F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N. 181 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ G&T ORTANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 685 – CONTE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

RECLAMO N. 181 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ G&T ORTANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 685 – CONTE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 685 del 4 febbraio 2016 la Società ASD G&T Ortanova adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società AC Real Siti al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Conte Pasquale, nato il 9.06.1997. Con delibera in C.U. 8/E del 1° aprile 2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società AC Real Siti al pagamento della somma di € 2.710,00, di cui € 2.168,00 in favore della Società ASD G&T Ortanova a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 542,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale. Avverso tale delibera, con atto del 20 aprile 2016, la Società AC Real Siti ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale. Sostiene la reclamante di avere tesserato il calciatore nella stagione sportiva 2015/2016 e che nella precedente stagione 2014/2015 il calciatore non era stato tesserato da alcuna Società. Da tale circostanza la reclamante ne deduce, secondo quanto previsto dall’art. 96, 1° comma, N.O.I.F., l’insussistenza del diritto al premio di preparazione preteso dalla ASD G&T Ortanova. La ASD G&T Ortanova non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 19 maggio 2016. Il reclamo della AC Real Siti è fondato e va quindi accolto. Invero, dallo storico del calciatore Conte emerge che questi è stato tesserato con vincolo annuale come giovane dalla G.E.T. Orta Nova (oggi G&T Ortanova) per tutte le stagioni dalla 2004/2005 sino alla 2013/2014, mentre per la stagione sportiva 2014/2015 il calciatore medesimo non è stato tesserato da alcuna Società. Solo il successivo 12.09.2015 (stagione sportiva 2015/2016) il Conte è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla AC Real Siti. Orbene, poiché l’art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore. Senonché nel caso di specie, tra l’ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF. Tanto considerato. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della AC Real Siti e annulla, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

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