F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N. 124 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.
RECLAMO N. 124 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.
Con ricorso del 28.9.2015 il calciatore tesserato Marco Lima adiva la Commissione Accordi Economici LND per ivi sentir condannare la ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00, a saldo della maggior somma di € 3.750,00 pattuita a titolo di rimborso forfettario di spese per la stagione 2014/2015. La ASD Due Torri non controdeduceva. Con delibera assunta nella riunione del 18.12.2015 (C.U. n. 201 del 11.1.2016), la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, condannava la ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore del calciatore ricorrente. Avverso tale delibera ha interposto rituale reclamo la ASD Due Torri con atto del 15- 18.1.2016, assumendo di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo presso la sede in Piraino Via Nazionale, e ciò in violazione dell’art 25, 4° comma, Reg. LND. Da ciò conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso introduttivo, del quale contesta la fondatezza anche nel merito. Ha resistito il calciatore Marco Lima con propria memoria, contestando la prospettazione della Società reclamante. Precisa di aver effettuato la notifica del ricorso introduttivo all’indirizzo presente sul sito internet della stessa Società, ovvero in via C. Natoli Scialli, delle cui risultanze deposita la relativa stampa. Precisa altresì che il ricorso sarebbe stato ricevuto dal Sig. Raffaele Vincenzo, dirigente della Società e indicato come “dirigente addetto all’arbitro”. Ha quindi concluso per il rigetto del gravame. La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 12.4.2016. L’appello va accolto per i motivi che seguono. Il ricorso introduttivo del calciatore è stato infatti spedito in Piraino alla via Natoli Scialli, laddove la sede della Società ASD Due Torri è in Piraino alla Via Nazionale, così come risulta dal foglio di censimento relativo alla stagione sportiva 2015/2016. Non essendovi alcuna prova circa la ricezione del plico (alla via C. Natoli Scialli) da parte di soggetto abilitato al ritiro, non vi è dubbio che la notifica risulta viziata. Sta di fatto che, a fronte delle documentate risultanze del sito web circa la sede della Società e della comunque avvenuta consegna del plico, tale vizio, attenendo alla mera irregolarità della notifica e non alla sua inesistenza, non comporta la inammissibilità del ricorso bensì l’annullamento della delibera impugnata e la rimessione degli atti alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, ai sensi dell’art. 37, 4° comma, C.G.S. (di generale applicazione ai procedimenti in grado di appello), previa regolare instaurazione del contraddittorio. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della ASD Due Torri e annulla, per l’effetto l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.. Ai sensi dell’art. 37, 4° comma, C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame del merito, previa regolare instaurazione del contraddittorio. Ordina restituirsi la tassa.
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