F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 159 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ORLANDO FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

RECLAMO N° 159 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ORLANDO FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con reclamo dell’8 marzo 2016, la USD Novese 1919 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 2 marzo 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Orlando Fabio del complessivo importo di euro 3.862,44 a titolo di saldo ancora dovuto, considerati gli acconti già percepiti, del maggior importo di euro 17.381,00 previsto dall'accordo economico del 13 ottobre 2015 stipulato per la stagione sportiva 2015/2016. La reclamante Società sostiene che, pur avendo in primo grado riconosciuto il proprio debito, non era a conoscenza dei pagamenti effettuati al calciatore dalla precedente proprietà; di tali pagamenti la Società medesima si riserva di produrre i documenti giustificativi, al momento indisponibili in quanto acquisiti dalla Guardia di Finanza nel mese di febbraio 2016. Il calciatore Orlando ha inviato tempestive controdeduzioni contestando i fatti dedotti e sottolineando innanzi tutto come l’impugnazione si presentasse incompatibile con il riconoscimento del debito operato dalla USD Novese dinanzi alla CAE – LND. Evidenzia inoltre come l’eventuale acquisizione dei giustificativi di pagamento da parte della Guardia di Finanza sarebbe comunque avvenuta il 23 febbraio 2016, dunque più di un mese dopo la costituzione della Società innanzi alla CAE e, soprattutto, che non di acquisizione documentale si sarebbe trattato, bensì di spontanea esibizione. Ha insistiti quindi per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata. Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 19 maggio 2016. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Risulta dirimente il riconoscimento del proprio debito effettuato dalla reclamante innanzi alla CAE, la cui decisione risulta pertanto correttamente adottata. Né essa reclamante può proporre, nella presente sede di appello, domande e conclusioni nuove ed addirittura di segno contrario rispetto a quelle formulate in primo grado. Quanto alla ulteriore produzione documentale di cui si formula espressa riserva, si tratterebbe comunque di produzione inammissibile in considerazione del fatto che la reclamante già in primo grado avrebbe potuto produrre tutti gli allegati a sostegno delle proprie tesi, posto che da un lato il verbale della polizia tributaria, prodotto in atti, è intervenuto successivamente alla costituzione innanzi alla CAE (con tutte le preclusioni che ne conseguono), dall’altro dall’esame di tale verbale non risulta alcuna acquisizione forzosa da parte della Guardia di Finanza, trattandosi invece di una mera esibizione di documenti rimasti verosimilmente nella disponibilità della reclamante medesima. Il comportamento processuale della reclamante giustifica la liquidazione delle spese processuali a proprio carico ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Novese 1919 Srl e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D. Liquida le spese del procedimento in € 400,00 (Euro quattrocento/00) in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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