F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N. 174 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SS SAN BENEDETTO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 172 – CIOFANI DANIEL), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

RECLAMO N. 174 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SS SAN BENEDETTO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 172 – CIOFANI DANIEL), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con reclamo del 24 marzo 2016 il Frosinone Calcio Srl (di seguito ‘Frosinone’) ha presentato tempestivo reclamo avverso la deliberazione del 24 febbraio 2016 (C.U. n. 7/E del 19 febbraio 2016) con cui la Commissione Premi ha certificato in € 18.000,00 il premio alla carriera dovuto alla ASD SS San Benedetto (di seguito ‘San Benedetto’) a seguito dell’esordio in serie A del calciatore Daniel Ciofani. La San Benedetto ha depositato rituali controdeduzioni. Il reclamo del Frosinone si fonda sulla pretesa irrilevanza/non significatività, ai fini dell’applicazione dell’art. 99 bis NOIF, della formazione che il calciatore Daniel Ciofani avrebbe ricevuto dalla San Benedetto per la sola SS 1998/1999. La reclamante evidenzia che l’intera carriera del calciatore si era svolta in ambito professionistico (fino all’esordio in serie A, avvenuto all’età di trent’anni, nella stagione sportiva 2015/2016) e che la sua esperienza dilettantistica era limitata alla sola (lontana) stagione sportiva 1998/1999 ed a parte della successiva stagione sportiva 1999/2000 (presso altra Società), posto che già il 10/1/2000 era stato tesserato, per la prima volta, da una Società professionistica (Pescara Calcio). La reclamante medesima pertanto, richiamando a conforto risalente giurisprudenza della C.A.F., della Corte di Giustizia Federale e della Commissione Vertenze Economiche, sostiene che il periodo di formazione dilettantistica di cui il calciatore avrebbe usufruito presso la San Benedetto (dal 22/10/1998 al 30/6/1999) non sarebbe assolutamente significativo nel contesto della sua progressione di carriera e, come tale, non comporterebbe il diritto al premio ai sensi dell’art. 99 bis NOIF. Essa reclamante, infine, eccepisce che l’importo del premio non sarebbe esigibile prima del 1° luglio 2016. Resiste la San Benedetto con articolate controdeduzioni con le quali evidenzia, anche a fronte della più recente giurisprudenza del T.F.N. – Sez. V.E. e della C.F.A., l’indiscutibile formazione impartita al calciatore Ciofani nella stagione sportiva 1998/1999 ed il suo conseguente diritto al premio alla carriera a seguito dell’esordio in serie A del calciatore medesimo. Il reclamo è stato discusso e quindi deciso, come da dispositivo, nella riunione del 5 maggio 2016. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere disatteso. Non vi è dubbio che il calciatore Daniel Ciofani è stato tesserato presso la ASD SS San Benedetto per l’intera stagione sportiva 1998/1999 (più precisamente, dal 22/10/1998 al 30/6/1999) e che nella successiva stagione sportiva è stato tesserato per altra Società dilettantistica (Luco dei Marsi) sino al 10/1/2000, quando cioè ha contratto il suo primo tesseramento (come giovane di serie) per una Società professionistica (Pescara Calcio). Ricorre pertanto pacificamente la fattispecie di cui all’art. 99 bis NOIF, secondo cui deve essere riconosciuto il premio alla carriera in ragione di € 18.000,00 per ogni stagione sportiva di formazione dilettantistica giovanile impartita al calciatore. Al fine di sgomberare il campo da facili suggestioni originabili dalla copiosa ma risalente giurisprudenza invocata dalla reclamante, questo Tribunale Federale deve rammentare che l’art. 99 bis NOIF venne radicalmente riformato con C.U. n. 153/A del 1° febbraio 2006: la novella introduceva difatti un diverso regime del premio non più riferito ad un importo forfetario complessivo (pari a euro 103.291,37 sempre uguale e indipendente, cioè, dal periodo di tesseramento dilettantistico), bensì ancorato su base temporale, pari a euro 18.000,00 per ogni anno di formazione dilettantistica impartita al calciatore É questo il motivo per cui, a seguito della riforma, un problema di “significatività” di tale formazione potrebbe porsi solo all’interno di una singola stagione sportiva, ma non certo nel caso in cui, come nella specie, è indiscusso che il tesseramento si sia protratto per l’intero arco di una stagione sportiva, per di più proprio all’inizio della carriera del calciatore, carriera che solo successivamente si è sviluppata (già dalla metà della stagione 1999/2000) pressoché esclusivamente in ambito professionistico (giovanile e non). Non si vede pertanto per quale motivo dovrebbe essere negato alla San Benedetto, quale titolare del tesseramento del calciatore Ciofani per l’intera stagione 1998/1999, il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF. Il reclamo del Frosinone va conseguentemente disatteso, fermo restando che l’importo del premio, per espressa previsione del 1° comma della norma medesima, deve essere corrisposto entro il termine della corrente stagione sportiva 2015/2016. Ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Frosinone Calcio Srl e conferma, per l’effetto, l’impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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