F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 59CFA DEL 07/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 045CFA – (IV SEZ. UNITE) 14/11/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO AIA) AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO, EX ARTT. 30 CGS CONI E 43 BIS CGS FIGC, A SEGUITO DELLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN PRO, PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018)

RICORSO DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO AIA) AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO, EX ARTT. 30 CGS CONI E 43 BIS CGS FIGC, A SEGUITO DELLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN PRO, PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018)

1. Il sig. Daniele De Remigis, associato AIA, ha impugnato la delibera di cui al Com. Uff. n. 17/TFN Sezione Disciplinare, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha rigettato il ricorso promosso ai sensi degli artt. 30 CGS CONI e 43 bis CGS FIGC dallo stesso sig. De Remigis avverso la delibera AIA del 28 luglio 2018, pubblicata sul Com. Uff. n. 11 Stagione Sportiva 2018/2019, di pari data, con la quale veniva disposta (per “motivate valutazioni tecniche”) la sua dismissione dall’organico della CAN Pro.

2. Il ricorso dinanzi a questa Corte è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:

1) Violazione dei principi generali in tema di rapporto tra chiesto e pronunziato; mancato scrutinio di tutti i capi del ricorso introduttivo per effetto di errata trattazione congiunta delle censure presentate; carenza o inidoneità della motivazione.

2) Omessa e/o errata valutazione di presupposti essenziali. Omessa o carente motivazione in punto scrutinio atti di natura valutativa. Illogicità e contraddittorietà.

3) Error in judicando: violazione di principi generali in tema di esercizio di attività discrezionale, nonché in punto alla par condicio tra associati. Carenza di motivazione in parte qua. Illogicità. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Travisamento. Disparità di trattamento.

3. Il sig. De Remigis ha chiesto che, in accoglimento dei suddetti motivi ed in riforma della impugnata decisione del TFN, venga adottata ogni consequenziale statuizione in ordine agli atti impugnati.

4. Con apposita Memoria difensiva l’AIA si è costituita in giudizio ed ha controdedotto al ricorso del sig. De Remigis, chiedendo «rigettarsi, siccome infondato in fatto ed in  diritto  per  le  ragioni esposte in narrativa, l’appello proposto dal sig. Daniele De Remigis nei confronti di Associazione Italiana Arbitri», con «integrale conferma dell’impugnata decisione n. 17/TFN 2018/2019 del Tribunale Federale Nazionale e conseguente rigetto di ogni domanda avversaria».

5. Nella riunione del 14.11.2018 dinanzi a questa Corte, presente il ricorrente De Remigis, i difensori delle Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese e chiesto accogliersi le rassegnate conclusioni.

6. Rileva la Corte che il ricorso del sig. De Remigis introduttivo del presente giudizio ha ad oggetto, sotto plurimi profili di contestazione, l’attuale sistema di determinazione degli organici e del numero delle promozioni e delle dismissioni della CAN Pro. In particolare, un tale sistema ruota attorno alla “graduatoria finale di merito” ed alla collocazione in una posizione di tale graduatoria finale che, ancorchè non determini automaticamente le proposte di promozione o di avvicendamento (art. 6, comma 10, NFOT AIA), nel caso di specie, stando alla comunicazione del Presidente AIA del 2 luglio 2018, è risultata determinante in termini di inidoneità del sig. De Remigis (collocatosi al 71° posto con una media globale definitiva di 8,424) alla riconferma nell’organico CAN Pro “per motivate valutazioni tecniche”, stante il numero delle dismissioni dalla CAN Pro per la stagione sportiva 2017/18 previamente fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA.

A ciò consegue, in disparte ogni altra questione ed eccezione, anche di natura pregiudiziale, sollevata nel presente grado del procedimento dalle Parti, che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi nel contraddittorio necessario con almeno uno degli arbitri effettivi collocatisi in posizione immediatamente poziore rispetto al De Remigis (es. Clerico) e, in quanto tali, da qualificarsi come controinteressati rispetto alla domanda di reintegra nel ruolo A.E. della CAN Pro proposta dal sig. De Remigis, in considerazione del numero delle dismissioni dalla CAN Pro per la stagione sportiva 2018/19 fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA.

7. In ragione e per effetto della ravvisata violazione delle norme sul contraddittorio, la Corte annulla, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, del CGS, la decisione impugnata e rinvia al TFN – Sezione Disciplinare, che dovrà quindi, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c. (al quale occorre fare riferimento per effetto della disposizione di cui all’art. 2, comma 6, del CGS CONI), ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti quanto meno dell’A.E. sig. Clerico, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.

Per questi motivi la C.F.A., rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati, visto l’art. 37, comma 4, C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare affinché proceda all’esame del merito previa integrazione del contraddittorio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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