso tale decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ha proposto ricorso la Procura Federale mettendo in evidenza che la stessa aveva omesso di valutare alcuni documenti rilevanti ai fini della prova del primo capo d'incolpazione, come, ad esempio, quelli allegati alla memoria del sig. Giacchetti presentata in data 11.02.2019 che comprendevano anche una copia del Com. Uff. 5/2017 ove era stato pubblicato un altro lodo del Collegio Arbitrale, che aveva acquisito un accordo economico fra le stesse parti depositato il 20.8.2015 presso il Comitato Regionale, e aveva dichiarato l'obbligo dell'ASD San Sisto di corrispondere all'allenatore la somma di € 7.500,00 oltre interessi, a saldo delle spettanze per la stagione 2015/2016.

La Procura Federale ha, quindi, insistito nel ritenere che le parti avessero concluso un accordo simulatorio con una precisa volontà elusiva della normativa federale, “anche se, per come emerso dall'istruttoria, l'accordo depositato altro non era se non la garanzia per l'allenatore di  ricevere compensi superiori in caso di esonero”, chiedendo l'accoglimento del deferimento per il primo capo d'incolpazione. Per il secondo capo d'incolpazione la Procura Federale ha, invece, lamentato l'eccessiva tenuità della sanzione inflitta al sig. Giacchetti, insistendo per l'applicazione della squalifica di mesi 6.

E' anche pervenuta una memoria difensiva di replica da parte del difensore del sig. Giacchetti, che ha sostenuto la congruità della motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare del  Settore Tecnico per quanto riguarda il primo capo d'incolpazione, e la perfetta legittimità del provvedimento adottato di cui è stata chiesta la conferma.

Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la  data odierna , i rappresentanti della Procura Federale hanno insistito nel ricorso, chiedendo la riforma della decisione di primo grado secondo le richieste già formulate in primo grado.

E' anche comparso il sig. Giacchetti assistito dal suo difensore, che ha, invece, chiesto la conferma della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Motivi della decisione.

Il ricorso non può essere accolto in alcuna delle richieste avanzate dalla Procura Federale.

Ed invero, la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico si presenta adeguatamente motivata, sia nella parte in cui è stato pronunciato il proscioglimento del sig. Giacchetti per il primo capo d'incolpazione, sia nella parte in cui è stata determinata la sanzione inflitta al medesimo per il secondo capo d'incolpazione e risulta pienamente conforme alle risultanze del procedimento disciplinare.

Sul primo punto va preliminarmente osservato che il rilievo fatto dalla Procura Federale a proposito dell'omessa valutazione da parte della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di una parte della documentazione versata in atti, non può assumere un valore decisivo, se non si dimostra che tale

omissione abbia influenzato l'esito della pronuncia. E, comunque, il rilievo non è neppure conforme al dato di fatto, in quanto la Commissione Disciplinare pur elencando solo 5 documenti, dichiarando che “in atti è presente la seguente documentazione rilevante ai fini del decidere”, ha inteso fare riferimento solo ai documenti relativi agli accordi fra l'ASD San Sisto e il sig. Giacchetti, ma ha ovviamente tenuto conto anche della restante documentazione acquisita nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale e nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale.

Nel merito si osserva che la Procura Federale ha insistito nel ritenere che  le  parti  avessero concluso un accordo simulatorio in base al quale il sig. Giacchetti avrebbe percepito un compenso inferiore a quello indicato nel modulo regolarmente depositato presso il Comitato Regionale per la Stagione Sportiva 2016/2017 e ha sempre sostenuto che il contratto riportato nelle scritture private del 2013 fosse stato tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla stagione sportiva in questione.

La Commissione Disciplinare ha, invece, correttamente rilevato una serie di circostanze che denotano la mancanza della prova di una difformità o “discrasia” fra le scritture private del 2013 e l'accordo economico ufficiale depositato al Comitato Regionale per la Stagione Sportiva 2016/2017, non ultima la mancanza della prova di un'eventuale rinnovazione tacita della scrittura privata.

A nulla vale il richiamo fatto dalla parte appellante a un documento contenuto nella memoria presentata dal sig. Giacchetti in data 11.02.2019, e cioè alla copia del lodo pubblicato sul Com. Uff. n. 5/2017 in cui il Collegio Arbitrale si era in precedenza occupato di una controversia fra le stesse parti per la Stagione Sportiva 2015/2016, avendo acquisito l'accordo economico depositato il 20.8.2015 presso il Comitato Regionale. Giacchè quello che emerge con tutta chiarezza è che non è stata fornita alcuna prova della esistenza e della validità di accordi, rilevanti per l’ordinamento federale, fra l'ASD San Sisto e il sig. Giacchetti, diversi da quelli ufficialmente depositati negli appositi moduli  presso  il Comitato Regionale. Le scritture private del 2013 prodotte dalla società dinnanzi al Collegio Arbitrale non hanno, invero, alcuna parvenza di regolarità; manca una data certa, essendo stato trascritto in una solo l'anno 2013 senza alcun'altra indicazione; solo la prima risulta sottoscritta da entrambe le parti, mentre la seconda è stata firmata solo dal sig. Giacchetti. Tant'è vero che il Collegio Arbitrale ha sempre deciso nel senso di quanto ufficialmente contenuto nei moduli depositati presso il Comitato Regionale, non attribuendo alcuna rilevanza al contenuto delle scritture private del 2013.

Nè va omesso di considerare che, seppure la Procura Federale ritenga irrilevante la circostanza, nei fatti non è ravvisabile alcun intento elusivo, che sarebbe invece rinvenibile nel caso in cui le parti avessero concordato un importo superiore a quello contenuto nei documenti ufficiali. La Commissione Disciplinare ha giustamente rilevato che nella fattispecie non è ravvisabile la violazione degli artt. 94 e 94 ter NOIF che vietano e sanzionano gli accordi che contengono un importo superiore a quello riportato nei moduli depositati in via ufficiale.

La Procura Federale ritiene che l'accordo depositato in via ufficiale dal sig. Giacchetti avesse la funzione di garanzia per l'allenatore di ricevere un compenso superiore in caso di esonero. Ma, al contrario, si osserva che l'allenatore non è mai stato esonerato, ed anzi aveva già citato l'ASD San Sisto dinanzi al Collegio Arbitrale per il compenso relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016, rivelando quindi che l'unico accordo valido era quello riportato nell'apposito modulo depositato presso il Comitato Regionale.

In ordine al secondo motivo d'impugnazione riguardante la congruità della sanzione inflitta al sig. Giacchetti per avere negato al Collegio Arbitrale l'autenticità delle firme apposte su alcune autocertificazioni dei redditi da prestazioni sportive per l'anno 2015, va  osservato che l'unico argomento addotto dalla Procura Federale a sostegno della sua richiesta di aggravamento della sanzione è dato dalla molteplicità delle versioni prospettate dall'incolpato nei vari momenti del presente procedimento. A ben vedere, non si è però trattato di versioni diverse e/o contrastanti, bensì di un aggiustamento della versione iniziale contenuta nella memoria difensiva depositata il 28.12.2017 quando il sig. Giacchetti aveva disconosciuto le firme apposte nelle autocertificazioni allegate nn. 4 e5. Egli, invero, ha successivamente precisato che le firme erano state da lui apposte su un foglio in bianco riempito successivamente dalla società nella parte relativa all'importo.

Sul punto è stata ormai accertata e dichiarata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, che è stato sanzionato con la squalifica di mese uno, misura che si ritiene congrua sia per quanto riguarda la valutazione della gravità del fatto, sia per quanto riguarda la personalità dell'incolpato che risulta immune da altri precedenti disciplinari.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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