F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 59CFA DEL 07/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 045CFA – (IV SEZ. UNITE) 14/11/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DELL’11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN del 5.10.2018)

RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DELL’11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 5.10.2018)

1. Con ricorso in data 11.10.2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (“LNPB”) ha impugnato dinanzi a questa Corte, chiedendone l’annullamento, in via principale, senza rinvio e, in via subordinata, con rinvio ai fini della decisione nel merito, della decisione di cui al Com. Uff. n. 24/TFN – SD del 5.10.2018, con la quale il TFN – Sezione Disciplinare ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse concreto ed attuale, in ragione del difetto di immediata attitudine lesiva del provvedimento impugnato, il ricorso ex art. 43-bis C.G.S. della LNPB avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018 - e relativi atti prodromici e consequenziali - con i quali è stato stabilito che in caso di carenze di organico nel campionato di Serie C Stagione Sportiva 2018/2019 “determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o per revoca o decadenza dalla affiliazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 49 NOIF lett. c) – Lega nazionale Dilettanti, sulla  sostituzione delle  società neo  promosse, l’ordine di integrazione sarà  il seguente: una seconda squadra di Serie A, una società retrocessa della Serie C e una società che abbia disputato il campionato Interregionale.

2. L’odierno procedimento costituisce la prosecuzione di quello introdotto dalla stessa LNPB avverso la medesima delibera n. 42/2018 del Commissario Straordinario, nel corso del quale questa Corte, chiamata a giudicare dell’impugnazione promossa dalla LNPB contro la decisione di inammissibilità per difetto di interesse resa dal TFN in data 12 luglio 2018 e di cui al Com. Uff. n. 4/TFN, impregiudicata la questione dell’interesse a ricorrere e rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, ha annullato la decisione impugnata e rinviato il giudizio al TFN – Sezione Disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, C.G.S., affinché procedesse all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate.

Integrato da parte della LNPB il contraddittorio, come da ordine del Presidente del TFN – Sezione Disciplinare, nei confronti della LNPA e della Lega Pro, che non hanno tuttavia ritenuto di costituirsi nel procedimento di rinvio, nella riunione del 28.9.2018 la FIGC ha sollevato un ulteriore profilo di inammissibilità dell’avverso gravame, conseguente alla mancata impugnazione da parte della LNPB del provvedimento di ammissione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus divenuta in tal modo, secondo la FIGC, controinteressata sostanziale all’accoglimento del ricorso della LNPB e quindi soggetto nei confronti del quale, come ulteriormente eccepito dalla FIGC, sarebbe stato onere della LNPB estendere altresì il contraddittorio – nelle more assunto dal Commissario Straordinario della FIGC e di cui al Com. Uff. n. 40 del 3.8.2018, costituente il primo atto applicativo della delibera commissariale censurata.

3. Il TFN, nella decisione qui impugnata, non si è pronunciato su tali ultime eccezioni, avendo ritenuto di confermare la precedente statuizione di inammissibilità del ricorso della LNPB per carenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, sulla base del rilievo per il quale la delibera commissariale in contestazione è priva di autonoma attitudine lesiva nei confronti della LNPB, la quale non espone alcun interesse in capo alle Società da essa rappresentate che risulti immediatamente intaccato da tale atto, che, nel limitarsi a fissare dei criteri generali, non modifica in alcun modo, all’attualità, il Campionato di Serie B, nei confronti del quale, pertanto, eventuali conseguenze indotte dalla delibera n. 42 del Commissario Straordinario potranno registrarsi solo se e nell’ipotesi in cui, al termine della prossima stagione sportiva, le seconde squadre ammesse al Campionato di Lega Pro conseguissero i presupposti legittimanti alla promozione in Serie B, se ne avvalessero concretamente e fossero destinatarie così degli atti applicativi di ammissione a tale Campionato.

4. La LNPB, nel ricorso qui in esame, notificato anche alla Juventus a meri fini di litis denuntiatio, in ragione  delle  eccezioni da  ultimo sollevate in primo  grado  dalla FIGC, si  duole,  innanzi tutto, dell’erroneità della decisione impugnata, laddove essa non ha colto la sussistenza, nel caso di specie, dell’interesse a ricorrere della stessa LNPB. Quest’ultima rileva, infatti, sotto il profilo procedurale, che l’art. 33 C.G.S., ai fini della legittimazione a proporre reclamo, richiede la titolarità in capo al soggetto ricorrente di un interesse qualificato come diretto e non anche concreto ed attuale, requisiti, questi ultimi, che il TFN ha ritenuto dunque erroneamente manchevoli nella fattispecie in capo alla LNPB; sotto il profilo sostanziale, che la sportività e la competitività complessiva del sistema calcio e, quindi, l’equa competizione all’interno della categoria, sono certamente incise dalla delibera del Commissario Straordinario impugnata, ad esempio laddove (par. III Com. Uff. n. 42) essa prevede che la seconda squadra non potrà mai partecipare allo stesso Campionato della prima squadra, né a un Campionato superiore, con ciò creando un vulnus al regolare svolgimento della competizione con riguardo alle gare che vedranno contrapposte squadre di Serie B e seconde squadre che non hanno, per effetto della citata disposizione, alcun interesse di alta classifica, essendo loro preclusa la promozione. Nel merito, la LNPB ripropone i quattro motivi di doglianza formulati in primo grado (mancata intesa con le Leghe interessate; contrasto con l’art. 7 dello Statuto FIGC; contrasto con l’art. 50, comma 2, NOIF; abuso del diritto ed eccesso di potere da parte del Commissario Straordinario) e non esaminati dal TFN, chiedendone l’accoglimento.

5. Con atto di costituzione in data 15.10.2018, la FIGC ha controdedotto al gravame della LNPB, ribadendo la correttezza della decisione del TFN in punto di carenza in capo alla LNPB di un interesse a ricorrere concreto ed attuale, non essendo la delibera impugnata produttiva di effetti incidenti in via diretta ed immediata sul Campionato di Serie B. Ha proposto, inoltre, impugnazione incidentale, onde far valere, per cautela difensiva, le eccezioni, rimaste assorbite nella decisione del TFN, di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Juventus e di inammissibilità del gravame della LNPB, per essere rimasto inoppugnato il provvedimento di ammissione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus.

Nel merito, la FIGC ha riproposto le deduzioni in replica alle doglianze della LNPB non esaminate dal TFN, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

6. Nella riunione del 14.11.2018 dinanzi a questa Corte, presenti l’avv. Nicolella per la LNPB, l’avv. Medugno per la FIGC e l’avv. Turco per la Juventus, le Parti hanno illustrato  le  rispettive  difese, chiedendo l’accoglimento delle rassegnate conclusioni. In particolare, il legale della LNPB ha precisato di voler circoscrivere l’impugnazione  della  delibera  n.  42  dell’11.5.2018  del  Commissario  Straordinario alla parte in cui essa prevede e stabilisce che, al termine del  Campionato  di  Serie  C,  le  seconde squadre potranno essere promosse in quello di Serie B, ferma la preclusione a partecipare al medesimo Campionato della prima squadra o ad uno superiore. Il legale della FIGC ha rimesso a questa Corte ogni valutazione in ordine all’applicazione alla fattispecie dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 115/2018 ed ogni conseguenziale statuizione in ordine all’eventuale difetto di competenza degli organi  di giustizia   sportiva.

7. In rito, occorre dunque preliminarmente delibare la questione, che si pone come pregiudiziale rispetto ad ogni altra, della competenza degli organi di giustizia sportiva a conoscere della controversia, essendo applicabile anche ai procedimenti in corso (ex art.1, comma 4, del d.l. n. 115/2018) la disposizione urgente in materia di giustizia amministrativa e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 1, comma 3, del citato d. l. n. 115/2018, che, escludendo ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni  professionistiche.

Al riguardo, la Corte osserva che il decreto legge n. 115/2018 non è stato convertito in legge, così che, fatta salva la regolazione dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto legge che, con legge, le Camere sono autorizzate a porre in essere, la riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie, anche in corso, sopra indicate, è venuta meno ab origine.

La competenza in merito alla presente controversia, dunque, che fosse essa o meno ascrivibile al novero di quelle “incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche” e, quindi, soggetta o meno all’applicazione dell’art.1, comma 3, del d.l. n. 115/2018, per effetto dell’inefficacia ex tunc di tale norma conseguente alla mancata conversione in legge del citato decreto legge, spetta in ogni caso certamente agli organi di giustizia sportiva della FIGC.

8. Ancora in rito, la FIGC ha reiterato, con la proposta impugnazione incidentale, le eccezioni, rimaste assorbite nella decisione del TFN, di mancata integrazione nel procedimento di primo grado del contraddittorio – il cui onere processuale incombe secondo la FIGC al ricorrente, al quale spetta in ogni giudizio di impugnazione la corretta individuazione della platea dei litisconsorti necessari – nei confronti della Juventus e di inammissibilità del gravame della LNPB per essere rimasto inoppugnato il provvedimento di ammissione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus.

Ritenendo di dover confermare, nei termini e nei limiti di cui subito si dirà, la decisione di primo grado in punto di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso della LNPB, la Corte ritiene di poter fare qui applicazione del principio della “ragione più liquida”, tralasciando quindi di delibare l’impugnazione incidentale della FIGC, la quale pone una questione di inammissibilità del ricorso che, con riferimento alla mancata impugnazione del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC di ammissione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus ed alla mancata integrazione nei confronti di quest’ultima del contraddittorio in primo grado, appare altrimenti di non poco rilievo. In altri termini, è proprio la ravvisata assenza di un interesse diretto ed attuale in capo alla LNPB a dolersi della delibera di cui al Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018, che consente a questa Corte di soprassedere sulle superiori eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla FIGC.

9. La decisione impugnata del TFN, in punto di statuita inammissibilità del ricorso della LNPB per carenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione della delibera commissariale n. 42, in quanto ritenuta priva di autonoma e diretta attitudine lesiva nei confronti della LNPB, merita di essere confermata, con le precisazioni che seguono.

In primo luogo, ad avviso di questa Corte, anche a voler ritenere che, nel qualificare come diretto l’interesse al reclamo, l’art. 33 C.G.S. abbia inteso per ciò soltanto prevedere una condizione generale dell’azione peculiare per il processo sportivo, gli organi di giustizia sportiva, ai fini della individuazione dei soggetti effettivamente legittimati ad agire ai  sensi  della  citata  disposizione,  sono  comunque tenuti a verificare che sia ravvisabile a sostegno dell’azione esercitata un interesse qualificato.

Per individuare i caratteri qualificanti l’interesse ad agire nelle controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva, può ben farsi riferimento, come ha fatto il TFN, ai requisiti che la giurisprudenza amministrativa ha tradizionalmente indicato come indefettibilmente propri dell’interesse a ricorrere nel giudizio amministrativo, stante l’analoga natura impugnatoria dei due processi, restando fermo che anche l’interesse diretto al reclamo che l’art. 33 C.G.S. richiede postula pur sempre: che esso, come la stessa LNPB riconosce, sia suscettibile di essere inciso dalla decisione dell’organo di giustizia adito in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento (cfr. CGF, 16.04.2012, in Com. Uff. FIGC 16.04.2012 n. 224/CGF); che l’impugnazione possa far conseguire un risultato utile al ricorrente in termini concreti e cioè procurando una soddisfazione piena ed attuale dell’interesse fatto valere, per effetto stesso dell’accoglimento del reclamo (CFA 9.04.2015, in Com. Uff. FIGC 22.05.2015 n. 59/CFA).

È proprio facendo buon governo di queste coordinate interpretative che deve ritenersi che la LNPB non abbia un interesse diretto a ricorrere avverso la delibera n. 42 del Commissario Straordinario della FIGC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 C.G.S..

Vero è, infatti, che, neppure in relazione alla specifica previsione della delibera oggetto di impugnazione e su cui si appuntano le più significative doglianze della LNPB, anche sotto il profilo della legittimazione, quella cioè secondo la quale, al termine del Campionato di Serie C, le seconde squadre potranno essere promosse in quello di Serie B, può ravvisarsi la sussistenza di un interesse della LNPB che sia immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento, atteso che una tale circostanza costituiva e costituisce un evento, non solo futuro e incerto, ma anche dipendente, ab imis, da una serie di circostanze pregiudiziali, a loro volta affatto aleatorie al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, quali il fatto che vi sarebbero state seconde squadre di Serie A effettivamente interessate all’iscrizione al Campionato di Serie C ed in possesso dei requisiti a tal fine prescritti dal Com. Uff. n 17 del 18.7.2018, nonché valutabili come idonee ad essere ammesse a tale Campionato.

Ugualmente aleatorie, tanto al momento della proposizione del ricorso, quanto a quello della sua decisione da parte del TFN, erano, come rilevato da quest’ultimo - e tuttora sono - le ulteriori circostanze al ricorrere delle quali soltanto l’astratta previsione della delibera qui gravata potrà eventualmente risultare operativa e, quindi, immediatamente rilevante per la LNPB, e cioè l’eventuale conseguimento, al termine della prossima stagione sportiva, delle seconde squadre ammesse al Campionato di Lega Pro (i.e. della Juventus) dei presupposti legittimanti alla promozione in Serie B, l’eventuale sussistenza in capo ad esse della volontà di avvalersi della conquistata promozione in Serie B e di avanzare domanda per disputare tale Competizione, l’insussistenza di ragioni ostative in tal senso (quali, ad esempio, la preclusione della seconda squadra a partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, prevista dalla stessa delibera qui impugnata), nonché l’ottenimento del provvedimento di ammissione al Campionato di Serie B.

A ciò consegue, altresì, che l’impugnazione proposta dalla LNPB non è in grado di fare ad essa conseguire un risultato utile nei termini sopra indicati, dal momento che, neppure in thesi, l’accoglimento del reclamo potrebbe procurare una soddisfazione piena e, soprattutto, attuale dell’interesse fatto qui valere.

Nondimeno, la Corte intende precisare che la ravvisata ed odierna carenza di un interesse diretto della LNPB ad impugnare la delibera in questione, lascia impregiudicata la facoltà, per la stessa LNPB e/o per gli altri soggetti eventualmente legittimati, di proporre future censure avverso la previsione che consente alle seconde squadre di Società di Serie A di poter essere promosse nel Campionato di Serie B, dal momento che detta delibera costituisce pur sempre l’atto in applicazione delle cui regole astratte potranno in futuro essere eventualmente assunti i provvedimenti di ammissione di tali seconde squadre al Campionato di Serie B.

Verificandosi tale evenienza, sia la delibera qui gravata, quale atto presupposto, che i provvedimenti di ammissione alla Serie B, quali atti applicativi effettivamente e concretamente lesivi, potranno essere impugnati da parte di chi, a quel futuro momento, avrà ragione ed interesse diretto per eventualmente dolersene.

Nulla, invece, evidentemente osta a che, sin da subito, i competenti Organi della Federazione valutino le doglianze espresse dalla LNPB, in particolare in ordine alla violazione, da parte della delibera commissariale di cui trattasi, dell'art. 3 dello Statuto federale, secondo cui "la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati" deve avvenire "d'intesa" con la Lega interessata, sentite le Componenti tecniche. E ciò anche in una prospettiva di economia dell’attività amministrativa e di giustizia che questa Corte non può che auspicare.

Per questi motivi la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, rigetta il ricorso della LNPB.

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

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