F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 84CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 078/CFA DEL 6 MARZO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AC TRENTO SCSD AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 E 32 C.G.S. CONI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 70/TFN del 11.6.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’  AC TRENTO SCSD AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 E 32 C.G.S. CONI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 70/TFN del 11.6.2018)

Con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo della provincia di Trento in data 20 luglio 2015, è stato concesso alla società AC Mezzocorona s.r.l., in vista del campionato di Eccellenza valevole per la stagione sportiva 2015/2016, di utilizzare un impianto sportivo sito in altro comune, attese le asserite ragioni di eccezionalità, prescritte dalla disciplina in materia, connesse alla revoca della concessione per l’uso dell’impianto cittadino da parte del locale sodalizio calcistico.

In relazione al suddetto provvedimento di autorizzazione in deroga la società AC Trento ha spiegato ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Respinto il gravame, avverso la decisione del predetto Collegio l’A.C.  Trento  proponeva  ricorso innanzi al TAR Lazio, che, con sentenza n. 10070/2017, pubblicata in data 5 ottobre 2017, ha annullato il provvedimento di concessione della deroga alla società  A.C.  Mezzocorona  s.r.l.,  poiché  ritenuto viziato per difetto di motivazione, non essendo state esplicitate «le ragioni che … avrebbero integrato gli eccezionali e fondati motivi per concedere alla squadra la deroga richiesta».

Alla luce di siffatta decisione del TAR il Comitato provinciale autonomo di Trento deliberava nuovamente sul punto e, segnatamente, «riesaminata la documentazione acquisita agli atti … in occasione della riunione del 20 luglio 2015, dalla quale risulta sin da allora comprovato che la disponibilità dell’impianto cittadino, di cui il Mezzocorona aveva in passato costantemente beneficiato, era venuta meno a seguito della revoca del relativo titolo concessorio ad opera dell’Amministrazione comunale», rilevato che «l’accertamento della situazione di eccezionalità giustificativa dell’assenso della deroga richiesta deve essere effettuato (ora per allora) avuto esclusivo riguardo alla oggettività effettuale della situazione riscontrata», ritenuto «che nelle precedenti considerazioni risiedono i “fondati motivi” che legittimano il rilascio dell’autorizzazione in deroga», con provvedimento adottato dal Consiglio direttivo in data 31 ottobre 2017 e pubblicata sul Com. Uff. del 2 novembre 2017, ha deliberato «di assentire la AC Mezzocorona S.r.l. la richiesta autorizzazione in deroga, confermandone l’ammissione al campionato di competenza».

Con ricorso ex art. 25, 30 e 32 CGS CONI – proposto in data 18 aprile 2018 nei confronti della Lega nazionale dilettanti, Comitato provinciale autonomo di Trento, Comitato provinciale autonomo di Bolzano e società AC Mezzocorona – la società AC Trento S.C.S.D. ha adito il Tribunale federale nazionale per censurare il provvedimento con il quale il Comitato provinciale autonomo di Trento ha proceduto ad emendare la delibera del proprio consiglio direttivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 7 del 23 luglio 2015 con la quale la società AC Mezzocorona era stata ammessa a partecipare al campionato di Eccellenza 2015/2016.

In particolare, deduceva, la ricorrente società A.C. Trento S.C.S.D.:

- di aver appena concluso il campionato di serie D;

- di aver partecipato, nella Stagione Sportiva 2014/2015, al campionato di promozione organizzato dal Comitato provinciale autonomo di Trento;

- che al termine della predetta stagione sportiva, liberatosi un posto nell’organico del campionato di eccellenza della successiva stagione sportiva 2014/2015, era ammessa al predetto campionato la società A.C. Mezzocorona;

- che la società A.C. Mezzocorona non aveva i requisiti previsti, con conseguente diritto della stessa A.C. Trento ad essere ammessa al suddetto campionato;

- che, quindi, aveva proposto un ricorso avanti al Collegio di garanzia dello sport del Coni per chiedere l’annullamento del C.U. n. 7 del 23.7.2015 e della delibera del Consiglio direttivo che aveva ammesso alla società A.C. Mezzocorona al campionato di eccellenza;

- che la decisione del Collegio di garanzia, che ha respinto il ricorso, è stata impugnata innanzi al TAR Lazio;

- che il TAR Lazio, in data 5 ottobre 2017, ha accolto il ricorso, con sentenza n. 10070, annullando gli atti impugnati;

- che avverso la predetta sentenza del TAR Lazio, LND e CONI hanno proposto ricorso;

- di aver casualmente appreso da un articolo di stampa apparso su alcune testate giornalistiche on line che il provvedimento originario che aveva autorizzato la società A.C. Mezzocorona ad utilizzare il campo di Avio (delibera del Consiglio direttivo del C.P.A. di Trento) era stato corretto/modificato, senza che la società A.C. Trento ricevesse alcuna comunicazione a tal proposito.

Chiedeva, quindi, che il TFN dichiarasse la nullità del provvedimento impugnato, perché emanato nei confronti di un soggetto inesistente, ossia la società A.C. Mezzocorona – ormai, appunto, non più in essere – e, comunque, perché illegittimo.

Si costituiva in giudizio solo il Comitato provinciale autonomo di Trento che, nel depositare la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 2.11.2017, eccepiva inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, tardività dello stesso, essendo stato il provvedimento impugnato regolarmente, appunto, pubblicato sul Com. Uff. n. 37 del 2 novembre 2017 e, pertanto, essendo ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla disciplina federale, la carenza di legittimazione passiva della LND, nonché la carenza di interesse ad agire della società ricorrente A.C. Trento. Contestava, infine, la legittimità e fondatezza della domanda.

Alla seduta svoltasi innanzi al TFN il giorno 1.6.2018 la società AC Trento ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, l’art. 30 CGS CONI che prevede un termine annuale per la presentazione del ricorso, e, ai fini della sussistenza della giurisdizione, quanto previsto dall’art. 43 bis del CGS FIGC.

All’esito del giudizio il TFN ha ritenuto fondate «le eccezioni di tardività e di difetto di giurisdizione (rectius competenza) sollevate dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento». Ritiene, in tal senso, il Tribunale di prime cure, che si tratti di un «giudizio impugnatorio avverso decisioni di organi federali al quale (come d’altronde riconosciuto anche dal ricorrente che, ai fini della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, ha richiamato l’art. 43 bis del CGS FIGC) devono applicarsi le norme ed i principi sanciti negli statuti federali.

Già in fattispecie analoghe questo Tribunale ha ritenuto insussistente la propria competenza con riferimento agli atti della Lega Nazionale Dilettanti e delle sue componenti (Com. Uff. n. 18/TFNSD del 27 settembre 2016).

Più di recente il Tribunale si è espresso nel senso che “La lega nazionale dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto-Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché per l’impugnazione delle proprie delibere non può che essere applicato l’art. 43 bis, comma 5, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti)” (Com. Uff n. 91/TFN-SD del 29 maggio 2017).

Anche sotto il profilo della tardività del ricorso deve sottolinearsi che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul Com. Uff. n. 37 del 2 novembre 2017 e, pertanto, come previsto dall’art. 2, comma 3 del CGS FIGC e dall’art. 11 delle NOIF FIGC le decisioni si presumono conosciute a far data dalla loro pubblicazione. Trattasi di presunzione assoluta che prescinde, quindi, da qualsivoglia eccezione contraria».

Per questi motivi, dunque, il TFN ha dichiarato «inammissibile ed improcedibile il ricorso» presentato dalla società AC Trento S.C.S.D.

Avverso la suddetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 70/TFN del 11.6.2018, la A.C. Trento S.C.S.D. ha proposto appello.

La ricorrente società, dopo aver ripercorso i fatti di causa e reiterato l’istanza di acquisizione di tutti

i documenti connessi alla delibera del Comitato provinciale autonomo di Trento, chiarisce di non aver inteso impugnare la delibera del Comitato provinciale autonomo di Trento del 2 novembre 2017, anche perché soltanto con la costituzione in giudizio della LND ha scoperto «il provvedimento modificativo della deroga originaria aveva assunto la forma della delibera del Consiglio direttivo, che aveva corretto la delibera e che doveva avere carattere sanante “ora per allora” del provvedimento in deroga del 2015».

Con un primo motivo di gravame la A.C. Trento ritiene che il richiamo operato dal TFN all’art. 43 bis CGS Figc, per fondare il proprio difetto di competenza, sia inconferente, avendo, la stessa inteso azionare la procedura prevista dagli artt. 25, 30 e 32 CGS Coni. Del resto, la società ricorrente non avrebbe, a suo dire, potuto impugnare il provvedimento del Comitato provinciale autonomo di Trento, del quale avrebbe avuto contezza solo nel corso del procedimento di prime cure.

Con un secondo motivo d’appello la società A.C. Trento censura la decisione del TFN anche nella parte in cui ha ritenuto tardivo il ricorso, alla luce della presunzione di conoscenza dei C.U.

Secondo la ricorrente, infatti, «la presunzione di conoscibilità prevista dall’art. 2, letta alla luce dei commi 1 e 2» riguarderebbe solo le decisioni degli organi della giustizia sportiva, nonché le norme federali.

Peraltro, «la presunzione di conoscibilità può valere solo per norme di contenuto generale indirizzate a tutti o a determinate categorie di soggetti, ma non può valere per singoli provvedimenti con specifici e particolari destinatari.

La delibera del Consiglio direttivo del Comitato provinciale di Trento non è soggetta a pubblicazione (quante delibere del Consiglio direttivo sono state pubblicate?) né tantomeno è soggetta all’obbligo di conoscibilità di tutti indistintamente.

Anzi, trattandosi di un provvedimento relativo ad uno specifico destinatario (AC Mezzocorona in via diretta e AC Trento indirettamente) e non alla generalità dei soggetti  dell’ordinamento  sportivo, avrebbe dovuto essere comunicata ai soggetti interessati.

In conclusione: la pubblicazione della delibera non può costituire conoscenza dell’atto e quindi il termine breve di 30 giorni decorrente dal 2 novembre non può trovare applicazione».

Aggiunge, la ricorrente, che la pubblicazione della delibera è avvenuta non «sul portale nazionale, ma su quello territoriale locale che A.C. Trento, oggi come in data 2 novembre 2017, non ha ragione di dover leggere, militando ormai nel campionato nazionale di serie D».

A tutto concedere, prosegue la ricorrente, il termine di trenta giorni poteva considerarsi decorrente dal 25 maggio 2018, ossia da quando la resistente ha informato l’A.C. Trento dell’esistenza del Com. Uff. n. 37 del 2 novembre 2017.

Peraltro ancora, ritenendo trattarsi di delibera nulla e considerato che il vizio di nullità può essere fatto valere da chiunque e in ogni tempo, la ricorrente sostiene che non possa reputarsi sia decorso alcun termine per l’impugnazione.

Sotto questo ultimo profilo la ricorrente evidenzia come la nullità del provvedimento emesso dal Consiglio direttivo del Comitato provinciale di Trento derivi in primo luogo, dal fatto che la società A.C. Mezzocorona non esiste più, con conseguente nullità del provvedimento volto a sanare il vizio di motivazione dell’originaria deroga concessa alla stessa predetta società. Evidenzia, in questa prospettiva, la società ricorrente come il provvedimento del comitato provinciale di Trento pubblicato sul Com. Uff. del 2 novembre 2017 tenti, in sostanza, di “aggirare” la sentenza del T.A.R. che aveva considerato immotivato il provvedimento di deroga.

Inoltre, sempre a dire della ricorrente, il T.A.R. non avrebbe «mai asserito che il consiglio direttivo avrebbe dovuto acquisire dei pareri ma solo che avendoli richiamati per relationem quale motivazione a fondamento della deroga, avrebbe dovuto allegarli» e, ad ogni buon conto, «la nuova delibera, come precedentemente quella del 2015, non riporta inoltre le ragioni in forza delle quali il C.P.A. di Trento ha ritenuto la situazione eccezionale». A tale proposito, peraltro, ritiene l’A.C. Trento che tale eccezionalità non sussisteva, poiché lo stesso comune di Mezzocorona «si era determinato ad interrompere ogni rapporto con il comune a causa delle reiterate inadempienze del club». Insomma, a dire della ricorrente,

«la società non disponeva del campo per motivi eccezionali indipendenti dalla sua volontà ma proprio per sua colpa».

Per questi motivi, l’A.C. Trento chiede che, disposta l’acquisizione di ogni atto e  documento collegato al provvedimento emesso dal Comitato provinciale autonomo di Trento in relazione alla deroga concessa il 20 luglio 2015 ad A.C. Mezzocorona, sia nel merito, annullato «il provvedimento».

Nell’instaurato giudizio di appello ha proposto proprie controdeduzioni il Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

In via preliminare e pregiudiziale, il Comitato provinciale autonomo di Trento eccepisce novità della domanda di annullamento del provvedimento del C.P.A. di Trento del 20 luglio rispetto a  quelle formulate nel procedimento di primo grado innanzi al T.F.N. Infatti, ritiene il resistente Comitato, che «il provvedimento impugnato dall’A.C. Trento davanti al T.F.N. è esclusivamente la delibera del C.P.A. di Trento di data 31/10/2017 notificata con Com. Uff. numero 37 del 02/11/2017».

Eccepisce, poi, il Comitato provinciale autonomo di Trento inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 43 bis CGS. In tal ottica, non corrisponderebbe al vero che l’A.C. Trento non ha impugnato la delibera del  Comitato provinciale  autonomo di Trento del 2  novembre  2017, anche perché, come si ricava dal ricorso proposto al TFN, l’A.C. Trento ha così dedotto: “per evitare la caducazione del provvedimento già impugnato e sub judice al Consiglio di Stato la società trentina deve impugnare anche il nuovo provvedimento”» (vedi punto 13 ricorso al TFN). Conferma del fatto che l’A.C. Trento ha inteso impugnare la delibera del C.P.A di Trento in data 31.10.2017 e pubblicata sul Com. Uff. del 2 novembre 2017 si ricaverebbe, poi, dall’intero ricorso e dalle conclusioni dello stesso.

Peraltro, detto provvedimento non sarebbe modificativo della originaria delibera di deroga bensì confermativo della stessa. Bene, dunque, avrebbe fatto il TFN a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Ribadisce, ancora, il Comitato resistente, la propria eccezione di inammissibilità del ricorso dell’A.C. Trento innanzi al TFN, restando inconferenti i richiami agli articoli 25, 30 e 32 CGS Coni, essendo, invece, riconducibile la fattispecie alla disciplina dettata dall’arto 43 bis, comma 5, CGS FICG.

Il Comitato provinciale autonomo di Trento eccepisce, altresì, inammissibilità per  tardività  del ricorso, ritenendo che la delibera del Consiglio direttivo del CPA di Trento in data 31 ottobre 2017 sia stata regolarmente pubblicata sul comunicato ufficiale numero 37 del 2.11.2017 dello stesso predetto Comitato che, conterrebbe «anche numerosi provvedimenti, disciplinari e non, di diretto interesse della società A.C. Trento».

Eccepito, infine, difetto di legittimazione passiva della L.N.D., nonché carenza di interesse ad agire in capo ad A.C. Trento, il Comitato resistente evidenzia, da ultimo infondatezza della domanda, sottolineando, peraltro, come proprio di recente il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dalla L.N.D. (sentenza n. 3036/2018 dep. il 21.05.2018), ha annullato la sentenza del T.A.R Lazio, così ripristinando la piena validità della delibera del C.P.A Trento del 20 luglio 2015. Ritiene, quindi, sia comunque venuta meno la materia del contendere.

Deducendo temerarietà della lite intrapresa dall’A.C. Trento, il Comitato provinciale autonomo di Trento conclude chiedendo dichiararsi:

- Inammissibilità delle domande nuove;

- Difetto di giurisdizione ex art. 43 bis, comma 5, CGS;

- Inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione;

- Carenza di legittimazione passiva della L.N.D.;

- Carenza di interesse ad agire della società A.C. Trento;

- Violazione del principio del ne bis in idem.

Chiede, in subordine, sia in ogni caso rigettato il ricorso perché infondato in fatto e diritto e, comunque, per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così incardinatosi il giudizio d’appello, alla seduta fissata innanzi a questa CFA per il giorno 10 luglio 2018 è comparso il solo difensore della ricorrente A.C. Trento, insistendo sulle conclusioni in atti.

LA CFA, preso atto della dedotta intervenuta sentenza n. 3036 del 21.05.2018 del Consiglio di Stato, con  la quale è stata annullata la sentenza n. 10070/2017  del TAR Lazio, ritenuto preliminarmente necessario esaminare la questione della competenza giurisdizionale dell’adìto Organo di giustizia sportiva e, a tal fine, rilevante accertare se la predetta decisione del Consiglio di Stato acquisisca o meno autorità di giudicato, ha adottato la seguente ordinanza interlocutoria (pubblicata sul C.U. n. 002/CFA del 10 luglio 2018: «La C.F.A., rinvia a data da destinarsi successiva al deposito da parte della ricorrente della sentenza del Consiglio di Stato n. 3036/2018 del 21.5.2018, nonché dell’eventuale ricorso per Cassazione che la società si è riservata di produrre. Su istanza di parte, sospende i termini ai sensi dell’art. 38 C.G.S. CONI».

Con nota in data 23 gennaio u.s. la difesa della ricorrente società comunicava che, «con riferimento al procedimento introdotto presso di voi da A.C. Trento SCSD in risposta alla vostra richiesta di aggiornamento comunico che AC Trento SCSD non ha proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione per impugnare la decisione del Consiglio di Stato n. 3036/2018 del 21 maggio 2018».

La Corte Federale d’Appello ha convocato, dunque, le parti per la discussione alla seduta odierna, alla quale è comparso il solo avv. C. Di Cintio per la ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare agli atti.

Rilevata, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse, questa Corte, preso atto della rinuncia agli atti, non può che accertare il non luogo a procedere e, per l’effetto, dichiarare estinto il giudizio.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia agli atti, accerta il non luogo a procedere e dichiara estinto il giudizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it