F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 176 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE AVAGLIANO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

RECLAMO N° 176 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE AVAGLIANO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Con reclamo inviato a mezzo posta il 29.03.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 273 del 23.03.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Avagliano Davide della somma di € 3.000,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015 relativamente al periodo dal 16/01/2015 al 30/06/2015, per complessivi € 4.500,00. Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall’accordo economico, sostenendo di aver corrisposto al calciatore € 750,00 alla stipula del contratto, € 750,00 per la mensilità di gennaio 2015 e € 1.000,00, per la mensilità di febbraio 2015, producendo documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di tale ultimo importo e facendo presente la volontà di adempiere per la minore differenza dovuta (€ 2.000,00 a fronte di € 3.000,00 richiesti), avendo peraltro formulato una proposta transattiva al calciatore, da questi rifiutata. Lamenta, altresì, la violazione dell’art. 25 bis, 4° comma, NOIF sul presupposto che la notifica (non si comprende se del reclamo o della decisione impugnata) sarebbe stata effettuata presso il domicilio eletto e non già presso la sede legale, per di più a mezzo posta e non a mani. La Società conclude, pertanto, per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento. Il calciatore Avagliano Davide ha regolarmente controdedotto contestando, in via preliminare, la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante, oltre che la mancata prova per i dedotti presunti versamenti in contanti. Nel merito, contesta la ricostruzione dei fatti così come formulata dalla Società appellante – ivi compreso la dedotta proposta transattiva mai ricevuta e deduce la infondatezza del gravame, chiedendone l’integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento. La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 19.05.2016. Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS, in quanto, oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità, in quanto non sanabile con il reclamo in successiva istanza, della documentazione (ricevute) prodotta dalla reclamante nella presente sede di gravame e già irritualmente prodotta dinanzi alla C.A.E. in violazione dell’art. 25 bis, 5° comma, Reg. LND, come correttamente rilevato dalla C.A.E. medesima. Né alcun rilievo potrebbe spiegare la circostanza delle presunta irregolarità delle notifiche, dal momento che la Sorrento Calcio ha potuto regolarmente controdedurre in primo grado e altrettanto regolarmente impugnare la relativa decisione. Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che la ricevuta di € 1.000,00 prodotta dalla Sorrento Calcio, quand’anche in ipotesi ammissibile, risulterebbe comunque inidonea a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Avagliano, essendo priva dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 30 CGS secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono. Nessun supporto probatorio è stato invece offerto per l’asserito ulteriore pagamento di € 1.500,00. La palese strumentalità ed inconsistenza dell’impugnazione impone ex art. 33, comma 14, CGS, la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore del calciatore Avagliano. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl. Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

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