F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N. 154 DELLA SOCIETÀ ATLETICO CASTENASO CONTRO LA SOCIETÀ APD PONTEVECCHIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – SPIEZIA FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – SS 2015-2016

RECLAMO N. 154 DELLA SOCIETÀ ATLETICO CASTENASO CONTRO LA SOCIETÀ APD PONTEVECCHIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – SPIEZIA FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche - SS 2015-2016

Con ricorso n. 650 del 04.04.2015 la Società ASD Pontevecchio Calcio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Atletico Castenaso Van Goof al pagamento del premio previsto dall’art. 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2015/2016 il calciatore Spiezia Francesco, nato il 5/7/1999, già proprio tesserato con vincolo annuale nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014. Con delibera del C.U. 7/E del 19.02.2016 la Commissione Premi di Preparazione accoglieva il ricorso e per l’effetto condannava la Società ASD Atletico Castenaso Van Goof, al pagamento della somma di € 1.869,90, di cui € 1.626,00 alla Società ASD Pontevecchio Calcio quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 243,90 alla F.I.G.C. a titolo di penale. Avverso tale delibera la Società la ASD Atletico Castenaso Van Goof proponeva tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale. Nel reclamo l’appellante chiedeva in via principale l’annullamento della delibera impugnatala ed in via subordinata la riduzione delle somme da corrispondere alla Società ASD Pontevecchio Calcio. In via cautelare, la reclamante chiedeva, altresì, la sospensione degli effetti della delibera impugnata. A sostegno dei propri assunti la ASD Atletico Castenaso Van Goof ha dedotto che “La Società Pontevecchio era a conoscenza che il sodalizio ricorrente disputasse il campionato di prima categoria regionale ed il campionato juniores e non fosse iscritto ai campionati giovanili. Proprio per questa ragione l’atleta non poteva che essere tesserato mediante vincolo pluriennale e, per accordo con il genitore del calciatore, Sig. Massimo Spiezia, informata la Pontevecchio medesima, veniva rilasciato allo stesso atleta il modulo ex art. 108 NOIF, al fine di permettergli la scelta di tesseramenti, a fine stagione sportiva, liberamente ed eventualmente con la Pontevecchio stessa (…)”. In sostanza, assume la reclamante, che gli accordi tra le due Società e lo stesso genitore del calciatore fossero nel senso di limitare ad una sola stagione sportiva il tesseramento del calciatore. La ASD Pontevecchio Calcio nulla ha controdedotto. La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 05.05.2016. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Ai sensi dell’art. 96 NOIF, la Società (o le Società) precedentemente titolare di un tesseramento annuale di un giovane calciatore, ha diritto al premio di preparazione da parte della Società che lo ha successivamente tesserato, per la prima volta, con vincolo pluriennale. Tale diritto consegue al solo fatto della stipula del nuovo tesseramento pluriennale. Nel caso di specie, non solo risulta per tabulas che la Società reclamante ha tesserato il calciatore Spiezia Francesco per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2015/2016, ma tale circostanza è espressamente ammessa e riconosciuta dalla stessa reclamante, salva la precisazione relativa a presunti accordi sottostanti circa la limitazione della durata del tesseramento. Tali accordi, tuttavia, quand’anche effettivamente intervenuti, sarebbero destinati a lasciare il tempo che trovano, essendo pacifico, come già detto, che il premio di preparazione è dovuto comunque per il solo fatto dell’assunzione, da parte del calciatore, del vincolo pluriennale, indipendentemente dallo svincolo (concordato o meno) a fine stagione. Tanto considerato, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche - SS 2015-2016 rigetta il reclamo della ASD Atletico Castenaso e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it