F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N. 147 DELLA SOCIETÀ C.S. ALLEANZA GIOVANILE CONTRO LA SOCIETÀ ACD BAGNO A RIPOLI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI DICOMANO (FI) IN OCCASIONE DELLA GARA “C.S. ALLEANZA GIOVANILE – ACD BAGNO A RIPOLI” TENUTASI IL 24.10.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – C.R. TOSCANA.

RECLAMO N. 147 DELLA SOCIETÀ C.S. ALLEANZA GIOVANILE CONTRO LA SOCIETÀ ACD BAGNO A RIPOLI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI DICOMANO (FI) IN OCCASIONE DELLA GARA “C.S. ALLEANZA GIOVANILE – ACD BAGNO A RIPOLI” TENUTASI IL 24.10.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - C.R. TOSCANA.

Con ricorso datato 19 febbraio 2016, inviato al Tribunale Federale – Sezione Vertenze Economiche e contestualmente alla controparte A.C.D. Bagni a Ripoli (di seguito ‘Bagni a Ripoli’) in data 24 febbraio 2016, la Alleanza Giovanile ASD (di seguito ‘Alleanza Giovanile) ha chiesto «la pronuncia di un’ingiunzione di pagamento (come da preventivo di spesa allegato) rivolta alla Soc. A.C.D. Bagno a Ripoli al fine di permettere l’esecuzione dei lavori necessari alla riparazione, a regola d’arte, della struttura danneggiata». La richiesta di risarcimento della Alleanza Giovanile trae origine dai fatti occorsi in occasione della partita di Campionato juniores provinciale tra la squadra dell’Alleanza Giovanile (squadra di casa) e la squadra della Bagno a Ripoli presso lo stadio comunale di Dicomano. L’Alleanza Giovanile lamenta che in tale occasione, successivamente alla subita espulsione, il calciatore della Bagno a Ripoli Sig. Niccolò Gamberini avrebbe colpito con pugni la porzione destra della struttura in plexiglass che conduce dal campo sportivo agli spogliatoi, danneggiandola. A sostegno della propria richiesta l’Alleanza Giovanile ha depositato documentazione fotografica e un preventivo della Vetreria Santoni Sandro relativa ai lavori di sostituzione della porzione di plexiglass danneggiata, cui ha fatto seguito l’emissione della relativa fattura. L’Alleanza Giovanile ha altresì rappresentato che, nonostante i diversi solleciti, la Bagno a Ripoli non ha soddisfatto spontaneamente la richiesta risarcitoria. La Bagni a Ripoli non ha depositato memorie. Il ricorso è stato quindi deciso nella riunione del 12 aprile 2016. Il ricorso della Alleanza Giovanile merita accoglimento. A conferma della ricostruzione della ricorrente, il rapporto dell’Arbitro Sig. Niccolò Breti riporta quanto segue: «quando il giocatore n 5 Gamberini del bagno a r è uscito dal campo, si è sentito un rumore forte. In seguito è stato accertato un danno nel sottopassaggio dove vi era un evidente danno dovuto ad un pugno». Il preventivo di spesa per i lavori di sostituzione della porzione di plexigass danneggiata è stato confermato dalla fattura n. 39 del 16 marzo 2016 della Vetreria Santoni Sandro, regolarmente quietanzata. In conclusione, il danno è stato provato, così come la sua imputabilità alla Società Bagno a Ripoli la quale è tenuta a rispondere del comportamento del proprio tesserato Niccolò Gamberini e conseguentemente a risarcire il danno subìto dalla consorella Alleanza Giovanile. Ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso della ASD Alleanza Giovanile accoglie il ricorso della Società C.S. Alleanza Giovanile e, per l’effetto dichiara la Società ACD Bagno a Ripoli tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 3.025,60 (Euro tremilaventicinque/60) IVA compresa. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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