F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N. 115 DELLA SOCIETÀ S.S. SCARDOVARI CONTRO LA SOCIETÀ G.S. BOARA PISANI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER IL FURTO AVVENUTO NEGLI SPOGLIATOI IN OCCASIONE DELLA GARA “BOARA PISANI – SCARDOVARI” DEL 15 NOVEMBRE 2015.
RECLAMO N. 115 DELLA SOCIETÀ S.S. SCARDOVARI CONTRO LA SOCIETÀ G.S. BOARA PISANI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER IL FURTO AVVENUTO NEGLI SPOGLIATOI IN OCCASIONE DELLA GARA “BOARA PISANI - SCARDOVARI” DEL 15 NOVEMBRE 2015.
Con atto inviato a mezzo posta IL 09/01/2016 la Società Sportiva Scordovari ha adito questo Tribunale Federale Nazionale per ottenere dalla Società Boara Pisani il risarcimento dei danni subìti dai propri tesserati in conseguenza del furto dei loro effetti personali perpetrato all’interno degli spogliatoi loro assegnati all’interno del campo di calcio del Boara Pisani, durante il primo tempo della gara Scordovari – Boara Pisani del 25 aprile 2015 (Campionato di Prima Categoria D - C.R. Veneto). Tali danni vengono quantificati in Euro 10.000,00, come da denunce sporte alle Autorità competenti, prodotte unitamente alla documentazione di gara e alla corrispondenza indirizzata alla Società Boara Pisani ed al Comitato Regionale Veneto. Precisa di avere segnalato subito l’accaduto al proprio Comitato Regionale e, su indicazione di questo, di avere richiesto il rimborso alla Società Boara Pisani, ai sensi dell'art.30 comma 28, lettera a), per ben due volte ma senza ricevere alcuna risposta. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. in quanto non inviato contestualmente alla controparte, con conseguente compromissione della regolarità del contraddittorio. Trattasi di vizio procedurale non sanabile dalle precedenti richieste di risarcimento danni inviate alla Boara Pisani prima dell’avvio del presente procedimento. Tanto considerato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il ricorso della Società Sportiva Scordovari. Ordina incamerarsi la tassa.
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