F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 71CFA DEL 01/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 067 SEZ. UNITE DEL 23.01.2019 RICORSO DEL SIG. GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO AIA – SEZIONE LATINA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 CGS CONI E 43BIS CGS FIGC RELATIVO ALLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN A PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 29.11.2018)
RICORSO DEL SIG. GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO AIA - SEZIONE LATINA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 CGS CONI E 43BIS CGS FIGC RELATIVO ALLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN A PROPOSTO NEI CONFRONTI
DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 29.11.2018)
1. Con delibera 1 luglio 2015, il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, anche “AIA”) ha inquadrato il Sig. Claudio Gavillucci nel ruolo della CAN A, promuovendo dalla CAN B tre arbitri, in deroga al citato art. 15 delle NFOT.
Nella prima Stagione Sportiva di appartenenza alla CAN A (2015/2016), il Sig. Claudio Gavillucci, pur collocatosi in penultima posizione nella graduatoria finale di merito, non è stato avvicendato, atteso che il Comitato Nazionale AIA aveva previsto due sole dismissioni e che, oltre all’ultimo classificato, è stato dismesso un arbitro giunto al limite massimo di appartenenza in organico.
2. Al termine della successiva Stagione Sportiva il Sig. Claudio Gavillucci si è classificato all’ultima posizione nella graduatoria finale di merito della CAN A. Lo stesso, tuttavia, non è stato dismesso, in quanto erano previste due sole dismissioni, già “coperte” da due arbitri che avevano raggiunto il limite massimo di appartenenza al ruolo.
3. Nella Stagione Sportiva 2017/2018 il Sig. Claudio Gavillucci è stato visionato dagli osservatori per tutte le 18 gare per le quali è stato designato (n. 17 gare in Serie A e n. 1 in Coppa Italia), ricevendo due lettere di rilievi negativi ex art. 9 NFOT e conseguendo una media globale che lo collocava all’ultimo posto nella graduatoria finale di merito. Di conseguenza, al termine della stagione, l’Organo Tecnico AIA ne ha chiesto l’avvicendamento.
4. Nelle more, il Comitato Nazionale AIA, con delibera del 24 marzo 2018, determinava nel numero di tre le dismissioni della CAN A, e, pertanto, con il Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018, l’AIA ha deliberato la dismissione dell’arbitro Claudio Gavillucci “per motivate valutazioni tecniche”.
5. Con successiva nota datata 2 luglio 2018 il Presidente AIA ha comunicato al Sig. Claudio Gavillucci la predetta dismissione, specificando che la stessa era stata disposta “per motivate valutazioni tecniche, atteso che la Sua posizione nella graduatoria finale di merito non era risultata idonea per la riconferma nell’organico”.
6. Con ricorso ex artt. 25 e 30 CGS CONI e 43 bis CGS FIGC, inviato all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, anche “A.I.A.”) il Sig. Claudio Gavillucci, Associato A.I.A., impugnava – innanzi al Tribunale Federale Nazionale (in prosieguo, anche “TFN”) – la delibera A.I.A. pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018 - Stagione Sportiva 2018/2019, con la quale è stata disposta la dismissione dello stesso ricorrente dall’organico CAN A, nonché tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari, ivi compresi l’eventuale proposta dell’Organico Tecnico della CAN A e la delibera stessa del Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale, e la delibera con la quale era stata stabilita la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018/2019.
7. Con il suddetto ricorso il Sig. Claudio Gavillucci ha proposto anche apposita istanza cautelare, che, a seguito della camera di consiglio del 26 luglio 2018, il Tribunale Federale Nazionale, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 11 – stagione sportiva 2018/2019, rigettava, non ravvisando il necessario requisito del periculum in mora.
8. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/TFN – Sezione Disciplinare, l’adìto Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il ricorso come sopra proposto dal Sig. Claudio Gavillucci.
9. Con ricorso notificato in data 13 agosto 2018, il sig. Claudio Gavillucci ha impugnato la suddetta delibera di cui al Com. Uff. n. 13/TFN – Sezione Disciplinare, affidando alla Corte Federale d’Appello (in prosieguo, anche “CFA”) i seguenti motivi di illegittimità:
1) illegittima interpretazione ed erronea valutazione delle prove documentali circa la conoscenza del verbale del 24.3.2018;
2) illegittima ed erronea interpretazione dell’art. 16, commi 1 e 2, nonché violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità;
3) illegittima ed erronea decisione in ordine al difetto di motivazione;
4) erroneità della decisione sulla violazione dell’obbligo informativo - violazione dell’art. 25, comma 1, lett. e), Regolamento AIA. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità, ai sensi dell’art. 6, comma 10, NFOT;
5) omessa valutazione sulla irregolarità della formazione della graduatoria finale;
6) violazione della l. 241/90 e errata qualificazione dell’attività dell’AIA;
7) illegittimità della mancata ammissione delle prove testimoniali.
Il sig. Gavillucci ha chiesto che, in accoglimento dei suddetti motivi ed in riforma della impugnata delibera del TFN, fosse dichiarato e disposto l’annullamento del Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018 dell’AIA, degli atti prodromici e della propria dismissione, con reintegra definitiva nel ruolo Arbitri Effettivi della CAN A.
10. In data 16 agosto 2018 l’AIA si è costituita nell’instaurato giudizio di appello svolgendo le proprie difese e proponendo appello incidentale condizionato. La predetta Associazione ha chiesto: in via principale, rigettarsi siccome infondato in fatto e in diritto il ricorso avversario, con integrale conferma della decisione del TFN impugnata; in via incidentale condizionata al denegato accoglimento del gravame avversario ed in parziale riforma della citata decisione nel capo che ha rigettato l’eccezione di inammissibilità svolta in primo grado, rigettarsi, siccome inammissibile per violazione del termine di proposizione ex artt. 33 e 38 CGS FIGC, il ricorso proposto dal sig. Gavillucci in data 23 luglio 2018.
11. La CFA ha fissato la discussione per la seduta del 13 settembre 2018, alla quale, presente il ricorrente Sig. Gavillucci (al quale è stata altresì concessa la parola per intervenire personalmente), i difensori delle Parti hanno illustrato le proprie difese e chiesto accogliersi le rispettive già rassegnate conclusioni.
12. All’esito della camera di consiglio, la CFA, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 035/CFA del 4 ottobre 2918, rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ha annullato, visto l’art. 37, comma 4, CGS, la decisione impugnata, rinviando gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per procedere all’esame del merito previa integrazione del contraddittorio.
Considerava, in particolare, la Corte, che il ricorso del Sig. Gavillucci aveva ad oggetto, «sotto plurimi profili di contestazione, l’attuale sistema di determinazione degli organici e del numero delle promozioni e delle dismissioni della CAN A. In particolare, un tale sistema ruota attorno alla “graduatoria finale di merito” ed alla collocazione in una posizione di tale graduatoria finale che, ancorchè non determini automaticamente le proposte di promozione o di avvicendamento (art. 6, comma 10, NFOT AIA), nel caso di specie, stando alla comunicazione in data 2.7.2018 prot. 003/SS 18- 19 del Presidente AIA, è risultata determinante in termini di inidoneità del sig. Gavillucci (collocatosi al 22° ed ultimo posto con una media globale definitiva di 8,4611) alla riconferma nell’organico CAN A “per motivate valutazioni tecniche”, stante il numero delle dismissioni dalla CAN A per la stagione sportiva 2017/18 previamente fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA».
Riteneva, pertanto, che a ciò conseguisse, «in disparte ogni altra questione ed eccezione, anche di natura pregiudiziale, sollevata nel presente grado del procedimento dalle Parti, che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi nel contraddittorio necessario con almeno uno degli arbitri effettivi collocatisi in posizione immediatamente poziore rispetto al Gavillucci (Pairetto collocatosi al 21° posto con una media globale definitiva di 8,4775, Pasqua collocatosi al 20° posto con una media globale definitiva di 8,4838, Manganiello al 19° posto con una media globale definitiva di 8,4844) e, in quanto tali, da qualificarsi come controinteressati rispetto alla domanda di reintegra nel ruolo A.E. della CAN A proposta dal Gavillucci, in considerazione del numero delle dismissioni dalla CAN A per la stagione sportiva 2017/18 fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA».
13. Il Tribunale Federale Nazionale fissava, quindi, la seduta del 26 ottobre 2018 e, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 «preso atto della decisione della Corte Federale di Appello della Figc in Sezioni Unite, con motivazioni pubblicate su C.U. n. 035 del 4.10.2018 e contestuale trasmissione dei relativi atti, tenuto conto di quanto disposto dalla Corte ai fini dell’integrazione del contraddittorio; considerato che la predetta Corte ha disposto di “ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti quanto meno dell’A.E. Sig. Pairetto, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.”; ordinava al Sig. Gavillucci Claudio di integrare il contraddittorio nei termini sopra indicati entro 4 (quattro) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
14. Il Sig. Claudio Gavillucci (circostanza che può ritenersi acclarata, anche sulla base di quanto rappresentato dalle difese dei controinteressati regolarmente costituiti in giudizio) provvedeva all’integrazione del contraddittorio, entro i termini concessi dal TFN, nei confronti di tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell’organico della CAN A – Stagione Sportiva 2017/2018.
15. Con memoria difensiva depositata il 9 novembre 2018 l’Associazione Italiana Arbitri, dopo aver rapidamente ripercorso la carriera del Sig. Claudio Gavillucci ed i fatti oggetto di ricorso ha dedotto:
1) l’intervenuta estinzione del procedimento per omessa comunicazione dell’atto d’integrazione del contraddittorio al Tribunale Federale;
2) l’improcedibilità del procedimento per omessa riproposizione delle domande alle controparti già in precedenza costituite e al Tribunale Federale;
3) l’insindacabilità delle valutazioni tecniche delle prestazioni rese in ogni singola gara;
4) l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui contesta l’illegittimità della delibera del Comitato Nazionale del 24.3.2018 per tardività;
5) l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto la delibera del Comitato Nazionale del 24.3.2018: i) sarebbe stata posta a conoscenza del ricorrente immediatamente, ii) sarebbe stata adottata a marzo per tenere conto delle necessità emerse nel corso della stagione iii) e, comunque avrebbe rispettato l’art. 15 delle NFOT;
6) l’adeguatezza della motivazione della delibera di dismissione in ragione, sia dell’espresso riferimento nel provvedimento a “motivate valutazioni tecniche”, sia dell’ulteriore comunicazione a firma del Presidente dell’A.I.A. con la quale si dava atto che la “posizione nella graduatoria di merito non era risultata idonea per la riconferma nell’organico”;
7) l’inapplicabilità della legge n. 241/1990 stante la natura meramente privata dell’A.I.A. e dell’attività di promozione e dismissione degli arbitri dai vari ruoli tecnici;
8) l’infondatezza dei richiami al precedente Tribunale Federale Nazionale n. 17 del 9.10.2017, in quanto sarebbe stato annullato dalla Corte Federale di Appello, in Sezioni Unite, con la decisione n. 67 del 12.12.2017 e l’effettiva predeterminazione dei criteri utilizzati per formare la graduatoria di merito
9) l’assenza di qualsivoglia episodio di pretesa parzialità degli Organi Tecnici.
16. Con memoria in pari data (9 novembre 2018) si sono costituiti nell’instaurato giudizio tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell’organico della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A nella Stagione Sportiva (2017/2018) e, in particolare, i Sigg.ri Gianluca Rocchi, Luca Banti, Davide Massa, Paolo Valeri, Massimiliano Irrati, Marco Di Bello, Daniele Orsato, Daniele Doveri, Paolo Mazzoleni, Piero Giacomelli, Michael Fabbri, Marco Guida, Maurizio Mariani, Fabio Maresca, Giampaolo Calvarese, Rosario Abisso, Gianluca Manganiello, Fabrizio Pasqua, Luca Pairetto. I predetti A.E., eccepita l’intervenuta estinzione del giudizio (in quanto l’atto di integrazione del contraddittorio non sarebbe stato comunicato al Tribunale Federale), si limitavano a chiarire «quanto segue: i) gli avvicendamenti alla CAN A al termine della stagione 2017/2018 erano stati tre e non quattro; ii) sin dalla prima settimana di aprile gli arbitri della CAN erano a conoscenza del numero di avvicendamenti a fine stagione; iii) nella Stagione Sportiva 2017/2018 gli arbitri della CAN A hanno partecipato a ventuno raduni di due/tre giorni, nonché a specifici gruppi di lavoro per gli arbitri al primo, al secondo e al terzo anno di appartenenza nell’ambito dei quali si disaminavano le prestazioni tecniche, le risultanze delle visionature e l’andamento tecnico della stagione; iv) l’inconferenza del richiamo al sistema dell’U.E.F.A.» (così la decisione del TFN ora impugnata)
17. In data 10 novembre 2018 il Sig. Claudio Gavillucci ha depositato ulteriore difesa scritta, precisando che l’integrazione del contradditorio era stata rispettosa delle indicazioni della Corte Federale d’Appello e del Tribunale Federale Nazionale.
Ha evidenziato il Tribunale di prime cure come il Sig. Gavillucci, in ultimo, con la citata memoria, abbia contestato per la prima volta l’attendibilità della graduatoria dell’AIA. Contestazione che il TFN ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva.
18. Alla seduta del 15 novembre 2018, udito il ricorrente Sig. Claudio Gavillucci, il difensore dello stesso ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, mentre i difensori dell’AIA e degli A.E. costituitisi nel procedimento, hanno ribadito le eccezioni di estinzione ed improcedibilità del ricorso, nonché l’infondatezza, nel merito, delle censure proposte.
19. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37/TFN del 29 novembre 2018, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato il ricorso del Sig. Claudio Gavillucci in parte inammissibile e in parte infondato.
20. Il TFN ha, anzitutto, ritenuto non fondate le eccezioni di estinzione e/o di improcedibilità del giudizio. Così, segnatamente, il TFN:
«L’eccezione di estinzione del giudizio per mancata comunicazione dell’integrazione del contradditorio al Tribunale e all’AIA è infondata in quanto in base al chiaro tenore letterale della decisione n. 32/2018 del Tribunale Federale il ricorrente non era onerato a effettuare alcuna comunicazione a soggetti ulteriori rispetto ai controinteressati.
Nella prefata decisione il Tribunale ha ordinato al ricorrente soltanto di integrare il contraddittorio ad almeno un controinteressato entro quattro giorni senza prescrivere alcuna ulteriore prescrizione.
Né tale obbligazione può essere rinvenuta nell’art. 33 del CGS FIGC, in quanto la richiamata disposizione, che disciplina esclusivamente le modalità di presentazione di reclami e ricorsi, non risulta applicabile all’atto de quo non trattandosi di un atto introduttivo del giudizio.
Del resto, essendo il giudizio già instaurato (diversamente dall’ipotesi dei ricorsi e dai reclami con i quali il giudizio è instaurato) la necessità di deposito del predetto atto innanzi al Tribunale non sussiste, soprattutto laddove, come nel caso di specie, tutti i controinteressati si sono costituiti tempestivamente e non hanno contestato l’effettiva rispondenza dell’atto integrativo del contraddittorio al ricorso originario.
Né coglie nel segno la considerazione delle difese dell’A.I.A. secondo le quali in assenza del deposito dell’atto d’integrazione del contraddittorio il Tribunale e la parte già costituita in giudizio non sarebbero state messe in condizione di conoscere le domande proposte contro i controinteressati.
Con l’atto d’integrazione del contraddittorio, infatti, non possono essere proposte domande nuove rispetto al ricorso originario, dovendo il Tribunale decidere esclusivamente in merito alle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio.
Conseguentemente la mancata comunicazione non risulta in alcun modo lesiva dei diritti di difesa delle parti costituite e, segnatamente nel caso di specie, dell’A.I.A.».
Nel merito, il Tribunale Federale Nazionale ha affermato quanto segue.
«Con il primo motivo di ricorso il Sig. Claudio Gavillucci ha contestato l’assenza della delibera del Comitato Nazionale, ovvero la sua illegittimità.
In base a quanto rappresentato dai controinteressati e dall’AIA la censura è inammissibile in quanto tardiva.
La delibera del Comitato Nazionale del 24.3.2018, con la quale è stato previsto in numero di 3 le dismissioni per la stagione in corso è stata oggetto di immediata comunicazione sul sito istituzionale, al Consiglio centrale tenutosi il giorno successivo e alla successiva riunione della CAN di A. Tra l’altro nonostante tali comunicazioni e nonostante lo stesso art. 15 delle NFOT preveda che tale deliberazione debba essere assunta entro il mese di marzo significativa appare l’inerzia del ricorrente che non si è mai attivato per richiederne una copia.
Alla luce della dimostrata conoscenza della deliberazione e dei suoi contenuti essenziali il Sig. Claudio Gavillucci aveva l’onere di impugnare immediatamente la predetta deliberazione del Comitato Nazionale. Conseguentemente la predetta censura è inammissibile in quanto tardiva.
Tra l’altro il motivo, oltre ad essere inammissibile, è anche infondato.
In primis, alla luce di quanto già rappresentato, non corrisponde al vero, né che alcuna delibera sarebbe stata effettivamente adottata dal Comitato Nazionale, né che la predetta deliberazione non sarebbe stata mai resa conoscibile agli interessati.
Parimenti destituita di ogni fondamento è l’ulteriore motivo con il quale si censura la violazione del principio di imparzialità in quanto la deliberazione circa il numero di dismissioni sarebbe stata presa solo a marzo quasi al termine della stagione. Da un lato, infatti, tale decisione è assunta durante la stagione in corso, come è stato chiaramente spiegato dalle difese dell’A.I.A., al fine di
consentire al Comitato Nazionale di tenere in considerazione “quanto avviene nel corso della stagione, con riferimento sia alla futura composizione dei campionati, sia alle decisioni prese dai singoli arbitri”. Da un altro lato, è lo stesso art. 15, comma 1, N.F.O.T., di cui il ricorrente lamenta l’asserita violazione, a stabilire che siffatta delibera deve essere assunta dal Comitato Nazionale entro la fine di marzo.
Infondata è anche la censura con la quale è contestata la violazione dell’art. 15 delle N.O.F.T. per difetto dei presupposti per derogare all’ordinario regime di due dismissioni annue.
Il richiamato art. 15 stabilisce: “1. Gli organici degli A.E., A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono fissati dal Comitato Nazionale, di norma, entro il 31 marzo di ogni Stagione Sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.- 2. Gli organici degli arbitri sono stabiliti dal Comitato Nazionale in base alle promozioni e agli avvicendamenti di fine stagione, nonché ad ogni ulteriore valutazione tecnica”.
È evidente, dunque, che il numero di dismissioni e gli organici non sono prefissati dalla norma, essendo rimesso al Comitato Nazionale, sulla base del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati e di ogni ulteriore valutazione tecnica determinarne il numero.
In tale prospettiva la censura proposta che si riferisce esclusivamente all’immutato numero delle squadre è irrilevante, avendo il Comitato Nazionale preso in considerazioni altre questioni tecniche. In particolare, come chiarito dalle difese dell’A.I.A. la decisione sarebbe stata assunta in ragione dell’introduzione nel corso del campionato 2017/2018 di modifiche alla VAR che comportavano un minor impiego di arbitri di serie A e della conclusione per limiti di incarico di numerosi arbitri (sette) in meno di 24 mesi che comportavano la necessità di accelerare la crescita di arbitri emergenti.
Sulla base di tale motivazione la delibera non sembra discriminatoria, anche alla luce dell’assenza di concrete indicazioni da parte del ricorrente circa le ragioni che avrebbero dovuto determinare il Comitato Nazionale a discriminare il Gavillucci e, soprattutto, della circostanza che le dismissioni ha riguardato l’ultimo posizionato nella graduatoria.
Parimenti infondato appare il secondo motivo con il quale il ricorrente ha contestato il difetto di motivazione.
Anche volendo prescindere dall’inammissibilità del motivo per la mancata impugnazione della successiva comunicazione con la quale il Presidente ha espressamente chiarito che la dismissione dipendeva dalla “posizione nella graduatoria finale di merito” che non era “idonea per la riconferma nell’organico”, non si può fare a meno di evidenziare che, nel caso di specie, il riferimento alla graduatoria appare costituire una motivazione adeguata dal momento che il ricorrente era stato posto a conoscenza della valutazione non positiva delle proprie prestazioni nell’ambito:
i) dei 21 raduni di due/tre giorni nel corso dei quali oltre ad attività di analisi e perfezionamento tecnico ed atletico, è stato dato spazio e sono sempre avvenuti ripetuti colloqui ed incontri tra gli arbitri e la Commissione, sia a livello individuale che di gruppo, aventi ad oggetto la disamina congiunta delle singole prestazioni tecniche, delle risultanze delle visionature da parte degli osservatori arbitrali e dei componenti l’Organo tecnico e dell’andamento tecnico della stagione.
ii) del gruppo di lavoro specifico con incontri finalizzati per gli arbitri al terzo anno di appartenenza alla CAN;
iii) delle due lettere di rilievi ricevute in data 5.2.2018 e 23.5.2018.
Sul punto inconferenti sono i richiami alla precedente decisione di Codesto Tribunale Com. Uff. n. 17 (Stagione Sportiva 2017/2018).
Seppur, infatti, si condividono i principi affermati con il richiamato precedente circa l’insufficienza della mera graduatoria finale a integrare un’adeguata motivazione e l’applicabilità dei principi di cui alla legge n. 241/1990 alle procedure di progressione e dismissione degli arbitri (trattandosi di attività avente una valenza pubblicistica), comunque, nel caso di specie, appaiono chiare le ragioni poste a fondamento della decisione di non confermare e quindi dismettere il concorrente.
L’espresso richiamo all’ultima posizione in graduatoria del Sig. Claudio Gavillucci deve essere letto nell’ambito dei molteplici rilievi rappresentati nel corso dell’anno (per iscritto e oralmente nel corso delle riunioni), nonché di quanto indicato nella relazione della Commissione Arbitri Nazionale di A dell’Organo Tecnico, laddove si ripercorrono nel dettaglio la stagione del Sig. Claudio Gavillucci (pagg. 26-28) e le ragioni che hanno poi portato alla sua dismissione (pag. 99, dove dopo un’ampia rappresentazione della stagione si conclude: “dovendo viceversa ridurre l’organico dobbiamo considerare che oltre ad essere stato ultimo in classifica per l’intera stagione, Claudio ha avuto difficoltà anche in quelle precedenti terminando sempre in ultima posizione in graduatoria”).
Alla luce di tali ulteriori elementi, infatti, appare chiaro (oltre che condivisibile) l’iter logico seguito dall’A.I.A. Alcun dubbio può sussistere circa le ragioni poste a fondamento della decisione di dismissione dell’odierno ricorrente.
Conseguentemente non sembra configurabile alcuna violazione dei principi d’imparzialità e trasparenza.
Con il terzo motivo il ricorrente richiamando la citata decisione del Tribunale n. 17 della stagione 2017/2018 contesta l’omessa predeterminazione dei criteri sulla base dei quali è stata determinata la dismissione del Sig. Claudio Gavillucci e il mancato rispetto dell’obbligo informativo verso l’arbitro cui vengono trasmessi i referti in assenza di voti.
Fermo restando che la predeterminazione dei criteri costituisce una garanzia fondamentale a tutela dei principi di imparzialità e trasparenza come già rappresentato nel citato precedente, tuttavia nel caso di specie la deliberazione del Comitato Nazionale non appare inficiata da alcun vizio.
Come è stato già ampiamente rappresentato, infatti, la decisione di dimettere il Sig. Claudio Gavillucci non appare né discriminatoria, né affetta da parzialità dal momento che lo stesso i risultati del ricorrente erano ben conosciuti da questo ultimo, che si era posizionato negli ultimi due anni ultimo in graduatoria e in quello precedente penultimo.
Del resto, l’odierno ricorrente non ha fornito alcun elemento ulteriore, alcun diverso criterio che poteva essere preso in considerazione dal Comitato Nazionale (diversamente da quanto era stato rappresentato dal ricorrente nel giudizio richiamato) che avrebbe consentito al Sig. Claudio Gavillucci di non essere dismesso. Le difese di questo ultimo si sono limitate a contestare la graduatoria (tra l’altro soltanto con la memoria) esclusivamente in relazione alla valutazione discrezionale relativa all’attribuzione dei punteggi che tuttavia appare insindacabile da Codesto Tribunale se non per manifesta irragionevolezza che nel caso di specie non si ravvede.
In merito all’obbligo informativo nel caso di specie l’art. 25 del Regolamento A.I.A. appare rispettato dal momento che la richiamata disposizione non richiede la comunicazione dei voti ricevuti, bensì l’informativa sulle risultanze tecniche. Informativa che come sopra già evidenziato nel caso di specie è stata ampiamente fornita all’odierna ricorrente nel corso dei 21 raduni e del gruppo speciale, nonché attraverso le due lettere di rilievi.
Il ricorrente contesta altresì la circostanza che la valutazione dovrebbe essere effettuata sul medesimo numero di gare e, comunque, su un numero di partite arbitrate superiore a 15 ai sensi dell’art. 6, comma 1, N.F.O.T..
Orbene, nel caso di specie, il Sig. Claudio Gavillucci è stato valutato per ben 17 partite di serie A e quindi per un numero maggiore rispetto al minimo richiesto dalla richiamata previsione.
In secondo luogo, nel caso di specie la censura appare irragionevole laddove sembra richiedere un’identità di partite, laddove nel corso del campionato l’utilizzo degli arbitri dipende da molteplici incognite.
Tutt’al più può essere richiesto un numero minimo di valutazioni (nel caso di specie rispettato), ovvero un numero di valutazioni simili che consenta una comparazione. Nella stagione 2017/2018 i diversi arbitri appartenenti alla CAN di A sono stati valutati per un numero di partite pressoché analogo (da un numero massimo di 19 a un numero minimo di 15).
Conseguentemente la censura appare destituita di ogni fondamento.
In ultimo, il ricorrente ha contestato la mancanza delle necessarie garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà degli Organi Tecnici in quanto i componenti sarebbero nominati dal Comitato Nazionale, che costituisce un organo essenzialmente politico della Associazione.
Orbene per quanto sia auspicabile la previsione di procedure di nomina degli Organi Tecnici maggiormente improntate ai principi di imparzialità e trattamento, tale censura in assenza di concreti elementi indicativi di un’effettiva discriminazione del Sig. Claudio Gavillucci non appare sintomatica di alcun vizio del provvedimento di dismissione, a maggior ragione nel caso di specie laddove la decisione del Comitato Nazionale appare fondata sull’applicazione meccanica dei risultati dell’ultimo anno (rectius: dell’ultimo triennio) senza alcuna apprezzamento discrezionale».
21. Avverso la predetta decisione del Tribunale Federale Nazionale ha proposto appello, in data 5.12.2018, il Sig. Claudio Gavillucci, articolando cinque motivi di ricorso.
Con un primo motivo, il Sig. Claudio Gavillucci deduce erroneità della impugnata decisione per violazione dell’art. 15, comma 1 e 2, delle Norme di funzionamento degli Organi tecnici dell’AIA (di seguito, anche NFTO), in relazione all’art. 1, comma 2, del Regolamento AIA, nonché violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità e difetto di presupposti e motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso il Sig. Claudio Gavillucci lamenta illegittimità ed erroneità della decisione impugnata, in ordine al difetto di motivazione.
Con altra ragione di gravame il ricorrente denuncia erroneità ed illegittimità della valutazione del motivo di ricorso attinente al denunciato vizio di mancata osservanza dell’obbligo informativo di cui, principalmente, all’art. 25 del Regolamento AIA, nonché alla violazione del principio di imparzialità e non discriminazione, in osservanza del principio della predeterminazione dei criteri che disciplinano la scelta delle dismissioni.
Con il quarto motivo di ricorso il Sig. Claudio Gavillucci contesta, sotto il profilo della regolarità, la formazione della graduatoria finale.
Con un quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce illegittimità della mancata ammissione delle prove testimoniali.
Conclude, dunque, il ricorrente, chiedendo che «in accoglimento dei sopra esposti motivi venga riformata la delibera impugnata con consequenziale annullamento del Comunicato Ufficiale n. 1 del 30.06.2018, della stagione 2018/2019 e degli atti prodromici e della dismissione dell’A.E. Gavillucci Claudio della Sezione di Latina e reintegra definitiva dello stesso nel ruolo A.E. della CAN A».
22. Nel procedimento d’appello così instaurato si è costituita, con memoria difensiva depositata il 10 dicembre 2018, l’Associazione Italiana Arbitri.
Premesso, in generale, «che l’appello avversario volontariamente tace sui fatti e sulle “motivate valutazioni tecniche” che hanno reso inevitabile la dismissione del Sig. Gavillucci dalla CAN A», l’AIA replica dettagliatamente, punto per punto, ai motivi di ricorso.
Ritiene, in particolare, l’AIA, infondati tutti i motivi di ricorso e, dunque: quello in ordine alla pretesa violazione dell’art. 15, comma 1 e 2, delle NFOT e dei principi di trasparenza ed imparzialità; quello relativo al preteso difetto di motivazione del provvedimento di dismissione; quello connesso al preteso difetto dell’obbligo informativo in violazione dell’art. 25 del Regolamento AIA e dell’art. 6, comma 14, delle NFOT e dell’obbligo di predeterminazione dei criteri; quello relativo alla pretesa irregolarità della formazione della graduatoria finale di merito. Nella prospettazione difensiva dell’AIA rimane, poi, altresì, infondato il motivo di impugnazione volto a censurare la mancata ammissione delle prove testimoniali.
Conclude, dunque, l’AIA chiedendo, in via principale, «rigettarsi, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, l’appello proposto dal sig. Claudio Gavillucci nei confronti di Associazione Italiana Arbitri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con l’atto di data 5.12.2018, con integrale conferma dell’impugnata decisione n. 37/TFN del Tribunale Federale Nazionale e conseguente rigetto di ogni domanda avversaria».
Sul piano istruttorio, l’AIA, in ordine alle prove testimoniali richieste dal ricorrente, ritiene che le stesse siano «irrilevanti ed inconferenti ai fini del decidere e non ammissibili ai sensi dell’art. 35, comma 4, del C.G.S. della FIGC», opponendosi, dunque, alla loro ammissione. «Solo per mero scrupolo di patrocinio», prosegue l’AIA, «in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere abilitati a prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta, e si chiede l’ammissione del seguente capitolo: “vero che, nel primo raduno tecnico della CAN A successivo alla riunione del Comitato Nazionale del 24 marzo 2018, ha comunicato agli arbitri in organico, compreso Claudio Gavillucci, il contenuto della delibera ivi assunta di riduzione dell’organico della CAN A per effetto degli avvicendamenti ivi disposti nel numero di tre, oltre alla già intervenuta dimissione dal ruolo”. A teste si indica Nicola Rizzoli, responsabile della CAN A».
23. Con “memoria di costituzione” in data 10.12.2018 si sono costituiti in giudizio i destinatari dell’atto di integrazione del contraddittorio comunicato dal Sig. Claudio Gavillucci in data 27.10.2018, e, segnatamente, i Sigg.ri: Gianluca Rocchi, Luca Banti, Davide Massa, Paolo Valeri, Massimiliano Irrati, Marco Di Bello, Daniele Orsato, Daniele Doveri, Paolo Mazzoleni, Piero Giacomelli, Michael Fabbri, Marco Guida, Maurizio Mariani, Fabio Maresca, Giampaolo Calvarese, Rosario Abisso, Gianluca Manganiello, Fabrizio Pasqua, Luca Pairetto.
Deducono, i suddetti arbitri, come il principio di trasparenza sia stato rispettato, atteso che, «sin da inizio aprile 2018, gli arbitri della CAN A erano a conoscenza delle determinazioni assunte dal Comitato Nazionale, alla presenza del Responsabile CAN A, suo componente, nei termini e con le modalità previste dall’art. 15 delle Norme di funzionamento».
Tutti i chiamati in causa ribadiscono anche in grado di appello che, «avendo vissuto la stagione sportiva 2017/2018 nell’organico della CAN A», possono «confermare che, al di là di ogni questione formale, la valutazione di tutti gli arbitri e di ogni singolo arbitro è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e, in ultima analisi, dei valori dello sport e, pertanto, chiedono il rigetto dell’impugnazione avversaria».
24. Questa Corte ha fissato per il giorno 23 gennaio 2019 la discussione del procedimento. Le Parti presenti hanno illustrato le proprie argomentazioni, concludendo come da rispettive difese scritte.
Dichiarato chiuso il dibattimento la Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti
MOTIVI
25. In via logicamente preliminare questa Corte ritiene di dover rigettare le richieste istruttorie tutte come avanzate dalle Parti.
Sotto questo profilo è, forse, opportuno, anzitutto, precisare che il riferimento dell’AIA alla pretesa inammissibilità delle «prove testimoniali ex adverso richieste», appare inconferente ed è, comunque, privo di pregio, atteso che l’art. 34, comma 4, CGS, dispone che, «Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine. Le eventuali testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza […]».
Ciò osservato, sul piano generale, il Sig. Gavillucci ha chiesto in ricorso sia la prova testimoniale del Sig. Nicola Rizzoli, responsabile CAN A, sia di tutti gli A.E. della Stagione Sportiva 2017/2018 CAN A.
La prova testimoniale di questi ultimi appare inammissibile, attesa la successiva integrazione del contraddittorio e la costituzione degli stessi nel presente procedimento. Pertanto, quali Parti del giudizio, gli stessi non possono riferire quali testi.
La prova testimoniale offerta con riferimento al Sig. Rizzoli è, da un lato, inammissibile, poiché volta a far esprimere giudizi o valutazioni al teste, dall’altro, irrilevante, anche in funzione di quanto meglio potrà evincersi nella parte motiva che segue. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di prova testimoniale avanzata dall’AIA, peraltro, in sostanziale via “condizionata” («solo per mero scrupolo di patrocinio, in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari»).
In disparte quanto sopra, questa Corte ritiene – ad ogni buon conto – di disporre di materiale sufficiente per formare il proprio convincimento e, reputa, pertanto, non necessario esercitare i propri poteri istruttori, anche nella prospettiva di una più celere definizione del procedimento che, come detto, ben può trovare soluzione alla luce del copioso materiale probatorio diligentemente offerto dalle Parti.
Non vi è, quindi, alcun bisogno di disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali laddove la giurisdizione venga esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato - dagli organi di giustizia sportiva – sufficientemente espressivo del quadro di fatto relativo alla fattispecie dedotta in giudizio. Il Tribunale federale nazionale ha, dunque, in modo corretto, implicitamente evidenziato che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio.
Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento.
26. Il primo motivo di ricorso (in sintesi, violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità – art. 15, commi 1 e 2, NFOT) è infondato.
Lamenta, il ricorrente, che erroneamente il TFN ha dichiarato inammissibile ed infondato il motivo di ricorso «sul presupposto della tardiva impugnazione della delibera (rectius del verbale in data 24.3.2018) con cui il Comitato Nazionale ha stabilito nel numero di 4 le dismissioni dall’organico della CA A». In particolare, parte ricorrente evidenzia come la delibera de qua non sia mai stata recepita in un Com. Uff. e non sia mai stata pubblicata nell’apposita area riservata dell’AIA. Ne consegue, secondo il Sig. Gavillucci, che, non essendo la semplice comunicazione sul sito istituzionale idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione di cui all’art. 42 bis, punto 2, C.G.S., trattandosi di mera notizia, «in assenza di pubblicazione nessuna tardività può mai essere prodotta».
La mancata pubblicazione del sopra indicato verbale 24.3.2018 si tradurrebbe, poi, nel merito, nella violazione del principio di trasparenza («non rendendo conoscibili quali siano le effettive decisioni quantitative, per quello che qui interessa, relative alle dismissioni dalla CAN A, assunte, eventualmente, in deroga a quanto previsto dalle Norme di funzionamento»), nonché nella violazione del principio di imparzialità («in quanto deliberata quasi al termine stagione»).
Orbene, questa Corte reputa non necessario e conducente esaminare la questione, come agitata dal ricorrente, della sufficienza o meno delle modalità di comunicazione – adottate nella fattispecie - della delibera in data 24.3.2018 del Comitato nazionale AIA (con la quale è stato indicato in quattro il numero di arbitri da dismettere dalla CAN A al termine della Stagione Sportiva 2017/2018), in quanto, a prescindere da ogni considerazione e valutazione al riguardo, vi è in atti prova, nel caso di specie, della avvenuta piena e giuridica conoscenza della stessa da parte del Sig. Gavillucci (cfr. comunicazione sul sito istituzionale, Consiglio centrale e successiva riunione CAN A svoltasi a Coverciano nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2018, anche in relazione alle deduzioni degli A.E. costituitisi in giudizio).
Per le medesime ragioni, rimane ininfluente, ai fini della decisione del presente giudizio, affrontare il nodo della sussistenza o meno di interesse ad impugnare una siffatta delibera da parte del singolo arbitro e, comunque, per quanto qui rileva, della sussistenza di detto interesse in capo al ricorrente Sig. Gavillucci, anche atteso che, quantomeno prima facie, appare trattarsi di atto di natura tecnica ed a valenza discrezionale rientrante nelle prerogative di indirizzo proprie dell’AIA.
Anche laddove, dunque, dovesse ritenersi che si tratta di atto nei cui confronti il ricorrente ha legittimazione all’impugnazione, ad ogni buon conto sarebbe infruttuosamente decorso il termine di rito. Ciò, peraltro, esonera questa Corte dall’esame del motivo di gravame attinente al merito e, segnatamente, alla dedotta violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità che, ad ogni buon conto, appaiono, quantomeno prima facie, nel caso di specie, rispettati, come correttamente già affermato dal Tribunale Federale Nazionale nella decisione qui fatta oggetto di ricorso da parte del Sig. Gavillucci e come ben argomentato dall’AIA nella propria memoria difensiva dep. 10.12.2018.
27. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso (“illegittima ed erronea decisione in ordine al difetto di motivazione”).
Lamenta, il ricorrente, contraddittorietà dell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, asseritamente «fondato su documenti contestati, privi di valore probatorio ed incapaci di costituire una adeguata motivazione, al provvedimento originariamente contestato».
«In termini assolutamente contraddittori ed irragionevoli, rispetto a quanto affermato anche con il proprio precedente», prosegue il ricorrente, «il Tribunale di primo grado ha sostenuto che il riferimento alla graduatoria rappresenterebbe (da sola) motivazione adeguata della dismissione, dal momento che l’appellante sarebbe stato informato della valutazione non positiva delle proprie prestazioni».
A ben vedere, più che di una censura in ordine al difetto di motivazione, con il motivo sembra dedursi infondatezza della stessa medesima motivazione. Ad ogni buon conto, è possibile, in rapida sintesi, osservare come colga bene – il TFN – l’essenza della vicenda, anche attesa la specificità del contesto, ravvisando adeguata motivazione nel riferimento alle valutazioni tecniche adottate nel corso della stagione sportiva ed alla relativa graduatoria finale.
Sotto siffatto angolo visuale, del resto, il nostro Ordinamento conosce la motivazione per relationem – e la ritiene ammissibile – laddove la stessa sia completa e logica sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del medesimo, diviene parte integrante dell’atto di rinvio (cfr., anche, Cassazione, 3 giugno 2016, n. 11506; Cassazione, 22 maggio 2012, n. 8053; Cassazione, 11 febbraio 2011, n. 3367).
Laddove, in definitiva, il richiamo all’atto, seppur non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire – con valutazione da effettuarsi non in astratto, ma caso per caso – di enucleare il percorso logico-giuridico seguito per pervenire ad una data decisione, come è nel caso di specie, anche in ossequio ai principi di economia dell’attività di una data istituzione, l’atto che contiene il predetto medesimo rinvio non può essere considerato viziato per difetto di motivazione. In tale contesto appare, dunque, congrua e, comunque, sufficiente la motivazione della decisione del TFN, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il vizio di “mancanza di motivazione” si configura quando «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum» (così Cassazione, Sezioni Unite, 7 aprile 2014, n. 8053)
In ogni caso, come più volte già affermato da questa Corte, occorre osservare come, in un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva, così come degli organi tecnici dell’Ordinamento federale, devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell’equo processo - deve essere correlata alle relative risultanze istruttorie (rectius, valutazioni tecniche, nel caso di specie) e, costituendo il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.
Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del C.G.S. del Coni, le ragioni che hanno condotto al rigetto del ricorso, con specificazione dei principali elementi a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la decisione impugnata potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è viziata per difetto o illogicità della motivazione.
28. Quanto al terzo motivo di ricorso - che può essere esaminato congiuntamente al quarto (“irregolarità della formazione della graduatoria finale”) - lo stesso è fondato, seppur nei limiti e nei termini che seguono.
Osserva, in punto di fatto, questa Corte, come dalla complessiva documentazione acquisita al presente procedimento emerga che, inquadrato l’arbitro Gavillucci, con delibera 1.7.2015, nel ruolo CAN A, lo stesso ha riportato: i) nella prima Stagione Sportiva 2015/2016, una media globale definitiva di 8,4885, collocandosi alla penultima posizione (n. 21 su 22) della graduatoria finale di merito; ii) nella successiva Stagione Sportiva 2016/2017, una media globale di 8,4798, collocandosi all’ultima posizione della graduatoria (n. 22 su 22); iii) nella terza Stagione Sportiva 2017/2018, una media globale di 8,4611, collocandosi all’ultimo posto della graduatoria (n. 22 su 22).
Questo il dato di fatto, di base, dal quale occorre muovere per la disamina che segue.
In via preliminare, ritiene, questa Corte, utile ed opportuno riaffermare il pacifico principio della insindacabilità delle decisioni AIA di natura tecnica, peraltro chiaramente posto dalla disposizione di cui all’art. 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA. Si tratta di un perimetro, di un’area che né la giustizia sportiva, né (ad avviso di questa Corte) quella ordinaria possono travalicare, anche in forza della riconosciuta autonomia degli ordinamenti settoriali e, segnatamente, di quello sportivo.
Sotto tale profilo, ferma la natura privatistica dell’AIA e la conseguente inconferenza, su un piano generale, dei generici richiami alla applicazione delle norme e delle procedure di natura amministrativa in senso stretto considerato, questa Corte non nutre dubbio alcuno in ordine al fatto che le valutazioni di natura tecnico-discrezionale relative alle prestazioni degli arbitri non possano essere sottoposte a giudizio, laddove effettuate in presenza dei relativi presupposti normativi e connessi principi di legittimità.
Del resto, in fattispecie sostanzialmente, sul punto, sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la correttezza dei giudizi espressi dalla commissione esaminatrice è una questione di puro merito, che potrebbe essere oggetto di giudizio solo laddove si ritengano oltrepassati gli stretti e condivisi confini che limitano il sindacato giurisdizionale sugli atti di esercizio di una discrezionalità tecnica particolarmente qualificata, come, ad esempio, la violazione delle regole procedurali ed il vizio di eccesso di potere in particolari e definite ipotesi riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti, quali l'errore sui presupposti, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità o irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5117).
Alla luce di tali principi deve essere dichiarato infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale il Sig. Gavillucci ha dedotto irregolarità nella formazione della graduatoria e in ordine al quale l’AIA ha, peraltro, dichiarato di non accettare il contraddittorio. Si tratta, infatti, del mero esito della sommatoria delle valutazioni tecniche relative alle singole gare dirette dal ricorrente, non sindacabili, quantomeno in questa sede, in assenza dei sopra delineati profili di (palese) illegittimità.
È, invece, parzialmente fondato, come detto, il terzo motivo di ricorso.
Lamenta, il ricorrente, «erronea ed illegittima valutazione del motivo di ricorso attinente al denunciato vizio di mancata osservanza dell’obbligo di informativo di cui, principalmente, all’art. 25 del Regolamento AIA e della violazione del principio di imparzialità e non discriminazione, in osservanza del principio della predeterminazione dei criteri che disciplinano la scelta delle dismissioni».
Quanto alla prima parte del motivo si è sopra già detto in ordine alla infondatezza dello stesso per ciò che attiene ai profili volti a censurare l’asserito mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione e, dunque, in sintesi, di insufficienza e contraddittorietà della motivazione medesima.
Appare, invece, condivisibile l’argomentazione diretta a censurare la mancata applicazione del principio della necessaria predeterminazione dei criteri.
Sotto questo profilo, in effetti, il TFN sembra cadere in un vizio di contraddittorietà dell’argomentare, nel momento in cui, affermato – correttamente – che «la predeterminazione dei criteri costituisce una garanzia fondamentale a tutela dei principi di imparzialità e trasparenza», fa, poi, cattiva applicazione del principio stesso, dichiarando che, «tuttavia nel caso di specie la deliberazione del Comitato Nazionale non appare inficiata da alcun vizio».
In tal senso, la decisione del TFN non è condivisibile e non può essere confermata. Il fatto che «la decisione di dismettere il Sig. Claudio Gavillucci non appare né discriminatoria, né affetta da parzialità dal momento che i risultati del ricorrente erano ben conosciuti da questo ultimo, che si era posizionato negli ultimi due anni ultimo in graduatoria e in quello precedente penultimo», appare irrilevante ai fini dell’accertamento della esistenza o meno dei (predeterminati) criteri in ragione dei quali l’organo tecnico è pervenuto alle valutazioni acquisite in atti, all’esito delle quali il Sig. Gavillucci è stato collocato nelle ultime posizioni della graduatoria per i tre anni di permanenza nella CAN A.
Errata, ancora, la decisione del TFN nella parte in cui si afferma che «l’odierno ricorrente non ha fornito alcun elemento ulteriore, alcun diverso criterio che poteva essere preso in considerazione dal Comitato Nazionale (diversamente da quanto era stato rappresentato dal ricorrente nel giudizio richiamato) che avrebbe consentito al Sig. Claudio Gavillucci di non essere dismesso». Così come infondata, sul punto, la deduzione difensiva AIA secondo cui mai il Sig. Gavillucci ha «fornito indicazioni in ordine a quali siano questi criteri». Infatti, il ricorrente non doveva fornire alcun “elemento ulteriore”, né cercare di dimostrare che, in base a diversi criteri sarebbe stato utilmente collocato nella graduatoria finale, atteso che il vizio qui accertato attiene ad una fase logico-giuridica antecedente, ossia proprio alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione da parte dell’AIA.
Sotto tale profilo, ritiene, questo Collegio, che la decisione di dismissione del Sig. Gavillucci difetti di uno dei tradizionali presupposti di legittimità dell’atto amministrativo, che non possono non connotare anche i provvedimenti adottati dagli organi federali idonei ad incidere (in modo lesivo) nella sfera giuridica degli associati. Specie alla luce della recentissima sentenza 9 gennaio 2019, n. 328, della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, secondo cui l’arbitro (associato AIA, componente della FIGC – associazione con personalità giuridica di diritto privato -, a sua volta federata al CONI – ente pubblico non economico), pur non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, «è investito di fatto di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche».
La “storica” sentenza appena ricordata sembra, implicitamente, confermare che, anche considerato che i direttori di gara delle serie professionistiche (essenzialmente CAN A e CAN B) partecipano nel perseguimento delle finalità pubblicistiche assegnate a questo ambito dell’ordinamento sportivo e sono sostanzialmente compensati per la loro attività con fondi riferibili, in qualche modo – seppur indirettamente - alla sfera delle risorse pubbliche, i metodi e le procedure di selezione degli stessi non possono essere del tutto esenti da forme di controllo e, prima ancora, non possono non essere destinatarie degli ordinari principi di legittimità, chiarezza e trasparenza, onde garantire una partecipazione consapevole ed un metodo selettivo imparziale.
La fattispecie, in altri termini, è quella della partecipazione ad una forma, seppur atipica e particolare, di “selezione”, nell’ambito della quale i concorrenti, per le esigenze di trasparenza, imparzialità e par condicio tra gli stessi partecipanti (arbitri), devono conoscere, in anticipo rispetto alla “gara”, quali saranno i criteri che gli organi tecnici deputati prenderanno in considerazione ai fini di valutarne le singole prestazioni tecnico-sportive, onde fornire all’AIA gli elementi necessari alla redazione della graduatoria conclusiva, in esito alla quale saranno, poi, dalla predetta Associazione, adottate le decisioni di dismissione, conferma, promozione ed altro di competenza della medesima.
Si tratta di un’attività che attiene ad una sfera caratterizzata, di certo – e, giustamente – da ampia discrezionalità, di natura tecnico-valutativa, che, in difetto di predeterminazione e comunicazione dei relativi criteri di giudizio (riservata alla competenza degli organi tecnico-associativi AIA) rischia di sfociare in una sorta di possibile (illegittimo) arbitrio.
Quelle esigenze già più sopra ricordate, alla luce del principio di ragionevolezza, impongono, in definitiva, che prima dell’inizio della stagione sportiva e/o, comunque, dei campionati, ogni (arbitro) interessato abbia diritto di conoscere (in anticipo, appunto) quali criteri di valutazione dell’attività professionale-sportiva dello stesso saranno adottati.
In tale contesto complessivo di riferimento non può non trovare applicazione, nella fattispecie, il noto insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove nell'ambito di un concorso - in assenza di una contraria specifica disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale sulla base, tuttavia, della prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr., ex multis, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745). Ne consegue che, laddove manchino (come nel caso sottoposto all’esame di questa Corte) predeterminati criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, la valutazione tecnica effettuata e/o la sua espressione in forma numerica può ritenersi illegittima.
Del resto, che nella fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte non si tratti di un mero criterio numerico (che sarebbe da solo, comunque, illegittimo, per quanto prima detto), ma restino anche adombrati (ma non individuati e resi noti ai direttori di gara della CAN A) quegli “ulteriori criteri” (ai fini della determinazione della graduatoria di cui trattasi) di cui è in atti cenno è reso evidente dal fatto che, essendosi – a giudizio dell’AIA – il ricorrente posizionatosi in penultima posizione, nella prima Stagione Sportiva di CAN A, e in ultima posizione, nella successiva Stagione Sportiva di permanenza in CAN A, lo stesso avrebbe dovuto essere dismesso se, appunto, non vi fossero stati – oltre quello meramente numerico – ulteriori” criteri, rimasti, come detto, tuttavia, nell’ombra.
Le sopra ricordate esigenze impongono, dunque, specie alla luce degli anzidetti (consolidati) principi giurisprudenziali, che in via generale e/o ad inizio della stagione sportiva considerata siano individuati, indicati e comunicati agli interessati i criteri che, ad insindacabile (nei limiti del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.) giudizio dell’AIA e nelle prerogative alla stessa riservate, nell’ambito della intangibile autonomia assegnatale dall’Ordinamento federale, saranno presi in considerazione da parte degli organi tecnici della medesima Associazione nell’espressione delle singole valutazioni tecniche della prestazione sportiva di ciascun arbitro (anch’esse, come detto, attesa la natura tecnico-discrezionale delle stesse) non soggette a sindacato da parte degli organi di giustizia.
Del resto, lo stesso Regolamento AIA, all’art. 1, comma 2, prevede che la medesima Associazione provveda «direttamente al reclutamento, alla formazione, all’inquadramento ed all’impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell’accesso all’attività arbitrale».
Insomma, come già in altra analoga controversia correttamente affermato dal Tribunale Federale Nazionale, «è venuta meno», nel caso di specie, «la necessaria predeterminazione dei criteri, essendo stato rimesso alla libera determinazione dell’Organo tecnico di valutare ex post se applicare o meno gli ulteriori eventuali criteri ai fini della determinazione della graduatoria, in evidente violazione con i principi di trasparenza e imparzialità. Tra l’altro l’omessa predeterminazione dei criteri a inizio stagione non viola soltanto i principi di trasparenza e di imparzialità, ma lede inesorabilmente anche la par condicio degli arbitri, in quanto questi ultimi non sapendo i criteri sulla base dei quali saranno valutati non possono concorrere correttamente» (Com. Uff. n. 17/TFN del 9 ottobre 2017).
Il difetto della predeterminazione di siffatti criteri, dunque, vizia inesorabilmente, nel caso di specie, la delibera adottata dal Comitato Nazionale AIA, pubblicata con Com. Uff. n. 1 del 30 giugno 2018 e resa nota all’interessato in data 2 luglio 2018, nella sola parte in cui, per quanto qui rileva, l’AIA ha comunicato l’impossibilità di confermare il Sig. Gavillucci «nel ruolo degli Arbitri a disposizione del predetto Organo Tecnico, per motivate valutazioni tecniche, atteso che la Tua posizione nella graduatoria finale di merito non è risultata idonea per la riconferma nell’organico».
29. Da ultimo, preme, per inciso, osservare come il provvedimento adottato dalla Corte Federale d’Appello con la decisione pubblicata sul Com. Uff. 035/CFA del 4 ottobre 2018 sia relativa alla mera integrazione del contraddittorio, nella prospettiva di assicurare la regolarità dello stesso. Pertanto, ben può l’AIA, ad avviso di questa Corte, nell’ambito della sua autonomia e delle prerogative alla stessa riconosciute dall’Ordinamento federale, eventualmente reinserire il Sig. Gavillucci in sovrannumero o aggiunta al numero di A.E. prefissato per la corrente Stagione Sportiva.
Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Gavillucci Claudio annulla, in parte qua, il Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018 AIA, nella sola parte in cui “comunica” la dismissione del sig. Gavillucci Claudio dalla CAN A deliberata in pari data dal Comitato Nazionale, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con il quale l’AIA ha disposto la predetta dismissione.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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