F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 62CFA DEL 07/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 61CFA DEL 19/12/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ RIMINI FC SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
1. Con reclamo in data 8.11.2018, la FIGC ha impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018, con la quale il TFN Sezione Disciplinare ha accolto, sotto i profili dell’illegittimità dell’imposizione dell’adempimento sostitutivo e dell’eccessiva severità del regime sanzionatorio previsto per il caso di inadempimento, i ricorsi promossi dalla URBS Reggina 1914 S.r.l., dal Matera Calcio S.r.l., dalla Pro Piacenza 1919 S.r.l. e dall’AC Cuneo 191 S.r.l. (di seguito, congiuntamente, “società reclamate”) e, per l’effetto, ha annullato nella parte impugnata il provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 59 del 30.8.2018, con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha deliberato che: i) le Società di Serie B e di Serie C – tra le quali ultime si collocano le società reclamate – che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno presentato fideiussione rilasciata dalla Finworld S.p.A, devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, nuova garanzia fideiussoria, per quanto qui rileva, di € 350.000,00, nelle modalità previste dai Com. Uff. nn. 49 e 50 del 24.5.2018; ii) l’inottemperanza al suddetto adempimento avrebbe costituito illecito disciplinare, sanzionabile, su deferimento della Procura Federale, con l’ammenda, per quanto qui rileva, di € 350.000.00 e con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019.
2. La FIGC, dopo aver ripercorso il contenzioso, tuttora pendente dinanzi al Consiglio di Stato, tra la Finworld S.p.A. e la Banca d’Italia con riguardo ai provvedimenti con i quali quest’ultima, il 30.6.2015, ha disposto la cancellazione della prima dall’elenco di cui all’art. 107 del TU bancario (di seguito “TUB”) e, il 29.11.2016, ne ha altresì respinto la domanda di iscrizione all’Albo ex art. 106 del TUB – contenzioso allo stato culminato nell’ordinanza collegiale n. 3424 del 20.7.2018 con la quale il Consiglio di Stato ha disposto la cessazione della efficacia della precedente propria ordinanza n. 426 del 31.1.2018 e, di conseguenza, il ripristino della esecutività della sentenza impugnata e degli effetti degli atti avversati in primo grado, col rigetto della domanda incidentale cautelare formulata dalla Finworld S.p.A. con l’atto d’appello – ha censurato la suddetta decisione del TFN laddove essa ha erroneamente ritenuto che solo in data 11.7.2018 la Banca d’Italia avrebbe provveduto alla cancellazione della Finworld S.p.A. dall’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, senza considerare che detta cancellazione risale invece al provvedimento assunto dalla Banca d’Italia in data 30.6.2015, atteso che il ricorso promosso avverso detto provvedimento (e quello del 29.11.2016 di diniego all’iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB) è stato respinto dal TAR Lazio con la sentenza n. 10918/2017, come detto non più sospesa a seguito dell’ordinanza collegiale n. 3424 del 20.7.2018 del Consiglio di Stato.
In un tale quadro, l’adempimento sostitutivo previsto nella delibera commissariale oggetto del contendere, ad avviso della FIGC, non costituisce una modifica dei requisiti e degli adempimenti per la partecipazione al campionato di competenza, come erroneamente assume il TFN, né una sanzione nei confronti delle società reclamate che si sono avvalse delle fideiussioni rilasciate dalla Finworld S.p.A., la cui buona fede non è mai stata messa in discussione dalla Federazione, con conseguente irrilevanza del riferimento operato dalla decisione impugnata al principio di affidamento, ma un atto doveroso, imposto dalla necessità di assicurare la (perdurante) regolarità della posizione delle stesse società reclamate che, per effetto delle nuove emergenze maturate nel contenzioso in corso e di cui si è detto, risultano essere iscritte al Campionato in corso di svolgimento in forza di una fideiussione non (più) conforme al sistema delle licenze nazionali.
Né vale indugiare, ad avviso della FIGC, sulla conservazione o meno degli effetti sul piano civilistico delle fideiussioni medio-tempore rilasciate dalla Finworld S.p.A., atteso che su tale società pesa un giudizio di complessiva inaffidabilità, anche, ma non solo, sotto il profilo della sua solidità patrimoniale, resa evidente dal mancato rilascio della cauzione di 20 milioni di euro alla quale il Consiglio di Stato aveva originariamente condizionato, ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.p.a., la prosecuzione dell’attività di intermediazione finanziaria nel tempo occorrente per la definizione nel merito del contenzioso.
3. Con autonomi atti di controdeduzioni in data 13.11.2018, si sono costituite nel predetto procedimento le società reclamate, le quali hanno tutte concluso, in via principale, per il rigetto del reclamo proposto dalla FIGC e, in via subordinata, per la riduzione della sanzione applicata in caso di inadempimento, sia a titolo di ammenda, che di punti di penalizzazione, secondo quanto previsto dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 e/o comunque in misura inferiore e commisurata alla natura e gravità del fatto commesso.
Ad avviso delle società reclamate la decisione del TFN impugnata merita condivisione laddove, sul presupposto della pacifica estraneità tanto della FIGC, quanto delle stesse società reclamate, al contenzioso tra la Finworld e la Banca d’Italia, ha affermato che solo a decorrere dall’11.7.2018 la Banca d’Italia ha cancellato la Finworld dall’Albo degli intermediari finanziari, come dalla stessa ammesso nella nota dell’8.8.2018 indirizzata alla URBS Reggina 1914 S.r.l. e come risulta dal sito istituzionale della Banca d’Italia medesima. Con la conseguenza che le fideiussioni rilasciate dalla Finworld nell’interesse delle Società reclamate ed a beneficio della FIGC prima dell’11.7.2018 erano e sono pienamente valide ed efficaci, in quanto emesse da soggetto a quel momento autorizzato ed inibito a rilasciare nuove garanzie solo a decorrere dall’11.7.2018, anche perché nessun provvedimento giudiziario ha sino ad ora accertato e dichiarato la nullità, invalidità o inefficacia né delle fideiussioni oggetto del presente procedimento, né, più in generale, di alcuna di quelle emesse dalla Finworld. Ne consegue ulteriormente che, dovendo necessariamente valorizzarsi la buona fede e l’affidamento delle società reclamate, vieppiù alla luce del fatto che la FIGC e la Lega Pro non hanno mai operato, come era loro diritto insindacabile fare, la scelta di opportunità di non accettare fideiussioni rilasciate dalla Finword, essendosi, al contrario, la Lega Pro, sino al 26.6.2018, limitata a rendere edotte le società affiliate delle vicende giudiziarie coinvolgenti la Finworld ed a informare che erano in corso approfondimenti da parte dell’Ente di vigilanza sugli effetti dell’ultima pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, assumendosi solo in via di ipotesi che le garanzie rilasciate dalla Finword nel periodo novembre 2017 – 11 luglio 2018 potessero essere inefficaci o invalide, non può che convenirsi con la decisione di prime e concludere che le società reclamate hanno correttamente operato in conformità alle regole federali esposte nel Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 e nel Com. Uff. n. 239/L e del 6.6.2018 per l’ammissione al campionato 2018/2019. Tanto più che la URBS Reggina 1914 S.r.l. si è data anche carico diligentemente di raccogliere il pur generico e tardivo avviso della Lega Pro, chiedendo alla Finworld di confermare la validità delle fideiussioni rilasciate e ricevendo dalla stessa rassicurazioni in tal senso per avere la stessa Finworld “impegnato il proprio planfond”.
Le società reclamate si dolgono, infine, dell’irragionevolezza ed illegittimità del trattamento sanzionatorio prefigurato dalla delibera commissariale per il caso di inottemperanza all’adempimento sostitutivo della fideiussione Finworld finalmente richiesto. Quanto all’irragionevolezza, essa è ravvisata nella eccessiva severità delle sanzioni, che non sono in alcun modo commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti e risultano oggettivamente tali da determinare inevitabilmente l’uscita dal campionato 2018/2019 delle società reclamate e di qualunque altra società sportiva militante nella Lega Pro, anche se finanziariamente solida; irragionevolezza, inoltre, che ben può essere apprezzata solo che si abbia riguardo all’immotivato ed illogico inasprimento della sanzione di un solo punto di penalizzazione invece prevista dall’allegato al Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 per il caso di mancata presentazione nei termini originariamente previsti per l’iscrizione al campionato 2018/2019. L’illegittimità delle sanzioni, invece, risulta dall’assenza di comportamenti illeciti o illegittimi a carico delle società reclamate, le quali hanno tutte pacificamente ottemperato alle regole federali, tanto da avere ottenuto regolarmente il rilascio delle licenze per partecipare al Campionato di Serie C nella stagione sportiva in questione.
4. Con atto in data 14.11.2018 nel procedimento di reclamo introdotto dalla FIGC si è costituita la Arzachena Costa Smeralda Calcio s.r.l. che, dopo aver lamentato la compressione del diritto di difesa discendente dall’applicazione dell’esiguo termine di tre giorni previsto dall’art. 38 CGS per controdedurre, ha chiesto il rigetto dell’appello della FIGC ed a questa Corte di dirimere con chiarezza la questione se sia stato o meno corretto da parte della FIGC esigere, sotto pena di sanzioni gravissime, la sostituzione delle fideiussioni rilasciate dalla Finworld, anche tenuto conto che la validità e l’efficacia di tali garanzie è stata ravvisata da una pronuncia cautelare di estremi ignoti della Commissione Tributaria Molise.
5. Con reclamo in data 16.11.2018, hanno impugnato la decisione del TFN, già gravata dalla FIGC, anche la AS Viterbese Castrense S.r.l. e la Rimini Football Club S.r.l., lamentando, in rito, la mancanza di lesività della delibera commissariale e la mancata estensione del contraddittorio in primo grado nei loro confronti, nonché rivendicando, nel merito, la correttezza dell’operato del commissario straordinario, le cui determinazioni in punto di previsione dell’adempimento sostitutivo delle garanzie rilasciate all’atto della iscrizione al campionato, costituendo espressione di discrezionalità, nonché il frutto di valutazioni di opportunità in merito alla permanenza dei requisiti di idoneità di tali garanzie, non sono sindacabili dalla giustizia sportiva.
6. Con memoria di costituzione e controdeduzioni, le società reclamate si sono costituite anche nei suddetti due ultimi procedimenti ed hanno eccepito la inammissibilità, irricevibilità e improponibilità dei reclami della AS Viterbese Castrense S.r.l. e della Rimini Football Club S.r.l. per carenza di legittimazione attiva e di interesse diretto ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., in quanto società estranee al novero di quelle contemplate dalla delibera commissariale impugnata e per questo non evocate nel presente procedimento, nonché ribadito la sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo a se stesse per la immediata afflittività della delibera commissariale, le cui sanzioni sarebbero state operative dal 29.9.2018, dal momento che nessuna fideiussione sostitutiva è stata prodotta dalle società reclamate nei termini prescritti dal Com. Uff. n. 59 per cui è controversia. Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei reclami, ribadendo le ragioni, esposte al n. 3 che precede, per le quali la decisione del TFN deve considerarsi corretta e condivisibile e la delibera commissariale meritevole di annullamento, perché illegittima per carenza di comportamento illecito in capo alle società reclamate e irragionevole per quanto attiene al trattamento sanzionatorio previsto.
7. Nei tre reclami, come sopra promossi, si è costituita la Lega Pro, rassegnando apposita Memoria nella quale ha propugnato una corretta lettura delle vicende del contenzioso tra la Finworld e la Banca d’Italia ed i suoi esiti e concludendo che detto contenzioso non può essere considerato estraneo alla questione che occupa, da esso emergendo come la Finworld non fosse soggetto legittimato a rilasciare fideiussioni sin dall’adozione dei provvedimenti della Banca d’Italia del 2015 e del 2016 di cui si è detto. Da ciò consegue che, con il Com. Uff. n. 59/2018, il Commissario Straordinario ha consentito alle società odierne reclamate di regolarizzare la loro posizione, con riguardo ai requisiti ed agli adempimenti richiesti per la partecipazione al Campionato ed in particolare alla produzione di una fideiussione che provenisse da soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del TUB, stante il venir meno della legittimazione della Finworld ad operare quale intermediario finanziario. L’adempimento sostitutivo richiesto, dunque, costituisce non già una “modificazione” dei requisiti, come ritenuto dalla decisione di primo grado, ma un atto dovuto, in quanto mero “invito a regolarizzare” una posizione di società iscritte al campionato con polizze rivelatesi invalide sulla scorta dell’accertamento operato dal TAR Lazio con la sentenza n. 10918/2017.
8. Nella riunione del 19.12.2018 dinanzi a questa Corte, i difensori delle Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese ed hanno chiesto l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Corte si è quindi riservata di decidere.
9. Preliminarmente, i tre reclami vanni riuniti siccome rivolti avverso la medesima decisione del TFN e connessi oggettivamente ed in parte anche soggettivamente.
Occorre poi valutare l’ammissibilità, che le società reclamate contestano sotto il profilo dell’interesse e della tempestività, dei reclami proposti dalla AS Viterbese Castrense S.r.l. e dalla Rimini Football Club S.r.l.. In effetti, in capo alle società Viterbese e Rimini non sussiste un interesse diretto a coltivare il reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., in quanto nessuna utilità concreta, immediata e diretta possono trarre tali società dall’accoglimento dei loro gravami e, quindi, dalla salvezza della delibera commissariale impugnata in quanto tale. Per di più, esse non sono state parti del procedimento di primo grado, così che non hanno legittimazione attiva, ai sensi dell’art. 37, comma 1, C.G.S., ad instaurare il presente procedimento dinanzi a questa Corte. A tale ultimo riguardo, peraltro, le doglianze della AS Viterbese Castrense S.r.l. e della Rimini Football Club S.r.l., relative ad un loro pretermissione dal procedimento di prime cure, non colgono nel segno, atteso che, non avendo esse presentato una fideiussione rilasciata dalla Finworld, per tale motivo non compaiono tra le società indicate dalla delibera commissariale impugnata e non sono state, dunque, evocate nel presente procedimento dalle società reclamate, il cui ricorso di primo grado risulta, in definitiva, correttamente introdotto.
Ciò nondimeno, avuto riguardo alla materia oggetto del contendere, la Corte ritiene, in linea con i suoi recenti precedenti (CFA SSUU, Com. Uff. n. 8/CFA testo della decisione relativa al Com. Uff. n. 7/CFA del 1.8.2018), di poter ammettere la AS Viterbese Castrense S.r.l. e la Rimini Football Club S.r.l. all’intervento adesivo a sostegno del reclamo della FIGC, in tali limiti considerando i reclami da esse coltivati e le domande e le eccezioni proposte che, ove formulate in via autonoma, non saranno pertanto ritenute ammissibili.
10. Può dunque passarsi ad esaminare il merito del gravame della FIGC, atteso che non v’è luogo a provvedere sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado delle società reclamate per difetto di immediata lesività della delibera commissariale impugnata, in quanto sollevata in questa sede in via autonoma solo dalla AS Viterbese Castrense S.r.l. e dalla Rimini Football Club S.r.l. e non anche dalla stessa FIGC.
Nel merito, il reclamo di quest’ultima è fondato e, nei limiti e con le precisazioni di seguito indicati, va accolto.
11. Il contenzioso che ha visto e vede tuttora coinvolti dinanzi al Giudice amministrativo la Finworld e la Banca d’Italia costituisce senza dubbio l’antefatto della presente controversia. La soluzione di quest’ultima, tuttavia, ad avviso di questa Corte, non dipende dall’esito giudiziario di tale, complesso ed allo stato ancora pendente, contenzioso, quanto piuttosto dalla corretta valutazione della rilevanza che, nello specifico ed autonomo ambito dell’ordinamento sportivo, è possibile attribuire a talune significative emergenze in esso occorse.
11.1. In particolare, assume rilevanza, sotto il profilo delle valutazioni di competenza degli organi federali cui si intesta la responsabilità di assicurare il regolare avvio e svolgimento dei campionati, a partire dagli adempimenti connessi all’ammissione ed all’iscrizione delle squadre alle rispettive competizioni, il fatto che le fideiussioni per cui è controversia – in disparte la questione relativa alla loro validità ed efficacia, che si vorrebbe perdurante, da parte delle società reclamate, in ragione della copertura loro assicurata dal pregresso impegno del plafond della Finworld, secondo quanto dichiarato da quest’ultima e che la FIGC e la Lega Pro, al contrario, ritengono essere venute meno per effetto del (sopravvenuto) ripristino ab origine per via giudiziaria degli effetti inibitori dei provvedimenti di cancellazione della Finworld dall’Albo degli intermediari finanziari a suo tempo adottati dalla Banca d’Italia – risultano essere state emesse da un soggetto che ha utilizzato e beneficiato di una cauzione, la cui prestazione era stata imposta dal Giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 2, c.p.a., proprio al fine di poter proseguire l’attività nel settore degli intermediari finanziari nelle more della decisione di merito, rivelatasi poi falsa, sulla base delle risultanze del contenzioso pendente dinanzi al Consiglio di Stato.
11.2. Una tale circostanza, che in questa sede non risulta essere stata smentita o contestata, è certamente idonea ad incidere immediatamente ed in senso decisamente negativo, nell’ordinamento sportivo, sul grado di affidabilità, non solo sotto il profilo patrimoniale ed economico, dell’intermediario finanziario che ha rilasciato le garanzie utilizzate da alcune società per ottenere l’iscrizione e l’ammissione ai campionati. Né può assumere rilevanza, come sostengono le società reclamate, se non nei termini che si dirà, il fatto che tale valutazione di inaffidabilità sia stata operata ed espressa dagli organi federali competenti non al momento del rilascio delle garanzie e di iscrizione delle squadre ai campionati, ma successivamente e nel corso dello svolgimento del campionato stesso, stante la preminente e perdurante esigenza di scongiurare, in ogni tempo della stagione sportiva, il rischio che le garanzie rilasciate possano, al momento dell’eventuale bisogno, rivelarsi inidonee allo scopo al quale sono chiamate ad assolvere.
11.3. A ciò consegue che, effettivamente, con la delibera qui impugnata, il Commissario straordinario – preso atto che le società che si erano rivolte alla Finworld per il rilascio delle garanzie occorrenti per l’iscrizione al Campionato di Serie C non avevano inteso desistere dai rapporti contrattuali intrattenuti con la stessa Finworld, nonostante l’avviso diramato dalla Lega Pro circa possibili criticità che da tali rapporti sarebbero potute derivare sulla scorta del contenzioso di cui si è detto e degli esiti giudiziari ai quali esso era, seppure non definitivamente, pervenuto – nel richiedere che, entro il termine previsto, fossero sostituite le polizze fideiussorie rilasciate dalla Finworld con polizze provenienti da altro intermediario finanziario regolarmente iscritto all’Albo, ha esercitato legittimamente le prerogative che l’ordinamento sportivo gli attribuisce al fine di ottenere il perdurante rispetto delle regole sui requisiti e sugli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 49/2018 per la partecipazione al campionato di competenza.
11.4. Con la delibera di cui al Com. Uff. n. 59/2018, dunque, contrariamente a quanto rilevato dal TFN, non è stata disposta alcuna modifica di tali requisiti, essendosi, piuttosto, con essa ribadita l’esigenza del loro rispetto per quanto concerne la necessità che il garante della fideiussione richiesta dovesse essere un soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del TUB, conformemente a quanto originariamente previsto dal Com. Uff. n. 49/2018.
Operato, questo del Commissario straordinario qui censurato, che ad avviso di questa Corte è non solo legittimo ma anche doveroso, considerato che non appare ragionevole, né ammissibile, postulare che il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 106 del TUB, con le garanzie che esso comporta sotto il profilo dei controlli e della vigilanza cui sono costantemente sottoposti i soggetti iscritti, per quanto concerne l’intermediario finanziario che abbia emesso le fideiussioni utilizzate dalle società reclamate per iscriversi al campionato, possa essere limitato al solo momento del rilascio e non anche esteso all’intera durata della fideiussione.
11.5. Così che, una volta constatato che la Finworld a detto Albo non potesse sicuramente (più) ritenersi iscritta – restando sullo sfondo, nello specifico ambito dell’ordinamento sportivo, che il dies a quo della perdita del requisito possa essere fatto risalire al 30.6.2015, data di assunzione da parte della Banca d’Italia del provvedimento di cancellazione, come ritengono la FIGC e la Lega Pro, ovvero all’11.7.2018, secondo quanto sostengono le società reclamate – allo stesso Commissario straordinario non restava che intervenire, così come, dunque, correttamente e legittimamente ha fatto, dovendo egli garantire il permanente rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla lex specialis federale in materia di partecipazione ai campionati da parte di tutte le società richiedenti l’iscrizione o già iscritte al campionato di competenza, intimando a tutte le società, tra cui quelle odierne reclamate, che si sono iscritte ai Campionati di Serie B e di Serie C mediante le fideiussioni della Finworld, di regolarizzare la loro posizione, sostituendo dette fideiussioni con altre emesse da intermediari finanziari pacificamente in possesso del requisito di iscrizione all’Albo di cui all’art. 106 del TUB.
11.6. In altri e conclusivi termini, l’indubbio aggravio procedimentale e di costi determinato dall’adempimento sostitutivo imposto dalla delibera commissariale impugnata a carico delle società (molte delle quali, è importante qui sottolineare, hanno peraltro con tempestività provveduto a sostituire la garanzia in questione) che, nonostante la segnalazione in data 26.6.2018 della Lega Pro, abbiano ritenuto di finalizzare con la Finworld il rilascio della fideiussione occorrente per l’iscrizione al campionato di competenza, è senz’altro giustificato dal superiore interesse a risolvere in modo certo e definitivo, nell’ambito dell’ordinamento federale, la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla permanente validità ed efficacia dello strumento di garanzia richiesto ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al campionato.
11.7. Riaffermata così la legittimità della delibera impugnata, occorre soffermarsi sul principio di buona fede e di affidamento la cui tutela è qui invocata dalle società reclamate, in relazione al comportamento da esse posto in essere nella fattispecie. Come ammesso dalla stessa FIGC, la buona fede e la correttezza delle società reclamate non è in questione, atteso che il loro comportamento, sino ad ora, non configura alcun illecito.
D’altro canto, la delibera commissariale, come sopra si è chiarito, non presuppone affatto l’esistenza di un illecito, ma muove dall’esigenza di salvaguardare l’efficacia delle regole poste a presidio del regolare svolgimento dei campionati sotto il profilo della partecipazione ad essi di società che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni richieste in relazione al campionato di competenza.
11.8. La buona fede e l’affidamento non possono dunque essere fondatamente invocati dalle società reclamate a sostegno delle doglianze di illegittimità rivolte alla delibera impugnata, mentre meritano considerazione e tutela, ad avviso della Corte, sotto altro profilo e cioè quello dei termini entro i quali ottemperare all’adempimento sostitutivo nei modi previsti dalla delibera n. 59/2018. Considerato che il termine originariamente fissato dalla delibera impugnata è ormai scaduto, alle società reclamate, anche in ragione dell’esito del primo grado del contenzioso, va concesso un nuovo lasso di tempo, decorrente dalla data di pubblicazione sul Com. Uff. del testo della presente decisione, per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell’importo di euro 350.000,00, secondo le modalità previste dai Com. Uff. nn. 49 e 50 del 24.5.2018.
12. Il reclamo della FIGC, unitamente alle considerazioni della Lega Pro e delle società intervenute adesivamente, infine, meritano condivisione anche laddove contestano la decisione di prime cure per aver annullato per incongruità il trattamento sanzionatorio prefigurato dalla delibera commissariale impugnata, nel caso di inottemperanza all’adempimento sostitutivo nel termine perentorio indicato, pur avendo il TFN riconosciuto, al riguardo, la sussistenza del potere discrezionale del Consiglio Federale ed il suo esercizio, nel caso di specie, da parte del Commissario straordinario.
12.1. La premessa dalla quale correttamente muove la decisione impugnata dalla FIGC circa la ravvisata sussistenza e l’esercizio di un potere discrezionale, avrebbe dovuto in effetti condurre il Tribunale alla conclusione della insindacabilità della determinazione assunta in ordine al regime sanzionatorio concretamente adottato, siccome frutto di una scelta di merito operata all’esito della valutazione ponderata degli interessi coinvolti. Né, in ogni caso, può ritenersi che le sanzioni previste siano incongrue e, quindi sindacabili sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, avuto riguardo alla portata degli interessi in gioco che, in definitiva, attengono all’esigenza stessa di salvaguardare la regolare funzionalità del sistema calcistico mediante l’adempimento di precisi doveri, come quelli imposti in tema di garanzie di iscrizione al campionato, la cui effettività non può che essere assicurata da un regime sanzionatorio dotato di sostanziale deterrenza ed afflittività.
12.2. Neppure sussiste il rilevato squilibrio sanzionatorio tra il regime previsto dalla delibera di cui Com. Uff. n. 59/2018 e quello applicabile alle società che, in sede di iscrizione al campionato, si siano avvalse del termine di grazia per regolarizzare la propria posizione, atteso che, ferma l’assenza di disparità per la palese mancanza di similitudine tra le fattispecie considerate, la sanzione ha ad oggetto, nel primo caso, un integrale inadempimento idoneo, a campionato in corso, ad arrecare a quest’ultimo gravi ripercussioni, mentre, nel secondo caso, il mero ritardo nell’adempimento.
13. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, la Corte, in accoglimento del reclamo della FIGC, annulla la decisione del TFN impugnata e conferma integralmente l’efficacia della delibera di cui al Com. Uff. n. 59/2018 del Commissario Straordinario della FIGC, assegnando ex novo alle società reclamate il termine perentorio di giorni 10 (dieci) per provvedere all’adempimento sostitutivo disposto nella delibera impugnata, in considerazione dell’esito del procedimento di primo grado, dell’esigenza di tutelare la buona fede dimostrata e l’affidamento riposto dalle stesse società reclamate nella correttezza e definitività degli atti federali di loro ammissione al Campionato di Lega Pro.
Per questi motivi, la C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 1, 2 e 3, previa riqualificazione dei reclami della AS Viterbese Castrense S.r.l. e della Rimini Football Club S.r.l. quali interventi adesivi al reclamo della FIGC, così provvede:
- accoglie il reclamo della FIGC e, per l’effetto, annulla la decisione di cui al Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018 del TFN Sezione Disciplinare;
- rigetta il ricorso di primo grado delle URBS Reggina 1914 S.r.l., Matera Calcio S.r.l., Pro Piacenza 1919 S.r.l. e AC Cuneo 191 S.r.l.;
- assegna alla URBS Reggina 1914 S.r.l., alla Matera Calcio S.r.l., alla Pro Piacenza 1919 S.r.l. ed alla AC Cuneo 191 S.r.l. il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul Com. Uff., per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell’importo di € 350.000,00, secondo le modalità previste dai Com. Uff. nn. 49 e 50 del 24.5.2018, ferme, in caso di inadempimento, le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018;
- dispone restituirsi le tasse dei reclami alla AS Viterbese Castrense S.r.l. ed alla Rimini Football Club S.r.l..
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