F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 166 DELLA SOCIETÀ ASD Comprensorio del Tirreno CONTRO LA SOCIETÀ ASD Città di San Filippo del Mela AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 636 – PITRONE EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

 

RECLAMO N° 166 DELLA SOCIETÀ ASD Comprensorio del Tirreno CONTRO LA SOCIETÀ ASD Città di San Filippo del Mela AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 636 – PITRONE EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con ricorso n. 636 del 08.01.2016 la Società ASD Comprensorio del Tirreno adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Società ASD Città di San Filippo del Mela al pagamento del premio previsto dall’art. 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, nella stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Pitrone Emanuele, nato il 08.07.1998. Con delibera in C.U. 7/E del 19.02.2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e per l’effetto condannava la Società ASD Città di San Filippo del Mela al pagamento della somma di € 1.558,25 di cui € 1.246,60 alla Società ASD Comprensorio del Tirreno quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 311,65 alla F.I.G.C. a titolo di penale. Avverso tale delibera, con reclamo del 08.03.2016, la Società ASD Comprensorio del Tirreno ha proposto tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale Federale, chiedendo la rettifica del premio sul presupposto che essa Società fosse l’unica, e non l’ultima, titolare del vincolo annuale del calciatore nelle tre stagioni sportive precedenti all’assunzione del vincolo pluriennale con la ASD Città di San Filippo del Mela. In assenza di controdeduzioni di quest’ultima, il reclamo è stato deciso nella riunione del 19.05.2016. L’appello deve essere rigettato in quanto infondato. Prima di assumere il vincolo pluriennale con la ASD Città di San Filippo del Mela (26.8.2015 - stagione sportiva 2015/2016), difatti, il calciatore Pitrone risulta essere stato tesserato con vincolo annuale con la Società ASD Comprensorio del Tirreno nella stagione sportiva 2014/2015 e con la Società Valle del Mela nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2012/2013. Correttamente, pertanto, la Commissione Premi ha liquidato il premio di preparazione in favore della ASD Comprensorio del Tirreno considerando questa come ultima, e non unica, titolare del vincolo annuale del calciatore. Tanto considerato. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Comprensorio del Tirreno e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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