CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 2/2015 del 23/02/2015 – (richiesta CONI su ultrattività TNAS)

Parere n. 2

Anno 2015

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

composta da

Virginia Zambrano - Presidente

Carlo Bottari - Relatore

Barbara Agostinis

Giovanni Bruno

Pierpaolo Bagnasco - Componenti

ha pronunciato il seguente

 

PARERE 2/2015

 

 

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, prot. n. 0013295/14 del 17 dicembre 2014.

 

LA SEZIONE

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

Vista la richiesta di parere n. 2-2014, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Roberto Fabbricini, in data 17 dicembre u.s., ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;

Visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;

Visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Prof. Carlo Bottari;

 

                                                               FATTO

Viene richiesto di conoscere quale debba essere considerato l’ambito di applicazione dell’art. 65, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva ove statuisce che “le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale e per le quali il termine per l’istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all’Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili”.

In altri termini, se il succitato art. 65, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva sia da interpretarsi alla stregua di una norma transitoria e, come tale, debba essere letto in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, il quale dispone che “al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell’ambito dell’ordinamento federale è pubblicata a far data dal luglio 2014”, oppure se determini in qualche modo una sopravvivenza del Tnas, nel senso che per alcune controversie non altrimenti impugnabili in ambito federale e per le quali il termine di impugnazione sia scaduto in data successiva al 30 giugno 2014 le funzioni del Tnas restano devolute al Collegio di Garanzia che continuerebbe ad operare in funzione di Tnas.

                                                                 DIRITTO

Il Collegio di Garanzia dello Sport è chiamato a rendere un parere ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia sportiva.

La questione posta merita un approfondimento interpretativo, poiché la norma richiamata, l’art. 65, comma 2, del Codice, non appare di chiarissima lettura, anche in considerazione della non completa corrispondenza tra le competenze originariamente spettanti al Tnas ed all’Alta Corte di Giustizia, e quelle che caratterizzano l’esercizio dell’attività giurisdizionale domestica del Collegio di Garanzia dello Sport.

Non pare possa revocarsi in dubbio che la novella legislativa, così come l’avvicendamento che ne è fatalmente conseguito, abbia determinato tre distinti  momenti, rectius, fasi di amministrazione giurisdizionale delle controversie, nitidamente individuabili.

Infatti, secondo il disposto dell’art. 65, comma 2, del Codice, il termine del 30 giugno 2014 deve essere considerato inequivocabilmente quale dies ad quem per il radicamento di procedimenti innanzi al Tnas, a prescindere dalla specifica tipicità dell’origine delle questioni controverse.

Sul punto la norma non appare suscettibile di diverse interpretazioni, poiché il rinnovato modello organizzativo della giustizia sportiva presso il Coni, postulava, evidentemente, l’individuazione di un esatto termine conclusivo per la proponibilità e l’ammissibilità dei ricorsi innanzi al prefato organo arbitrale.

Pertanto, l’ultrattività del Tnas, rispetto al termine individuato tassativamente dalla norma, ha riguardato esclusivamente la conclusione dei procedimenti arbitrali precedentemente radicatisi, nel senso che si è provveduto esclusivamente ad esaurire il contenzioso già incardinato.

Diversamente, con riferimento ai provvedimenti federali impugnabili ratione materiae originariamente innanzi al Tnas, ma pubblicati in data successiva al 1 luglio 2014, è da considerarsi quanto previsto dal ricordato art. 65, comma 2, in combinato disposto con il comma 1, laddove si dispone che “al Collegio di Garanzia dello sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell’ambito dell’ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1 luglio 2014”.

Inoltre, si è dato, ma solo in via esclusivamente transitoria, che i provvedimenti federali impugnati successivamente a quella data, benché rientranti nelle originarie competenze del Tnas, dovessero essere impugnati esclusivamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che ha, evidentemente, continuato nelle more ad agire in funzione di Tnas, atteso il generico termine ordinario di impugnazione di 30 giorni.

Successivamente, si è incontestabilmente perfezionata un’esclusiva ed autonoma competenza del nuovo organo giurisdizionale presso il Coni, il Collegio di Garanzia dello Sport appunto, senza più alcuna superstite e residua attività legittimamente imputabile, o comunque a qualsivoglia titolo riferibile, tanto al Tnas, quanto all’Alta Corte.

Pertanto, l’esatta interpretazione della norma spinge indubbiamente verso la pacifica considerazione della cessazione di ogni attività da parte del Tnas che, oltre ad aver esaurito da tempo tutto il contenzioso precedentemente ivi incardinato, non dispone più di una propria struttura amministrativa di riferimento.

Analogamente, può considerarsi ragionevolmente esaurita, altresì, la provvisoria competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Tnas, che ha amministrato le controversie  ad  esso  devolute,  con  tale  modalità,  solo  relativamente  ai  limitati  casi  di impugnazioni di provvedimenti federali depositate a far data dal 1 luglio 2014.

 

PQM

 Esprime il pare come in motivazione.

Deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2015.

Depositato in Roma, in data 23 febbraio 2015.

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                    F.to Carlo Bottari

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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