F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 91/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 080/CFA DEL 21 MARZO 2019 RICORSO DEL SIG. DI NAPOLI ARTURO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6; – AMMENDA DI € 50.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 4327/859 PF 14-15 SP/BLP DEL 4.11.2015 (Delibera della Corte Federale D’Appello – Com. Uff. n. 110/CFA del 22.4.2016)

RICORSO DEL SIG. DI NAPOLI ARTURO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: -                SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6; -      AMMENDA DI € 50.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 4327/859 PF 14-15 SP/BLP DEL 4.11.2015 (Delibera della Corte Federale D’Appello – Com. Uff. n. 110/CFA del 22.4.2016)

1. Con ricorso in data 5.1.2019, il sig. Arturo Di Napoli ha chiesto a questa Corte di disporre la revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. FIGC, della decisione adottata nei suoi confronti dalla Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, pubblicata sul Com. Uff. n. 110/CFA e relativa alla riunione del 26-27 febbraio 2016 (di cui al Com. Uff. n. 86/CFA), con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del sig. Di Napoli e per effetto della rideterminazione della sanzione irrogata nei suoi confronti dalla decisione del TFN – Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016, questi è stato attinto dalle sanzioni della squalifica per anni 3 e mesi 6 e dell’ammenda di € 50.000,00, in condivisione del deferimento della Procura Federale.

2. Il sig. Di Napoli invoca in questa sede la revisione della su indicata decisione, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall’art. 39, comma 2, del C.G.S. ed in particolare adducendo la ricorrenza, nella fattispecie, del “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”, specificamente contemplato dalla citata norma del C.G.S. FIGC.

La decisione irrevocabile che, a dire del sig. Di Napoli, si porrebbe come incompatibile con la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, pubblicata sul Com. Uff. n. 110/CFA, per quanto concerne la ricostruzione dei fatti sui quali quest’ultima si fonda, è la sentenza n. 128/2017 pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di L’Aquila all’udienza dell’11.10.2017 e depositata in data 7.11.2017, divenuta irrevocabile il 27.1.2018, con la quale il sig. Di Napoli è stato assolto, seppure ai sensi del disposto di cui al secondo comma dell’art. 530 c.p.p., dal delitto di frode in competizioni sportive perché il fatto non sussiste. In tale sentenza, infatti, il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto che, alla luce del materiale probatorio contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero, non vi fossero elementi sufficienti per affermare che il sig. Arturo Di Napoli ed il sig. Ercole Di Nicola si siano accordati per condizionare l’esito della partita L’Aquila/Savona del 23.11.2014, dovendo “dubitarsi che le conversazioni captate fossero funzionali alla combine, piuttosto che connesse alla vicenda del giocatore Gizzi (del quale, effettivamente, i due parlano, unitamente alla questione del debito, nel corso di diverse telefonate oggetto di captazione).

Essendo questa, secondo l’odierno ricorrente, “la nuova ed esatta ricostruzione del Tribunale abruzzese”, essa sarebbe inconciliabile rispetto a quella che degli stessi fatti avrebbe operato questa Corte, dal momento che risulterebbe ora che il “Di Napoli ed il Di Nicola non organizzavano la combine

dell’incontro Aquila – Savona bensì il primo rincorreva il secondo per un debito”, il tutto “sulla scorta delle ragioni emerse e sottese agli incontri tra il Di Napoli ed il Di Nicola.

3. Con ordinanza resa all’esito della riunione del 6.3.2019, presente il legale del sig. Di Napoli e la Procura Federale, questa Corte ha onerato il ricorrente di produrre agli atti del procedimento, entro la data dell’11.3.2019, l’avviso ex art. 415bis c.p.p. e la richiesta di rinvio a giudizio del sig. Di Napoli e, su richiesta delle Parti, ha sospeso i termini del procedimento stesso, ai sensi dell’art. 38, comma 5, C.G.S. CONI, rinviando alla nuova riunione del 21.3.2019.

4. Depositati tempestivamente dalla difesa del sig. Di Napoli i documenti richiesti, alla riunione del 21.3.2019 il procedimento è stato trattenuto in decisione, dopo aver sentito il legale del ricorrente e l’Ufficio della Procura Federale.

5. Il ricorso del sig. Di Napoli è inammissibile.

Innanzi tutto, può qui superarsi la vexata quaestio – la cui scaturigine risale all’art. 33, comma 2, dello Statuto della FICG che ammette i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal C.G.S. FIGC ma pur sempre “in conformità a quanto previsto dai Principi di giustizia e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI” – della compatibilità della disciplina del citato art. 39 del C.G.S. FIGC con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, come noto, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile” specificamente invocato dal sig. Di Napoli.

E ciò, in linea con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta  ad  un’interpretazione  costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) dell’art. 39 del C.G.S. FIGC in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed “in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia” (CFA S.U. in Com. Uff. 30.10.2015 n. 46/CFA),

Ciò nonostante, il ricorso per revisione del sig. Di Napoli non supera comunque, sotto un duplice ordine di profili, il vaglio preventivo di ammissibilità che questa Corte è tenuta ad operare.

Ed invero, per un verso, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del C.G.S. CONI, solo “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonoma dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto”. Nel caso di specie,  invece,  la sentenza penale irrevocabile di assoluzione invocata a supporto della domanda di revisione, come si è visto, è la n. 128/2017 pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di L’Aquila, così che ad essa non è dato attribuire efficacia di giudicato in questa sede, sia perché il Giudice aquilano non ha affrontato “il pieno merito della responsabilità penale secondo i canoni di valutazione imposti al giudice del dibattimento” (Cass. pen., 4.05.2015, n. 34443), sia alla luce  della  disposizione  di chiusura di cui al comma 6 del medesimo art. 39 C.G.S. CONI, secondo cui “Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti”.

Per altro e decisivo verso, poi, si deve precisare che, per la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione penale, ai cui principi ha costantemente fatto riferimento in materia di revocazione e revisione il competente Organo di giustizia sportiva federale “attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio” (cfr. CGF, Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009), il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Cass. pen. 27.02.2014, n. 20029; Cass. pen. 11.03.2011, n. 12809).

Orbene, in tale prospettiva, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dai precedenti della giurisprudenza sportiva in materia, secondo i quali, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, occorre che nella fattispecie dedotta vi sia evidenza del presupposto costitutivo della revisione, ossia l’inconciliabilità dei fatti, intesi come entità fenomenica, posti a fondamento della decisione di cui si invoca la riforma (CGF in Com. Uff. 31.10.2012 n. 75/CGF) con quelli di altra decisione

irrevocabile (che nel caso di si tratti di sentenza penale irrevocabile di assoluzione, come si è detto, deve comunque essere pronunciata in seguito a dibattimento) e che tale presupposto non ricorre, invece, le quante volte l’inconciliabilità denunciata verta, piuttosto, come è nel caso di specie, sulla valutazione giuridica attribuita ai fatti stessi dai due diversi Giudici, ciascuno nell’ordinamento di competenza ed ai fini dell’accertamento delle autonome fattispecie di responsabilità da esso previste.

Per questi motivi la C.F.A, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Di Napoli Arturo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it