F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 23 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 18Aprile 2016 RECLAMO N° 116 DELLA SOCIETÀ SSD VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SARANITI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

RECLAMO N° 116 DELLA SOCIETÀ SSD VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SARANITI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Con ricorso spedito il in data 8.9.2015 il calciatore tesserato Andrea Saraniti adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la S.S.D. Viterbese Castrense S.r.l. al pagamento della somma di € 5.000,00 quale saldo ancora dovuto sulla maggior somma di € 25.000,00 pattuita con accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2014/2015. La Società resistente si costituiva a mezzo del suo difensore avv. Fabio Giotti, con elezione di domicilio presso il di lui studio, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto non corredato dell’accordo economico posto a base della pretesa, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso medesimo, sul presupposto che il residuo importo di € 5.000,00 fosse stato comunque corrisposto tramite assegno bancario emesso in favore della moglie del Saraniti e da costei regolarmente incassato. Con delibera pubblicata su C.U. del 11.1.2016, la C.A.E. accoglieva il ricorso e condannava la Viterbese Castrense al pagamento in favore del calciatore Saraniti della somma di € 5.000,00. Avverso tale delibera ha proposto rituale impugnazione la Viterbese Castrense con reclamo del 15.1.2016. Con il primo motivo la reclamante eccepisce la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento di primo grado dinanzi alla C.A.E. rilevando che, nonostante la Società avesse regolarmente eletto il proprio domicilio presso lo studio del suo difensore Avv. Giotti, indicando tutti i recapiti necessari (postali, fax, mail, pec), la C.A.E. aveva inviato la comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza di discussione presso la sede della Società e non presso il domicilio eletto (peraltro con ingiustificabile disparità di trattamento rispetto al calciatore, il quale aveva invece ricevuto l’avviso presso il suo difensore Avv. Marco Sabato). Lamenta ancora la reclamante che tale omissione appare ancora più grave in relazione alla previsione di cui all’art. 25 bis. Reg. L.N.D. che addirittura impone alle parti, nel procedimento di primo grado, di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni. Sul presupposto della pacifica violazione del diritto di difesa, consistente nel non aver potuto partecipare, tramite il suo difensore, all’udienza di discussione, la reclamante conclude preliminarmente per l’annullamento della delibera impugnata. Quanto al merito, la Viterbese Castrense da un lato prende atto che il calciatore non riconosce il pagamento effettuato in favore della di lui moglie (nei confronti della quale formula espressa riserva di ripetizione dell’indebito), dall’altro sostiene di avere comunque corrisposto importi per complessivi € 20.500,00, restando così debitrice del minor importo lordo di € 4.500,00, previa verifica degli importi da versare all’erario in ottemperanza alla normativa fiscale. Conclude pertanto sul punto chiedendo di dichiarare dovuto al calciatore il suddetto importo, al netto della ritenuta IRPEF a carico di essa Società. Si è costituito il calciatore Saraniti con rituali controdeduzioni, dichiarando di volersi rimettere alla decisione di questo Tribunale relativamente all’eccezione preliminare sollevata dalla reclamante con il primo motivo. Nel merito, rileva la inammissibilità della documentazione prodotta dalla Viterbese Castrense solo in sede di appello nonché la sua inidoneità a costituire prova dei pagamenti effettuati. Conclude pertanto per il rigetto del reclamo. Il primo motivo di reclamo, relativo alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per non avere la Società reclamante ricevuto rituale notizia della fissazione dell’udienza di discussione dinanzi alla C.A.E., appare fondato. E’ pacifico in atti che la Viterbese Castrense si era regolarmente costituita in primo grado a mezzo dell’Avv. Fabio Giotti, eleggendo domicilio presso il suo studio (via Mazzini 4 – Colle Val d’Elsa), indicando altresì numero di fax e indirizzi di posta elettronica e di posta certificata per le comunicazioni. E’ altrettanto pacifico che la C.A.E. ebbe ad inviare la comunicazione del 3.12.2015, con la quale le parti venivano avvisate della fissazione dell’udienza di discussione, al calciatore Saraniti presso il suo difensore domiciliatario Avv. Marco Sabato mentre alla Società Viterbese Castrense presso la sede sociale (stadio Rocchi a Viterbo). Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia arrecato un vulnus al principio del contraddittorio compromettendo l’esercizio del diritto di difesa della Società medesima: con le conseguenze previste dall’art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello). E difatti, se è ben vero che l’art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l’art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l’obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio “anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail”. Tale obbligatorietà (“devono”), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l’alternativa offerta dall’art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, in quanto invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale. La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla violazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della S.S.D. Viterbese Castrense S.r.l. e annulla, per l’effetto, l’impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.. Visto l’art. 37, comma 4, C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno richiesta. Ordina restituirsi la tassa.

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