F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N. 148 DELLA SOCIETÀ AC BRUZZANO CONTRO LA SOCIETÀ FC PALAZZOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 639/589/604/615/641 – RIPAMONTI DAVIDE, BALCONI DAVIDE, CASTIGLIEGO THOMAS, FIORENTINO ANDREA, RIZZO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

 

RECLAMO N. 148 DELLA SOCIETÀ AC BRUZZANO CONTRO LA SOCIETÀ FC PALAZZOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 639/589/604/615/641 – RIPAMONTI DAVIDE, BALCONI DAVIDE, CASTIGLIEGO THOMAS, FIORENTINO ANDREA, RIZZO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con n. 5 ricorsi alla Commissione Premi, la FC Palazzolo richiedeva la liquidazione dei premi di preparazione relativamente ai calciatori Davide Ripamonti, Alberto Rizzo, Andrea Fiorentino, Thomas Castigliego e Davide Balconi, tesserati dalla Società AC Bruzzano con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2015/2016. La Commissione Premi, con separate decisioni, dichiarava la AC Bruzzano tenuta a corrispondere il premio in ragione di € 1.246,60, comprensivo della penale, per ciascuno dei suddetti calciatori. Le decisioni venivano comunicate in data 2.3.2016 ed impugnate dalla AC Bruzzano con un unico ricorso avverso tutte le n. 5 decisioni della Commissione Premi. Assume la AC Bruzzano, per vero piuttosto ermeticamente, di voler proporre “ricorso alla richiesta della FIGC per conto della richiesta di premio di preparazione della ASD Palazzolo”, sostenendo di aver ricevuto preventiva rinuncia al premio da parte della FC Palazzolo ed allegando n. 5 copie della relativa liberatoria datate 1.7.2015, a firma della Società appellata. L’appello, deciso nella riunione del 5.5.2016, è inammissibile sotto più profili. In primo luogo l’impugnazione è cumulativa, nel senso che con unico atto la Società ha gravato più decisioni, ciascuna avente ad oggetto un separato e peculiare rapporto con ciascun calciatore. Invero, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, nonché del Giudice ordinario e amministrativo (per tutte C. Stato, sez. V, 18-10-2011, n. 5554), la proposizione, con unico atto di gravame, di più impugnazioni avverso decisioni separate è ritenuta inammissibile. L’appello è altresì inammissibile per la sua genericità, in spregio all’art 33 comma 6 del CGS. Manca infatti, nel tenore del gravame, ogni riferimento alla vicenda e ai motivi in base ai quali la decisione impugnata sarebbe erronea, alle richieste e conclusioni del gravame, in modo da fornire un minimo di autosufficienza all’atto. Dalla lettura dell’atto di appello della AC Bruzzano non si rilevano né la vicenda in fatto, né la decisione impugnata, né i relativi passaggi che si assumono erronei, ingiusti o illegittimi, né infine la decisione alternativa che, con l’impugnazione, viene prospettata all’organo di 2° grado. Ferma restando la affermata inammissibilità, solo incidentalmente si rileva che le “liberatorie” prodotte dalla appellante non recano il visto di autenticità del competente Comitato e, come tali, non possono essere prese in considerazione ai sensi dell’art. 96, 3° comma, NOIF. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della AC Bruzzano. Ordina incamerarsi la tassa.

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