CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 7/2017 del 06/11/2017 – (su richiesta FPI)

Parere n. 7

Anno 2017

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

composta da

Virginia Zambrano - Presidente

Giuseppe Albenzio - Relatore

Barbara Agostinis

Pierpaolo Bagnasco

Amalia Falcone - Componenti

ha pronunciato il seguente

PARERE 7/2017

 

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, prot. n. CE130917161911723PU del 13 settembre 2017.

La Sezione

Visti i decreti di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014 e prot. n. 000259/15 del 5 giugno 2015;

vista la richiesta di parere n. 8/2017, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Roberto Fabbricini, in data 13 settembre 2017, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;

visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;

 

visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Giuseppe Albenzio, ha rilasciato il seguente

 

PARERE

 

                                                        Premesso in fatto

 

Il Segretario Generale della Federazione Pugilistica Italiana-FPI ha chiesto, per il tramite del Segretario Generale del CONI, parere sui seguenti quesiti:

i) Se il tesserato che riceva una sanzione disciplinare debba mantenere costantemente attivo per tutta la durata della sanzione stessa e senza soluzioni di continuità il rapporto di tesseramento con la Federazione o meno;

ii) se in difetto di quanto previsto dal punto (i) (anche per breve periodo), debba comminarsi il predetto divieto di appartenenza all’ordinamento sportivo per i successivi dieci anni;

iii) se il divieto di appartenenza all’ordinamento sportivo abbia natura amministrativa (e possa quindi essere rilevato dall’organo esecutivo della Federazione così che la Segreteria Federale si occupi di emettere un’attestazione/provvedimento in tal senso) o necessiti piuttosto di una pronuncia degli organi di giustizia federale in sede disciplinare;

iv) come deve interpretarsi la dizione secondo la quale un nuovo tesseramento è subordinato all’esecuzione della sanzione irrogata. Sul punto, sembra che senza un nuovo tesseramento sia impossibile dar seguito all’esecuzione di una precedente sanzione, posto che proprio la “vigenza” di un tesseramento risulta quale presupposto per detta esecuzione.

Le disposizioni di riferimento per la soluzione della problematica sollevata dalla FPI sono:

- l’art. 12 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate: “Il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata”;

- l’art. 8, commi 5 e 6, dello Statuto della FPI, di identico tenore dell’art. 12;

- l’art. 15 dello Statuto della FPI: “1. Il tesseramento è annuale e le procedure e le modalità per ottenerlo sono demandate al Regolamento Organico. 2. Il tesseramento cessa …”

- l’art. 45, comma 3, del Regolamento Organico della FPI: “Possono presentare domanda di primo tesseramento e di rinnovo, per la stagione sportiva in corso, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i soggetti di cui ai presedenti commi. Nel caso di rinnovo valgono le modalità indicate nei regolamenti di settore e nelle apposite circolari di affiliazione e tesseramento….”

In sostanza si chiede a questa Sezione Consultiva di chiarire, anche superando apparenti disomogeneità fra i vari testi normativi, se sia possibile iscriversi nuovamente alla Federazione una volta che il rapporto di tesseramento sia cessato (per qualunque ragione, quali dimissioni o mancato rinnovo) prima che la sanzione irrogata all’istante sia stata scontata e che incidenza ha sull’eventuale re-iscrizione la sanzione generale di cui all’art. 12 dei Principi Fondamentali.

Diritto

 

In ordine alla problematica testé riassunta, la Sezione osserva che la sanzione generale comminata dall’art. 12 dei Principi Generali CONI ha la sua ratio nella necessità di assicurare il rispetto dell’obbligo di ogni iscritto ad una Federazione sportiva di osservarne le disposizioni e di comportarsi con lealtà, rettitudine e correttezza in tutte le azioni che sono connesse alla sua appartenenza alla Federazione (in tal senso, si veda l’art. 54 - Norme di comportamento del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, il cui comma 1 così recita: “Gli affiliati e i tesserati della devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva”).

Le sanzioni previste dagli strumenti normativi delle Federazioni e del CONI contribuiscono ad assicurare il rispetto degli obblighi degli iscritti e, ovviamente, quelle irrogate devono essere scontate; peraltro, da un lato, l’esecuzione delle sanzioni presuppone di normala permanenza dentro le Federazioni e, dall’altro lato, l’iscrizione alle stesse è soggetta alla volontà dell’iscritto che può dimettersi o non rinnovarla alla scadenza periodica (lo Statuto FPI prevede, all’art. 15, che il tesseramento ha durata annuale), così da rendere impossibile l’esecuzione di quelle sanzioni che presuppongono la permanenza del tesseramento per la loro completa esecuzione (in particolare, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, la sanzione della sospensione, laddove la censura e la diffida si esauriscono in un solo atto e l’ammenda è sempre eseguibile, mentre la radiazione è definitiva).

Allorché si verifica l’evenienza di cui sopra (sottrazione volontaria all’esecuzione della sanzione) scatta il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni, ai sensi del citato art. 12 Principi Generali; alla scadenza dei dieci anni, peraltro, non si può non consentire il nuovo tesseramento, trattandosi di sanzione diversa dalla radiazione (che ha effetti definitivi).

La condizione posta dall’ultimo periodo del citato art. 12 (“Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata”) va, a parere della Sezione, intesa nel senso che il primo tesseramento dopo il decorso dei dieci anni di allontanamento è consentito a condizione che la sanzione a suo tempo irrogata sia stata eseguita (in particolare, per l’ammenda, che sia stata pagata) ovvero al fine di scontare la sanzione a suo tempo comminata al richiedente l’iscrizione (in particolare, la sospensione); una volta scontata la sanzione, il tesseramento proseguirà secondo norma.

In conclusione, ai quesiti posti dalla FPI si può rispondere nei seguenti termini:

i) il tesserato che riceva una sanzione disciplinare non è obbligato a mantenere attivo il rapporto di tesseramento;

ii) qualora il rapporto di tesseramento venga meno per volontà dell’iscritto prima che l’intera sanzione sia eseguita, scatta il divieto di appartenenza all’ordinamento sportivo per dieci anni;

iii) la sanzione generale imposta dall’art. 12 dei Principi Generali del CONI deve essere rilevata ed applicata  dall’organo  esecutivo della Federazione (v. art. 12  Principi Generali CONI e art. 8, commi 4 e 5, dello Statuto FPI); resta salva la facoltà di accesso agli organi della Giustizia Sportiva da parte del tesserato;

iv) il nuovo tesseramento (dopo la sospensione decennale) da parte dell’iscritto che non abbia ancora scontato interamente la sanzione della sospensione deve essere consentito al fine di scontare la stessa ovvero a condizione che la sanzione pecuniaria sia pagata.

 

PQM

 

 

Si rende il presente parere.

 

Deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                      F.to Giuseppe Albenzio

 

Depositato in Roma, in data 6 novembre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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