F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 115/CFA del 12 Giugno 2019 con riferimento al C.U. N. 106/CFA – del 23 Maggio 2019 RICORSO DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO AIA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO, EX ARTT. 30 CGS CONI E 43 BIS CGS FIGC, A SEGUITO DELLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN PRO, PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 29.3.2019)

RICORSO DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO AIA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO, EX ARTT. 30 CGS CONI E 43 BIS CGS FIGC, A SEGUITO DELLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN PRO, PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.3.2019)

1. Con decisione Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018, il Tribunale nazionale federale – sezione disciplinare, rigettava il ricorso proposto dal signor Daniele De Remigis, arbitro effettivo, avverso la decisione assunta dall’AIA in data 30.6.2018 di dismissione del medesimo per motivate valutazioni tecniche.

La Corte federale di appello, adìta in sede di gravame, con decisione 59/CFA del 7.12.2018, annullava la decisione di primo grado in ragione del riscontrato difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno degli arbitri effettivi controinteressati e rinviava le parti innanzi al Tribunale nazionale federale per l’integrazione del contraddittorio e il conseguente nuovo esame del merito.

Con ordinanza in data 29.1.2019, il Tribunale Federale Nazionale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei termini indicati dalla CFA; con successiva ordinanza in data 7.2.2019 (confermata il successivo 25.2.2019), ordinava all’AIA di rendere noti gli indirizzi di residenza degli arbitri effettivi inclusi nella graduatoria finale AIA Stagione Sportiva 2017/2018 CAN Pro. All’esito del deposito di tale documentazione, il ricorrente notificava ai suddetti controinteressati una  lettera  riassuntiva dell’oggetto del ricorso. L’AIA, costituitasi in giudizio, eccepiva l’irritualità dell’integrazione del contraddittorio, non avendo il ricorrente notificato alle parti controinteressate il ricorso originale, non potendosi ritenere equiparabile ad esso il documento inviato, contenente  un  mero  riassunto  dei termini del giudizio.

Con decisione assunta il 29.3.2019, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista l’eccezione sollevata dall’AIA e rilevata la mancata costituzione in giudizio di alcun controinteressato, dichiarava improcedibile il ricorso.

2. Avverso tale decisione, proponeva appello il De Remigis. L’appellante chiedeva dichiararsi l’insussistenza dei presupposti giuridici per l’individuazione di controinteressati e la conseguente declaratoria di sufficienza – ai fini dell’integrazione del contraddittorio - delle comunicazioni ai medesimi inviate. Nel merito, insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Costituitasi con memoria depositata in data 8.4.2019, l’AIA chiedeva il rigetto dell’impugnazione con conferma della declaratoria di improcedibilità del ricorso; nel merito, chiedeva confermarsi l’impugnato provvedimento.

3. Nel corso dell’udienza del 23.5.2019, i rappresentanti del ricorrente e della Procura, illustravano le proprie tesi.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte federale di appello, con decisione 59/CFA del 7.12.2018, ha dichiarato la necessità che il contraddittorio venisse integrato con almeno uno degli arbitri effettivi collocati in una posizione poziore rispetto al ricorrente, qualificandoli come controinteresssati rispetto alla domanda di reintegro nella graduatoria. La medesima Corte ha chiarito che l’integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale nazionale federale (cui rinviava) ai sensi dell’art. 102 c.p.c. (da applicarsi ai sensi dell’art. 2, comma 6, CGS CONI). Tale decisione non ha costituito, in alcun modo, oggetto di gravame; al contrario, non solo è stata confermata dalle varie ordinanze emanate dal Tribunale nazionale federale finalizzate all’esecuzione della stessa ma lo stesso ricorrente vi ha dato piena acquiescenza chiedendo al Tribunale di ordinare all’AIA il deposito degli indirizzi degli arbitri per poter meglio ottemperare a quanto ordinato dal medesimo Tribunale in ossequio alla decisione di questa Corte. Conseguentemente, tale decisione della Corte federale di appello ha formato giudicato interno non passibile di ulteriore gravame.

Ne consegue, altresì, che la qualifica giuridica di controinteressati attribuita dalla Corte federale di appello agli arbitri positivamente inseriti nella graduatoria oggetto del ricorso non può formare oggetto di ulteriore esame nella presente fase del giudizio.

5. La qualifica di controinteressati in capo ai detti arbitri impone che gli stessi siano chiamati a partecipare al giudizio in condizioni di completa parità rispetto alle altre parti, non potendo ai medesimi essere precluso in alcun modo il proprio diritto alla difesa.

Nel caso di specie, la mera comunicazione inviata dal ricorrente ai suddetti soggetti, in quanto assolutamente priva di tutti gli elementi di cui si compone il ricorso introduttivo del giudizio, lede tale diritto, privando il contraddittore necessario di tutti gli elementi di conoscenza che gli permetterebbero una piena e proficua partecipazione al giudizio.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. De Remigis Daniele.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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