CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 4/2019 del 30/09/2019 – (RICORSO EX ART. 7, COMMA 5, LETT. N, STATUTO CONI – U.S. CAMPLI – FIP)

Parere n. 4

 

Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

Composta da

Virginia Zambrano - Presidente

Pierpaolo Bagnasco - Relatore

Barbara Agostinis

Giovanni Bruno

Amalia Falcone - Componenti

Ha pronunciato il seguente

                                                                                                            PARERE N. 4/2019

 

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 6/2019, presentata, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE070819125226340PU del 7 agosto 2019.

 

 La Sezione

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

vista la richiesta di parere n. 6/2019, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 7 agosto 2019 (prot. n. CE070819125226340PU), ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI;

visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dellorgano de quo;

esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Pierpaolo Bagnasco;

 

 

Premesse

 

 

La Giunta Nazionale del CONI ha richiesto, tramite il Segretario Generale, che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto del CONI riguardo il ricorso presentato dalla Società U.S. Campli BASKET 1957 s.s.r.l.nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso la delibera del Consiglio Federale n. 70/2019 del 16 luglio 2019, con la quale è stata disposta la revoca della affiliazione della società ricorrente.

La vicenda che ha comportato l’emissione del provvedimento sanzionatorio da parte del Consiglio Federale trae origine dalla vertenza promossa dinanzi alla Commissione Vertenze Arbitrali dal sig. Pietro Millina (allenatore), il quale ha ottenuto l’ingiunzione di pagamento in proprio favore, e nei confronti dell’odierna ricorrente, della somma di € 28.300,00, oltre spese.

Sull’abbrivio di tale premessa, la sociericorrente ricostruisce l’iter della controversia che, a suo dire, si sarebbe conclusa con l’estinzione dell’obbligazione di pagamento in data 28 giugno 2019 (e cioè entro il termine perentorio del 30 giugno previsto dalla norma e richiamato nell’ingiunzione della Commissione Vertenze Arbitrali) e non oltre detto termine, e precisamente il successivo 2 luglio, come ritenuto dal Consiglio Federale.

 

Diritto

 

 

Al fine di rendere il richiesto parere è necessario innanzitutto rammentare come, ai sensi dell’art. 139 del Regolamento Organico della F.I.P. (morosità delle società), sia espressamente previsto che in ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dellanno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio Federale provvederà a revocare laffiliazione alla società morosa con effetto decorrente dal termine del campionato in corso al momento del provvedimento e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.

Si tratta di una previsione che conclude l’iter sanzionatorio concernente la morosità di una società, punendo con la grave sanzione della revoca dellaffiliazione il mancato adempimento dell’obbligo di pagamento nel termine ultimo di conclusione del campionato in corso, individuato nel 30 giugno 2019.

Se dunque, da un lato, non appare potersi dubitare dal tenore letterale dell’articolo 139 che tale termine assuma un valore perentorio, dall’altro si consente alla società di provare, anche in assenza di una dichiarazione liberatoria inviata tempestivamente, l’effettiva estinzione del debito nel termine ultimo, prova che, convenendo con la valutazione effettuata dal Consiglio Federale, non appare essere stata fornita.

E’ del tutto evidente, infatti, e non è sfuggito al Consiglio Federale, il tenore contrastante tra la dichiarazione liberatoria del Millina del 28 giugno 2019, nella quale questi dichiara di avere ricevuto la somma di € 28.000,00 (si noti, comunque, somma inferiore all’importo effettivamente dovuto e corrisposta attraverso un assegno bancario privo di data), e l’atto di transazione sottoscritto dalle parti con i rispettivi legali il 2 luglio 2019, nel quale espressamente si conviene che il pagamento del debito sarà effettuato in due rate, la prima scadente il successivo 30 luglio e la seconda il 31 dicembre 2021, a distanza di oltre due anni.

Dichiarazione liberatoria che, come anche messo bene in evidenza sia dal Consiglio Federale che nel precedente provvedimento della Commissione Vertenze Arbitrali, viene artatamente strumentalizzata dalle parti ai soli fini di consentire l’iscrizione ai campionati federali senza che la stessa comprovi l’effettivo adempimento dell’obbligazione che, alla data del 2 luglio 2019, ancora non vi era stato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Collegio ritiene di dover convenire sulla deliberazione assunta dal Consiglio Federale in data 16 luglio 2019, con conseguente conferma della revoca dell’affiliazione della società U.S. Campli Basket 1957 s.s.r.l..

PQM

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2019.

 

 

 

Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                                 F.to Pierpaolo Bagnasco

 

 

Depositato in Roma, in data 30 settembre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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