F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N° 131 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 544 – LUZI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

RECLAMO N° 131 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 544 – LUZI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con tempestivo reclamo spedito in data 11.02.2016, la ASD Olimpus Olgiata 20.12 S.C. (di seguito, “Olimpus Olgiata”), ha impugnato la delibera del 27.01.2016 (ricorso n. 544 – C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla ASD S.S. Lazio Calcio a 5 (di seguito, “Lazio Calcio a 5”), per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 15.10.2014 da parte della odierna appellante del calciatore Luzi Federico (nato il 3.12.1998), liquidando il complessivo importo di € 749,34, di cui € 651,60 a titolo di premio ed € 97,74 a titolo di penale. Lamenta la Olimpus Olgiata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Lazio Calcio a 5 innanzi alla Commissione Premi per mancata notifica dello stesso, nonché per mancata allegazione delle tessere del calciatore. La Società appellante deduce, altresì, la tardività della richiesta del premio di preparazione in quanto a suo dire, essendo maturato il diritto nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il premio avrebbe dovuto richiedersi entro il 30 giugno 2015, laddove la relativa domanda era invece pervenuta ad essa reclamante ed alla Commissione Premi solo nel novembre 2015. La pretesa viene, altresì, contestata nel merito sul presupposto che i legali rappresentanti della consorella avrebbero assicurato che nulla sarebbe stato preteso per il tesseramento del calciatore. Conclude, pertanto, per l’annullamento della delibera impugnata. Nella riunione del 12 aprile 2016 il difensore della Società reclamante ha altresì eccepito la alterità della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 rispetto alla Società eventuale beneficiaria del premio di preparazione. La Lazio Calcio a 5, pur non avendo presentato controdeduzioni, ha partecipato alla riunione del 12 aprile 2016 svolgendo le proprie difese orali e concludendo per l’inammissibilità delle nuove eccezioni proposte dal difensore della reclamante e, in ogni caso, per il rigetto del gravame. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Preliminarmente si rileva che l’eccezione da ultimo proposta dalla Società reclamante in sede di discussione orale, oltre che inammissibile in quanto costituente nuovo motivo di gravame sul quale la controparte non ha accettato il contraddittorio, è comunque infondata in quanto dal foglio di censimento della ASD SS Lazio Calcio a 5 emerge che la stessa, con matr. 930600, si è originata dalla fusione tra le Società Lazio Colleferro C. 5 e Torrino Sporting Club C.5, assumendo successivamente la matr. 943157 a seguito di mutamento di denominazione in ASD S.S. Lazio Calcio a 5. Ciò, peraltro, risulta correttamente palesato nel ricorso introduttivo innanzi alla Commissione Premi, con la conseguenza che non possono sussistere dubbi sulla legittimazione della odierna reclamante a pretendere il premio di preparazione per cui è causa. Con riferimento al primo motivo di gravame, riferito alla asserita mancata notifica del ricorso introduttivo, si rileva dall’esame degli atti che, al contrario, il ricorso alla Commissione Premi con il quale la Lazio Calcio a 5 ha rivendicato i premi di preparazione per n. 4 calciatori (tra cui il giovane Federico Luzi) tesserati dalla Olimpus Olgiata, risulta regolarmente recapitato presso la sede di quest’ultima come da ricevuta postale datata 30.11.2015. A tale proposito si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, nè che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il primo motivo di gravame è quindi destituito di fondamento, così come destituito di fondamento è il secondo motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata il 23.11.2015 dal Comitato Regionale Lazio della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria. Quanto al terzo motivo di gravame, esso si fonda sull’erronea considerazione che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale di cui all’art. 96, 4° comma, N.O.I.F., debba valutarsi la data di avvenuto tesseramento da parte della Società avente diritto, piuttosto che la data del primo tesseramento pluriennale. Il chiaro tenore della norma non lascia spazio a dubbi circa il fatto che il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall’art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 15.10.2014, con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo. Ugualmente destituito di fondamento, infine, è l’ultimo motivo di gravame riferito a presunte rinunzie al premio, nulla essendo stato comprovato documentalmente nel rispetto dell’art. 96 N.O.I.F., secondo cui eventuali accordi che prevedano l’esonero, a qualunque titolo, dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e, segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Olimpus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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