F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 155 DELLA SOCIETÀ ASD CASCINA VALDERA CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. S.C. CENAIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 854 DI COCCO FEDERICO – 843 CERBONESCHI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 8 MAGGIO 2015.

RECLAMO N° 155 DELLA SOCIETÀ ASD CASCINA VALDERA CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. S.C. CENAIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 854 DI COCCO FEDERICO – 843 CERBONESCHI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 8 MAGGIO 2015.

Con reclamo del 9 marzo 2016, la ASD Cascina Valdera ha adito questo Tribunale Federale chiedendo il riconoscimento dell’integrale premio di preparazione dovuto dalla Pol D. SC Cenaia per il tesseramento dei calciatori Matteo Cerboneschi e Federico Cocco, denegato dalla Commissione Premi con delibera dell’8 maggio 2015, con la quale venivano respinte le relative richieste di premio. Afferma, la reclamante Società, che la Commissione Premi ha respinto le richieste del premio perché, al momento della domanda, i calciatori in questione risultavano tesserati per altra Società. Essa reclamante si è quindi dovuta rivolgere nuovamente alla Commissione Premi per richiedere i premi di preparazione a detta terza Società (Pol. Sporting Club La Torre) percependo però un premio inferiore al dovuto, militando quest’ultima nel campionato di terza categoria Il reclamo presenta molteplici profili di inammissibilità. La delibera contestata della Commissione Premi risale all’8 maggio 2015 e risulta notificata alle parti in data 27 maggio 2016: quindi tale decisione è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini previsti dalla normativa federale. Sussiste, inoltre, il giudicato rappresentato dalla decisione definitiva della Commissione Premi del 10 ottobre 2015 con la quale veniva riconosciuto il premio di preparazione richiesto dalla ASD Cascina Valdera nei confronti della Pol. Sporting Club La Torre. Infine, il reclamo, oltre ad essere cumulativo e non inviato alla controparte, contiene un petitum inconferente con la natura del gravame, mancando l’indicazione e la richiesta di riforma di una delibera della Commissione Premi. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla ASD Cascina Valdera. Ordina incamerarsi la tassa.

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