F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N° 138 DELLA SOCIETÀ LUPARENSE SAN PAOLO FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 10) RECLAMO N° 139 DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

RECLAMO N° 138 DELLA SOCIETÀ LUPARENSE SAN PAOLO FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 10) RECLAMO N° 139 DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con reclamo inviato il 12 febbraio 2016 la Società Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L. ha adito questo Tribunale Federale avverso la delibera n. 566 del 27.1.2016 con la quale la Commissione Premi F.I.G.C., in accoglimento del ricorso da essa proposto, ha dichiarato la Società Abano Calcio Srl tenuta a corrispondere la complessiva somma di € 1.693,75, di cui € 1.355,00 in favore di essa reclamante a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore Portalone Leonardo (nato il1 2 agosto 1998) ed € 338,75 a titolo di penale in favore della F.I.G.C.. Osserva la Società reclamante che la Commissione Premi avrebbe errato nel liquidare il premio in proprio favore come penultima Società avente diritto, piuttosto che come unica titolare del vincolo annuale del calciatore, considerato che l’ultima Società ad avere tesserato quest’ultimo con vincolo annuale è la medesima Società in favore della quale il calciatore aveva poi assunto il vincolo pluriennale e che, come tale, non poteva essere considerata ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio. Conclude, quindi, per la revisione del provvedimento, chiedendo la liquidazione dell’importo complessivo di € 4.072,50, di cui € 3.258,00 a titolo di premio di preparazione quale ultima ed unica titolare del vincolo annuale ed € 814,50 a titolo di penale. Con reclamo inviato il 15 febbraio 2016 anche la Società Abano Calcio Srl ha impugnato la medesima decisione della Commissione Premi, contestando il diritto della Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L. al premio di preparazione. Deduce, infatti, la Abano Calcio Srl che, nella stagione sportiva 2013/2014 ed in quelle precedenti il calciatore Leonardo Portalone era stato tesserato dalla San Paolo Padova SSD Srl, Società dichiarata fallita in data 30.5.2014 ed alla quale era stata revocata l’affiliazione con delibera del Presidente Federale pubblicata l’11.7.2014: con la conseguenza che la Società costituita successivamente alla dichiarazione di fallimento, cioè la SSD Atletico San Paolo a R.L., ora denominata SSD a R.L. Luparense San Paolo F.C., non potrebbe vantare alcun diritto maturato dalla Società fallita. Ha quindi concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato. Previa riunione dei due reclami, in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento della Commissione Premi, la vertenza è stata decisa nella riunione del 12 aprile 2016. Il reclamo proposto dalla Abano Calcio Srl è fondato, mentre deve evidentemente respingersi il reclamo della Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L. Rileva, infatti, il Tribunale Federale che l’odierna Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L. (matricola federale n. 940689), già denominata Atletico San Paolo SSD a R.L., è soggetto giuridico diverso dalla Società San Paolo Padova SSD Srl titolare del tesseramento annuale del calciatore Portalone Leonardo nelle stagioni sportive precedenti a quella in cui ha conseguito il tesseramento pluriennale di cui qui si discute. Né alcun rilievo può rivestire la circostanza che l’odierna Luparense San Paolo F.C. si sia resa aggiudicataria del ramo d’azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio di attività sportive della Società fallita. E difatti, premesso che la Società San Paolo Padova SSD Srl è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova in data 30.5.2014, con conseguente revoca dell’affiliazione come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 8/A dell’11.7.2014, il diritto al premio di preparazione per il calciatore Leonardo Portalone sarebbe maturato solo il 14 luglio 2014 (data del suo primo tesseramento pluriennale): quindi non solo successivamente alla dichiarazione di fallimento della San Paolo Padova Srl, ma addirittura successivamente alla cessione del ramo d’azienda della Società fallita, perfezionatosi il 5 luglio 2014 a rogito Notar Riccardo Speranza di Padova , Rep. 27.080, Racc. 13042. E proprio dall’esame dell’atto notarile di cessione (art. 1) emerge che le parti hanno convenuto che “Il ramo d’azienda viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova alla data odierna, con le attrezzature, il parco giocatori tesserati ed i diritti acquisiti alle iscrizioni ai vari campionati dilettantistici indicati nella perizia di stima riferita alla data del 30 maggio 2014……. La parte cedente dichiara che dalla data di riferimento della perizia ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo tali da modificare sostanzialmente la situazione patrimoniale del ramo d’azienda in oggetto, noti alla procedura, e salvi gli eventuali svincoli di tesserati ai sensi dell’art. 108 NOIF della FIGC”. Non vi è dubbio, quindi, che ha costituito oggetto di cessione anche il c.d. parco giocatori della Società fallita ma, ovviamente, limitatamente a quei calciatori il cui tesseramento fosse in corso al momento della cessione stessa (5 luglio 2014). Tra questi certamente non poteva rientrare il tesseramento del calciatore Leonardo Portalone che, in quanto di durata annuale, era già cessato alla data del 30 giugno 2014 (fine della stagione sportiva 2013/14). A ciò si aggiunga che, a tenore dell’art. 5 dell’atto notarile surrichiamato, dalla cessione del ramo d’azienda sono esclusi i crediti ed i debiti aziendali, comprese eventuali sopravvenienze attive e passive, non risultanti dai libri contabili obbligatori alla data della cessione stessa. Il che, anche per tale verso, esclude che l’acquirente dell’azienda possa rivendicare un diritto di credito a quella data non ancora maturato. Ne consegue, quindi, che nessun subentro della nuova Società nei diritti di credito della Società fallita può essersi verificato, se non in relazione a quanto espressamente previsto nell’atto di acquisizione del complesso aziendale. Alla odierna Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L., già SSD Atletico San Paolo Padova, non può, dunque, riconoscersi alcuna legittimazione attiva ad esercitare il diritto di riscossione del premio di preparazione di cui non ha mai acquisito la titolarità, di talchè, rigettato il contrapposto reclamo dalla medesima per insussistenza del presupposto su cui si fonda (il diritto al premio di preparazione), l’impugnata decisione della Commissione Premi và annullata nulla essendo dovuto dalla Abano Calcio Srl a titolo di premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Leonardo Portalone. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, previa riunione dei reclami proposti rispettivamente dalla Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L e dalla Abano Calcio Srl, in accoglimento del reclamo di quest’ultima, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi, respingendo il reclamo della Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L. Ordina restituirsi la tassa del reclamo della Società Abano Calcio Srl ed incamerarsi la tassa del reclamo della Luparense San Paolo F.C.

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