CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 5/2019 del 30/09/2019 – (ricorso ex art: 7, comma 5, LETT. N, STATUTO CONI – BASKET SARNO-FIP)
Parere n. 5
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
Composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Pierpaolo Bagnasco - Relatore
Barbara Agostinis
Giovanni Bruno
Amalia Falcone - Componenti
Ha pronunciato il seguente
PARERE N. 5/2019
Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 7/2019, presentata, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE030919131926733PU del 2 settembre 2019.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 7/2019, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 2 settembre 2019 (prot. n. CE030919131926733PU), ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI;
visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;
esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Pierpaolo Bagnasco;
Premesse
La Giunta Nazionale del CONI ha richiesto, tramite il Segretario Generale, che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto del CONI riguardo il ricorso presentato dalla Società “A. Dil. Basket Sarno” nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso la delibera del Consiglio Federale del 16 luglio 2019, con la quale è stata disposta la revoca della affiliazione della società ricorrente.
La vicenda che ha comportato l’emissione del provvedimento sanzionatorio da parte del Consiglio Federale trae origine dalla vertenza promossa dinanzi alla Commissione Vertenze Arbitrali dal sig. Vidak Razic (allenatore), il quale ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento in proprio favore e nei confronti dell’odierna ricorrente.
Tale situazione debitoria, non sanata tempestivamente, aveva già provocato la penalizzazione di un punto nel corso del campionato 2018/2019 e, risultando ancora in essere successivamente alla conclusione dell’anno sportivo (30 giugno 2019), aveva comportato l’emissione da parte del Consiglio Federale della delibera di revoca dell’affiliazione della società asseritamente morosa. Lamenta la ricorrente che in realtà tale posizione debitoria era stata estinta precedentemente al termine del 30 giugno e all’uopo allega al ricorso dichiarazione del creditore attestante l’avvenuto pagamento; dichiarazione che, però, non è resa sul modello predisposto dalla Federazione. Aggiunge, inoltre, la ricorrente, che l’utilizzo di detto modello e il suo successivo invio sarebbe stato onere del creditore e non certamente del debitore, così che non si poteva certo imputargli la responsabilità dell’omissione.
Diritto
La doglianza non appare condivisibile e meritevole di accoglimento.
Deve, innanzitutto, essere rilevato come, al momento dell’emissione del provvedimento di revoca dell’affiliazione, il Consiglio Federale abbia legittimamente deliberato sia sotto il profilo procedimentale che riguardo il merito.
Non può, infatti, convenirsi con la ricorrente, laddove lamenta la mancanza di un contraddittorio precedente all’irrogazione della sanzione; tale ulteriore incombente non è assolutamente previsto dal Regolamento e, d’altra parte, la Società doveva essere già ben consapevole delle conseguenze derivanti dalla mancata dimostrazione dell’adempimento, stante la chiara indicazione in tal senso contenuta nel precedente atto del Consiglio Federale.
A ciò si aggiunga che l’invio dell’apposito modello di liberatoria predisposto dalla Federazione è onere proprio del debitore, parte che evidentemente ne ha interesse, al fine di evitare le conseguenze sanzionatorie, così come espressamente previsto dall’art. 72 del Regolamento Organico, che recita “la parte soccombente è tenuta a comunicare alla Segreteria della CVA l’avvenuto adempimento comprovandolo con idonea dichiarazione della parte creditrice”.
Ciò premesso, non vi è dubbio che, anche sotto il profilo del merito, il Consiglio abbia correttamente valutato: è pacifico, infatti, che alla data del 30 giugno 2019 e anche successivamente a tale data, prima, cioè, della delibera di revoca dell’affiliazione, la Società avesse omesso di inviare la documentazione attestante l’avvenuto adempimento dell’obbligazione.
Resta a questo punto da valutare se la ricorrente possa, in sede di ricorso, provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione nei termini, atteso che solo dinanzi alla Giunta Nazionale fornisce una dichiarazione liberatoria del creditore, seppure non utilizzando il modello federale.
Come è noto, la Giunta Nazionale del CONI, tra le sue funzioni, esercita il controllo sulle Federazioni e, quale esplicitazione di questo suo potere, decide sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di revoca dell’affiliazione.
Ciò sta a significare che spetta alla Giunta giudicare se il provvedimento è stato legittimamente assunto sulla base degli elementi anche probatori forniti dalla parte e non anche sostituirsi all’Organo federale nella valutazione di prove precedentemente mai prodotte.
Pertanto, non potendosi dubitare che il Consiglio abbia legittimamente assunto il provvedimento di revoca, ai sensi dell’art. 139 del Regolamento Organico, e appalesandosi del tutto incoferenti le prove solo in questa sede prodotte e le argomentazioni come sopra riassunte, addotte dalla ricorrente, volte a dimostrare l’illegittimità dell’atto, questo Collegio esprime parere di rigetto del ricorso, con conseguente conferma della revoca dell’affiliazione della società A. Dil. Basket Sarno.
PQM
Si rilascia il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Virginia Zambrano F.to Pierpaolo Bagnasco
Depositato in Roma, in data 30 settembre 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face