F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N° 162 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIAMANNA ARMANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016. 2) RECLAMO N° 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE MATTEIS ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015. 3) RECLAMO N° 108 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TESTONI DANILO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015. 4) RECLAMO N° 125 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO NICOLÒ, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 5) RECLAMO N° 126 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 6) RECLAMO N° 127 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – SS 2015-2016 CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAPARO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 7) RECLAMO N° 141 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI STEFANO NINO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

RECLAMO N° 162 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIAMANNA ARMANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016. 2) RECLAMO N° 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE MATTEIS ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015. 3) RECLAMO N° 108 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TESTONI DANILO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015. 4) RECLAMO N° 125 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO NICOLÒ, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 5) RECLAMO N° 126 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 6) RECLAMO N° 127 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche - SS 2015-2016 CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAPARO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 7) RECLAMO N° 141 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI STEFANO NINO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Con distinti ricorsi, i calciatori De Matteis Antonio, Testoni Danilo, Esposito Nicolò, Marani Marco, Raparo Marco, Di Stefano Nino, Sciamanna Armando agivano dinanzi alla Commissione Accordi Economici LND nei confronti della Società Città Di Giulianova 1924 a r.l. chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento delle spettanze loro dovute a fronte di accordi economici stipulati da ciascuno dei n. 7 calciatori per la stagione sportiva 2014/2015 e non adempiuti, in tutto o in parte, dalla Società. La Città di Giulianova non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini e la C.A.E., con differenti provvedimenti pubblicati nei C.U. 188/1 del 11 dicembre 2015 (n° 107 e 108), C.U. 206/1 del 1 gennaio 2016 (n° 125, 126 e 127), C.U. 231 del 11 febbraio 2016 (n° 141) e C.U. 244 del 2 marzo 2016 (n° 162), accoglieva in toto le domande dei calciatori, con conseguente condanna della Città Di Giulianova 1924 a r.l. al pagamento degli importi da ciascuno richiesti. Avverso tali delibere, con distinti reclami di identico contenuto, la Società Città Di Giulianova 1924 a r.l. ha proposto appello dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, eccependo pregiudizialmente la violazione del contraddittorio nei primi gradi di giudizio, con conseguente nullità delle delibere impugnate, in quanto i ricorsi introduttivi, pur notificati presso la sede della Società, sarebbero stati consegnati a persona non delegata alla ricezione, nè comunque riferibile al legale rappresentante della Società stessa. In subordine, nel merito, la Città Di Giulianova 1924 a r.l. ha eccepito che durante la stagione sportiva di cui trattasi i calciatori sarebbero stati impossibilitati a svolgere attività sportiva a causa di malattie ed infortuni e, per tale motivo, ha chiesto la riduzione dell'importo da versare a ciascuno. Tutti i calciatori hanno resistito con controdeduzioni rilevando preliminarmente la tardività dell’impugnazione e di tutte le eccezioni, contestazioni e produzioni documentali della Società controparte. Nel merito i calciatori, nel confermare la correttezza della notifica dei ricorsi di primo grado, in quanto effettuata presso l'indirizzo della sede sociale così come comunicato agli organi federali, contestavano quanto dedotto da controparte in merito alle malattie e agli infortuni che si sarebbero succeduti, ritenendo tale doglianza generica e comunque infondata, in quanto priva di riscontro fattuale, e/o comunque in alcun modo provata e/o comunque irrilevante ai fini del decidere. I reclami venivano discussi una prima volta nel corso della riunione del 23 marzo 2016, all’esito della quale questo Tribunale Federale emetteva ordinanza di riunione dei reclami per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e rinviava a nuovo ruolo la trattazione, ritenendo necessario effettuare accertamenti in ordine all'indirizzo PEC della Società appellante. Tutti i reclami, previa riunione dell'ulteriore reclamo relativo al calciatore Sciamanna Armando, venivano quindi discussi e decisi nella successiva riunione del 5 maggio 2016. I reclami proposti dalla ASD Città di Giulianova Srl sono infondati e devono essere rigettati. Va premesso che tutti i reclami suddetti risultano tempestivamente proposti. Difatti, la Commissione Accordi Economici ha comunicato alla Società le decisioni sui ricorsi proposti dai calciatori all'indirizzo PEC 07086.bcc@actaliscertymail.it, indirizzo che non risulta corrispondere né a quello indicato presso Registro delle Imprese - CCIAA, né a quello indicato sul foglio di censimento federale della ASD Città di Giulianova 1924. Sicché, in mancanza di certezza circa il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione di cui all'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, l’impugnazione medesima deve ritenersi ammissibile. Fermo quanto sopra, devono comunque essere disattesi i motivi di gravame formulati dalla reclamante. Preliminarmente, occorre rilevare come il contraddittorio in prime cure risulti correttamente instaurato, posto che i ricorsi dei calciatori sono stati inviati e ricevuti dalla Città di Giulianova 1924, presso l'indirizzo della sede societaria comunicato agli organi federali in Giulianova, via Migliori 13, presso lo stadio Rubens Fadini. Considerata l’attestazione dell’agente postale circa la regolare consegna delle relative raccomandate al suddetto indirizzo, resta irrilevante la generica contestazione circa la mancata consegna delle stesse al legale rappresentante della Società, considerata la presunzione che vige circa la legittimazione al ritiro dei plichi da parte di soggetti presenti all’interno della sede societaria. Salvo ipotesi di presenza assolutamente occasionale, da dimostrare, di soggetti non organicamente riferibili alla Società. Tanto premesso, risulta altresì inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo di gravame: inammissibile perché la relativa eccezione non è stata tempestivamente proposta dinanzi alla CAE; infondato in quanto gli infortuni e malattie asseritamente occorsi ai vari calciatori sono rimasti allo stato di semplici enunciazioni prive di qualunque riscontro probatorio, anche solo indiziario. Considerata, per gli anzidetti motivi, la palese strumentalità delle impugnazioni, al rigetto dei reclami deve conseguire la liquidazione delle spese di soccombenza in favore dei calciatori, come richieste dal difensore degli stessi. Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta i reclami riuniti della ASD Città di Giulianova e conferma, per l’effetto, le impugnate decisioni della Commissione Accordi Economici L.N.D. Liquida le spese del procedimento in favore dei calciatori resistenti, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi le tasse.

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