CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 4/2018 del 13/04/2018 – (richiesta CONI circa rimedi giurisdizionali esperibili in caso di provvedimento di non ammissione o esclusione da un’Associazione Benemerita)
Parere n. 4
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Amalia Falcone - Relatrice
Giuseppe Albenzio
Marcello Molè
Carmine Volpe - Componenti
ha pronunciato il seguente
PARERE 4/2018
Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE260318173816532PU del 26 marzo 2018.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 4/2018, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 26 marzo 2018, ai sensi dell’art. 12 bis, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
visto l’art. 57, comma 2, lett. c), del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale il Presidente del Collegio di Garanzia assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza, ovvero alle Sezioni Unite;
visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della Sezione Consultiva dell’organo de quo;
esaminati gli atti e udita la Relatrice, Avv. Amalia Falcone.
PREMESSA
Alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI viene richiesto di fornire parere motivato in merito a due quesiti che fedelmente si richiamano:
“ a) quali siano i rimedi giurisdizionali esperibili da un soggetto destinatario di un provvedimento di non ammissione o di esclusione da un’Associazione Benemerita assunto dall’organo politico dell’Associazione medesima per carenza dei requisiti statutari all’uopo previsti ai fini dell’assunzione o del mantenimento della qualifica di socio e se, in particolare, avverso tale provvedimento possa essere ipotizzata la competenza degli organi di disciplina (rectius, di giustizia) dell'Associazione, per quanto ad essi sia statutariamente assegnata la competenza esclusiva su questioni di ordine disciplinare, tenuto peraltro conto che di norma gli statuti di tali Associazioni contemplano sia l'istituto del vincolo di giustizia, sia la cosiddetta clausola compromissoria, in base alla quale le parti esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere e che non rientri nella normale competenza degli organi di disciplina (rectius, di giustizia); b) se, ed eventualmente in che termini, sia comunque ipotizzabile in subiecta materia la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI”.
In particolare, il quesito nasce da un evidente problema di coordinamento tra norme, in seguito meglio individuate, stante il fatto che né lo Statuto del CONI (norma sovraordinata) né il Codice della Giustizia Sportiva richiamano la possibilità di prevedere il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, contemplata, di converso, dal Regolamento delle Associazioni Benemerite, approvato in data 4 maggio 2016 dal CONI, che, all’art. 4, comma 3, stabilisce che "Gli Statuti delle Associazioni Benemerite, in riferimento alle controversie per le quali si sono esauriti i gradi interni di giudizio, devono prevedere il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-bis dello Statuto del CONI".
L'art. 12, comma 2, dello Statuto del CONI, infatti, statuisce che il sistema di Giustizia Sportiva del CONI imperniato, da una parte, sulla Procura Generale dello Sport e, dall'altra, sul Collegio di Garanzia dello Sport, «si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva».
Anche l'art. 1, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI stabilisce, altresì, che le disposizioni in esso contenute regolano l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate.
Alla Sezione Consultiva è richiesto, quindi, di esprimere un parere in merito ai quesiti sopra indicati, tenendo, appunto, conto di tali disposizioni normative e soprattutto alla luce di una lettura coordinata con le circostanze individuate all’art. 4, comma 3, del Regolamento ora richiamato.
DIRITTO
La risposta ai quesiti, come specificatamente posti, presuppone un necessario richiamo alla natura delle Associazioni Benemerite, in combinato disposto con il principio di gerarchia delle fonti interne, Statuto e Regolamento della Associazione ANAOAI, ed esterne, Statuto CONI e Regolamento delle Associazioni Benemerite CONI.
Le Associazioni Benemerite sono Associazioni Sportive senza fini di lucro che svolgono attività e promuovono iniziative di rilevanza sociale le quali abbiano lo scopo di promuovere e diffondere i valori dello sport, nonché effettuare o sostenere la formazione e la ricerca in materia di sport e dei relativi profili sociali, giuridici ed economici. Le Associazioni Benemerite sono costituite da soci tesserati che svolgono le attività e le iniziative di cui al primo comma. Le Associazioni Benemerite sono rette da norme statutarie e regolamentari, in conformità all'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e sono ispirate al principio democratico. Le Associazioni Benemerite, inoltre, svolgono tutte le attività e le iniziative di cui al primo comma, in conformità con i principi del CIO e nel rispetto delle deliberazioni del CONI nonché, per le relative competenze, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alle Associazioni Benemerite è riconosciuta l'autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza diretta del CONI1.
Le Associazioni Benemerite si distinguono, pertanto, quanto alla natura giuridica, oltre che dalle Federazioni Sportive Nazionali2, anche dalle Discipline Sportive Associate3 e dagli Enti di Promozione Sportiva. Infatti, le Federazioni sono associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, federate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e le Discipline sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituite dalle associazioni e società sportive e, nei singoli casi previsti dagli Statuti in relazione alla particolare attività, anche dai singoli tesserati. Sono riconosciute, inoltre, ai fini sportivi, in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale (non riconosciute già a livello nazionale), che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI - NADO. Il loro Statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità4.
Ciò basterebbe, in via generale e per il combinato disposto di cui - per un verso - all’art. 12, comma 2, dello Statuto CONI (che statuisce che il sistema di Giustizia Sportiva del CONI, imperniato, da una parte, sulla Procura Generale dello Sport e, dall'altra, sul Collegio di Garanzia dello Sport, «si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva»), e - per l’altro - all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (secondo cui le disposizioni in esso contenute regolano l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate), ad escludere l’estensione tout court del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport da parte delle Associazioni Benemerite.
Peraltro, proprio lo Statuto della Associazione Benemerita ANAOAI, in particolare, oltre a richiamare quanto sopra, all’art. 1, comma 4, stabilisce che l’Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari, in armonia con i principi fondamentali, con l’art. 30 dello Statuto del CONI e con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico della partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità5.
E’ evidente, quindi, che la Associazione Benemerita, nell’ambito della propria attività interna e di organizzazione, debba ispirarsi (come in effetti si ispira) ai principi sovraordinati stabiliti dal CONI.
Tra questi si inseriscono, inevitabilmente, il dettato di cui all’art. 12, comma 2, dello Statuto del CONI e l’art. 1 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
***
Fatta questa necessaria premessa - da cui si evincerebbe la non riconducibilità delle Associazioni Benemerite tra i soggetti giuridici per i quali è prevista l’applicazione integrale del sistema di Giustizia Sportiva del CONI6, e quindi la connessa possibilità di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport - prima di procedere alla lettura del primo quesito, sub lettera a), è doveroso chiarire, in via meramente preliminare, se la fattispecie di cui si discorre - ovvero un provvedimento di non ammissione o di esclusione da un’Associazione Benemerita assunto dall’organo politico dell’Associazione medesima per carenza dei requisiti statutari all’uopo previsti ai fini dell’assunzione o del mantenimento della qualifica di socio - possa o meno qualificarsi questione di ordine disciplinare. La questione investe la presenza, nello Statuto ANAOAI, della previsione, chiara e puntuale, di cui all’art. 17, rubricato “Clausola compromissoria – Collegio Arbitrale”, secondo cui “I soci dell’ANAOAI esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall’attività associativa che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella normale competenza degli Organi di Disciplina” .
Gli Organi di Giustizia Sportiva della Associazione Benemerita in esame sono, ex art. 15 e 16 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri, il quale costituisce Organo di giustizia di primo grado e la Commissione di Appello, che costituisce Organo di giustizia di secondo grado.
Il Regolamento Organico della Associazione Benemerita7, al titolo III, art. 36 e segg., disciplina, dal canto suo, i provvedimenti disciplinari (censura, ammenda, sospensione e radiazione) ed i comportamenti c.d. sanzionabili. In particolare la censura, che consiste in una dichiarazione motivata di biasimo, è inflitta per trasgressioni lievi ai doveri sociali. L’ammenda viene comminata solo nei confronti delle Sezioni che si rendano inadempienti agli obblighi sociali ed alle disposizioni degli Organi dell’Associazione. La sospensione è applicata per fatti che ledono la reputazione del Socio e compromettano la sua appartenenza all’Associazione in relazione ai principi istituzionali della stessa. La radiazione viene comminata per continuata cattiva condotta morale, oppure a seguito di sentenza di condanna definitiva per motivi ritenuti incompatibili con l’appartenenza all’Associazione, oppure per un comportamento che leda gravemente l’immagine dell’Associazione e dei suoi Soci e/o che sia assolutamente incompatibile con lo spirito dello Statuto sociale.
I provvedimenti disciplinari, ora richiamati, sono comminati in primo grado dal Collegio dei Probiviri. Avverso i provvedimenti comminati da detto Collegio il Socio può ricorrere alla Commissione d’Appello, entrambi Organi di disciplina.
E’ di tutta evidenza che il caso che qui ci occupa, ai fini della soluzione al primo quesito come formulato (provvedimento di non ammissione o di esclusione da un’Associazione Benemerita assunto dall’organo politico dell’Associazione medesima per carenza dei requisiti statutari), non rientra tra quelli sottoposti al vincolo di giustizia e, pertanto, deve essere rimesso al giudizio arbitrale (c.d. clausola compromissoria).
Da tale inter prestazione deriva la logica conseguenzialità che l’unico rimedio esperibile dal soggetto destinatario di tale provvedimento di non ammissione o di esclusione da una Associazione Benemerita, per carenza di requisiti statutari, sia il ricorso al Collegio Arbitrale.
***
Quanto al quesito sub lettera b), ovvero se, ed eventualmente in che termini, sia comunque ipotizzabile in subiecta materia la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, si rende opportuna una ulteriore considerazione.
In primis è evidente che proprio l’art. 4, comma 3, del Regolamento delle Associazioni Benemerite, nello stabilire che "Gli Statuti delle Associazioni Benemerite, in riferimento alle controversie per le quali si sono esauriti i gradi interni di giudizio, devono prevedere il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-bis dello Statuto del CONI", individua due imprescindibili corollari che assurgono a condizioni di accesso al Collegio di Garanzia:
a) Previsione, negli Statuti delle Associazioni Benemerite, di poter ricorrere al Collegio di Garanzia esauriti i gradi interni di giudizio;
b) Esaurimento di tutti i gradi interni di giudizio delle Associazioni Benemerite.
Lo Statuto della Associazione Benemerita ANAOAI, invece, non prevede il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport quale rimedio esperibile una volta esauriti i gradi di giudizio interni: ciò costituisce, inevitabilmente ed allo stato, una prima condizione di preclusione che inibisce alla Associazione de qua qualunque ulteriore prosieguo di giudizio davanti il Collegio di Garanzia. Ed ancora, anche qualora siffatta previsione fosse stata inserita nello Statuto della Associazione
Benemerita, poiché nella fattispecie specifica l’unico rimedio giurisdizionale interno esperibile è quello al Collegio Arbitrale, se ne deduce che siffatta eventualità a nulla sarebbe, comunque, servita, se non altro per il venir meno di quella seconda condizione di cui si diceva, rappresentata dal necessario esaurimento dei gradi di giudizio (vincolo di giustizia).
PQM
Si rende il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2018.
Il Presidente La Relatrice
F.to Virginia Zambrano F.to Amalia Falcone
Depositato in Roma, in data 18 aprile 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
- 1 Art. 1, Regolamento delle Associazioni Benemerite, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1553 del 4 maggio 2016.
- 2 Statuto CONI, adottato dal Consiglio Nazionale l’11 giugno 2014, art. 20.
- 3 Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle DSA, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1494 del 13/11/2013.
- 4 Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014.
- 5 Art. 30, Statuto del CONI – Associazioni benemerite 1. Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni benemerite. 2. Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale, scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli.
- 6 Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono prevedere l’autonomia di bilancio e l’assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità. 3-bis. La Giunta Nazionale, nell’approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto delle Associazioni benemerite, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Associazioni, entro novanta giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto si intende approvato. Qualora le Associazioni benemerite non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale, nei casi più gravi, la revoca del
riconoscimento. 3-ter. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Associazioni benemerite.
7 Che, giova qui richiamare, «si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai
rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva».
8 Il Regolamento Organico della ANAOAI è stato approvato il 15 maggio 2010 e modificato parzialmente il 13 aprile 2015.
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