CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21 del 27/03/2017 – Mario Bruno Di Paolo/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri

          Decisione n. 21

Anno 2017

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

 

Il Collegio composto dai sigg.ri:

Attilio Zimatore - Presidente

Ferruccio Auletta

Maurizio Benincasa

Oreste Michele Fasano

Silvio Martuccelli Relatore

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2016 sul ricorso presentato in data 14 novembre 2016 da:

  • Bruno Mario DI PAOLO, nato a Carpineto Sinello (CH) l’8 giugno 1956, residente in Chieti, Via Arniense n. 126, rappresentato e difeso come  da procura in calce al ricorso dall’avv. Massimo Costantini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L’Aquila, via G. Carducci n. 30,

 

 contro

  • A.I.A. Associazione Italiana Arbitri con sede in Roma, via Campania n. 47, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58,

per l’annullamento della decisione n. 8 del 14 ottobre 2016 assunta dalla Commissione di Disciplina d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri, con la quale la stessa ha rigettato il ricorso per revisione promosso dal sig. Di Paolo contro il provvedimento disciplinare del ritiro tessera adottato dalla Commissione di Disciplina Nazionale (CDN) con delibera n. 27 del 23 febbraio 2015, confermato dalla Commissione di Disciplina d’Appello con delibera n. 44 del 20 maggio 2015; 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

uditi, nell’udienza del 21 dicembre 2016, l’avv. Costantini per il ricorrente, nonché gli avv.ti Mazzarelli e Medugno per la resistente; 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Silvio Martuccelli.

 

          Ritenuto in fatto

 

A. Con atto di deferimento in data 24 novembre 2014, la Procura Arbitrale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri ha promosso dinanzi alla Commissione di Disciplina Nazionale azione disciplinare nei confronti del sig. Bruno Mario Di Paolo, ex Presidente della Sezione di Chieti (all'epoca dei fatti già sottoposto a sospensione), per la violazione dell'art. 23, quarto comma, dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), b), c), e dell'art. 54, secondo comma, del Regolamento dell'AIA, nonché degli artt. 5 e 6.1, penultimo comma, del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA:

a) per aver partecipato, nonostante lo stato di sospensione dal 5.02.2014 al 4.10.2014, all’assemblea sezionale ordinaria biennale tenutasi presso la Sezione di Chieti in data 13 giugno 2014; 2. per aver richiesto, pur non essendo legittimato in quanto privo del diritto di voto, al Presidente dell’assemblea di riportare a verbale le parole esatte degli interventi nel corso dei quali sarebbero state pronunciale parole denigratorie nei suoi confronti, assumendo nella circostanza un comportamento non regolamentare derivante dalla posizione di sospeso a seguito di precedente procedimento disciplinare; 3. per aver rivolto nella parte finale dell'assemblea all’A.A. Giulio Basile, Sezione Chieti, ad alta voce e con tono minaccioso, la frase ‘Tu hai parlato male di me ed io ho due/tre testimoni. Ora vedi che ti succede, tanto ottobre arriva presto’; 4. per aver dato, a seguito del richiamo del Presidente dell’assemblea ad un atteggiamento più corretto, un pugno sul tavolo della presidenza, pronunciando la frase ‘Tu devi scrivere quello che dico io, non quello che dici tu! Se Io fai ti assumi tu la responsabilità di quello che scrivi e vediamo quello che succede!’; 5. per avere nei giorni successivi all'assemblea sezionale biennale esercitato pressioni, in luoghi non istituzionali, nei confronti degli associali a. e. Nicola di Giambattista e a. e. Emanuele Varanese per costringerli a rilasciare dichiarazioni a lui favorevoli”.

B. Con delibera n. 27 del 23 febbraio 2015, la Commissione di Disciplina Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare in ordine a tutti gli addebiti contestati, infliggeva all’incolpato la sanzione del ritiro tessera.

C. Avverso tale decisione l’odierno ricorrente presentava appello; gravame successivamente dichiarato inammissibile dalla Commissione di Disciplina d'Appello con provvedimento del 20 maggio 2015.

D. Successivamente, con ricorso datato 14 novembre 2016, il sig. Di Paolo proponeva ricorso per revisione della delibera sanzionatoria, ai sensi dell’art. 13 delle Norme di Disciplina, producendo nuovi elementi probatori. Con decisione n. 8 del 14 ottobre 2016, la Commissione di Disciplina d'Appello (in diversa composizione) rigettava tale ricorso.

E. Il sig. Di Paolo ha quindi sottoposto a gravame tale decisione dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. chiedendo di annullare la statuizione impugnata, delibera distinta al n. 008 in data 14.10.2016 dalla Commissione di Disciplina d’Appello presso la Federazione Italiana Gioco CalcioAssociazione Italiana Arbitri, e disporre ogni necessario e conseguenziale provvedimento, segnatamente annullare la sanzione del ritiro della tessera in favore del Sig. Mario Bruno Di Paolo. Con il favore delle spese”.

Riferisce il ricorrente che, durante il periodo  in cui egli risultava sospeso a causa di  una precedente sanzione disciplinare, si era svolta l’assemblea sezionale ordinaria biennale della Sezione Arbitri di Chieti. In tale seduta, tenutasi in data 13 giugno 2014 e avente ad oggetto l'approvazione della Relazione Organizzativa e Finanziaria (R.O.F) nonché l'elezione di due membri del Collegio dei Revisori, taluni dei presenti – in assenza del sig. Di Paoloavrebbero svolto alcune considerazioni e contestazioni sull'operato di quest’ultimo, già Presidente della Sezione dell'A.I.A. di Chieti.

Riferisce, inoltre, il ricorrente che, avvisato in tempo reale del discredito gettato sul suo operato, egli è intervenuto nell'assemblea (alla quale, in quanto sospeso, poteva presenziare ma non votare) chiedendo spiegazioni sulle affermazioni rese in merito alle modalità di svolgimento del suo incarico, esigendo anche di conoscere chi effettivamente avesse proferito simili espressioni al fine di denigrarne l’operato.

Il ricorrente rileva, altresì, come vi siano alcune significative differenze tra il contenuto del brogliaccio manoscritto nel corso dell’assemblea e quello riportato, solo successivamente e a distanza di tempo dalla riunione, nel verbale dattiloscritto. In particolare, con specifico riferimento alla dinamica dei fatti relativi al suo intervento in assemblea, vi sarebbe una profonda divergenza tra il testo del verbale manoscritto e quello del verbale dattiloscritto che, al contrario del primo, include circostanze che non si sarebbero mai effettivamente verificate in sede assembleare.

A sostegno di tali assunti il ricorrente produce diversi documenti, in aggiunta ai due verbali sopra citati, quali le dichiarazioni spontanee rese in data 8 settembre 2014 dal sig. Gerardo Boffa, il verbale di sommarie informazioni redatto in data 26 marzo 2015 a seguito dell'audizione del sig. Simone De Nicola, la dichiarazione spontanea sottoscritta dal sig. Marco Castellano in data 8 settembre 2014, le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dai sigg.ri Terench Pellegrini, in data 25 marzo 2015, e Antonello Di Carlo, in data 19 febbraio 2015, nonché la testimonianza in sede di audizione presso la Procura Arbitrale del sig. Giulio Basile, in data 23 settembre 2014.

Il ricorrente ha quindi affidato la propria impugnazione ai seguenti motivi: (i) violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 del Regolamento A.I.A.; (ii) violazione e falsa applicazione dell'articolo 27 della Costituzione e dell'articolo 13 delle norme di disciplina; (iii) violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 del Regolamento A.I.A.; violazione del principio di proporzionalità; (iv) omessa motivazione circa uno dei punti decisivi della controversia.

F. Si è costituita l’A.I.A. chiedendo il rigetto del ricorso.

          Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il sig. Di Paolo ha censurato l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Costituzione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del Regolamento A.I.A. Lamenta il ricorrente che tutte le contestazioni rivoltegli non sarebbero state correttamente accertate e provate dalla competente Procura Arbitrale, la quale avrebbe svolto le proprie indagini violando il diritto di difesa dell’incolpato.

Con il terzo motivo di ricorso, il sig. Di Paolo ha, altresì, censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe in concreto comminato una sanzione non proporzionata alle violazioni comportamentali accertate, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del Regolamento A.I.A.

I predetti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto inammissibili per le medesime ragioni.

Come evidenziato dalla difesa dell’A.I.A., infatti, le doglianze volte a sindacare l’operato della Procura Arbitrale e la proporzionalità della misura sanzionatoria inflitta dai giudici di merito avrebbero dovuto essere proposte attraverso specifici motivi di appello avverso la delibera di primo grado della Commissione Nazionale, nei termini e nei modi previsti dal Regolamento A.I.A., e non possono quindi trovare ingresso nel presente giudizio, che ha un oggetto più circoscritto e, in particolare, limitato esclusivamente al sindacato di legittimità sulla pronuncia che ha definito il giudizio di revisione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il sig. Di Paolo ha poi censurato la decisione impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della Cost. e dell'art. 13 delle norme di disciplina A.I.A., nella parte in cui la Commissione di Disciplina d’Appello ha ritenuto che non sussistessero prove sopravvenute valutabili nell’àmbito del giudizio di revisione.

Il motivo merita di essere accolto.

Al riguardo, occorre richiamare l’art. 13 delle norme di disciplina A.I.A., rubricato “Il giudizio di revisione”, il cui primo comma stabilisce che: Nel caso in cui risulti inoppugnabilmente provato da altro giudizio o da confessione scritta di un associato che una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado è stata viziata da prove false ovvero che siano sopravvenut[i] in ordine al caso deciso da tale delibera nuovi elementi di prova che, da soli o uniti a quelli già esaminati, rendano evidente la necessità di una nuova decisione, l’associato che sia stato riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare comportante una sanzione disciplinare di sospensione superiore ad un anno o di ritiro tessera può proporre alla Commissione di disciplina di appello un ricorso scritto per revisione, da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R., comunicata in copia alla Procura arbitrale, entro e non oltre il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della delibera impugnata”.

La norma, per ciò che qui più rileva, consente la proposizione del giudizio di revisione nel caso in cui risulti che una delibera definitiva, comportante sanzioni di particolare gravità, sia stata viziata da prove false ovvero nel caso in cui siano sopravvenuti nuovi elementi di prova, che rendano palese l’esigenza di una nuova decisione, in riforma della precedente. Essa, quindi, richiama nell’àmbito della giustizia sportiva il rimedio processuale di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p., ossia il giudizio di revisione di sentenze o decreti penali di condanna, e quello di cui all’art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c., ossia l’impugnazione straordinaria con cui, all’esito di un giudizio a duplice fase rescindente e rescissoria, è possibile ottenere la revocazione della sentenza civile e una nuova decisione nel merito. E ciò nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione della sentenza, emergano nuovi fatti rilevanti, che impongano una riforma della decisione già adottata. In altri termini, l’ordinamento giuridico riconosce, in via generale, che l’esigenza di stabilità della decisione debba cedere dinanzi alla erroneità o sproporzionalità della stessa, quando queste sono rese palesi dalla falsità delle prove poste a fondamento della decisione impugnata ovvero dall’emersione di nuovi fatti il cui esame avrebbe portato ad assumere una diversa decisione.

Anche nell’ambito del diritto sportivo, la possibilità di ottenere la revisione della delibera disciplinare risponde all’esigenza di apprestare un rimedio allorché un giudizioanche se già conclusosi con una decisione non suscettibile di ulteriore impugnazione – si manifesti palesemente viziato da un accertamento del fatto fondato su elementi ingannevoli o fuorvianti, in quanto falsificati, artefatti, contraffatti, manipolati ovvero semplicemente incompleti, che  ne hanno condizionato il corso verso esiti non corretti. Non si tratta di interpretare nuovamente i medesimi fatti e di ricondurre ad essi nuove e diverse conseguenze; si tratta, bensì, di accertare che la decisone impugnata è stata assunta sulla base di una ricostruzione dei fatti inveritiera ovvero lacunosa, e, conseguentemente, di prendere atto della veritiera o più completa ricostruzione, che i nuovi elementi di prova consentono di accertare.

Ai sensi dell’art. 13 delle norme di disciplina A.I.A., la falsità ovvero la lacunosità delle prove poste a fondamento della decisione può risultare: (i) da un inoppugnabile accertamento reso in un altro giudizio, ovvero (ii) da confessione scritta di un associato. Rispetto a quest’ultima ipotesi, il termine “confessione” non può essere fatto coincidere con quello in uso nel codice di procedura civile, quale dichiarazione di scienza che una parte fa della verità  di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, avendo il procedimento disciplinare natura e struttura differenti dal procedimento contenzioso civile, che vede due o più parti in lite tra loro; tant’è vero che l’impugnazione per revisione può essere proposta dall’“associato che sia stato riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare comportante una sanzione disciplinare di sospensione superiore ad un anno o di ritiro tessera”, ossia solo dall’incolpato che sia stato riconosciuto colpevole e sanzionato in modo particolarmente grave (e non avrebbe quindi senso riesaminare il caso in virtù di una dichiarazione che quest’ultimo avrebbe reso in suo sfavore). l’espressione in esame può essere intesa quale dichiarazione confessoria dell’imputato nel procedimento penale, in quanto la norma fa riferimento alla confessione scritta di un associato e non “dell’incolpato”. Per “confessione scritta di un associato” – da cui risulti che una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado è stata viziata da prove false o incompletedeve allora intendersi qualsiasi dichiarazione resa per iscritto da un associato, da cui risulti la falsità della prova posta a fondamento della delibera impugnata o da cui risultino (uno o più) nuovi elementi di prova, che, da soli o uniti a quelli già esaminati, rendano evidente la necessità di una revisione della decisione.

Ebbene, nel caso di specie, la non veridicità di alcune circostanze descritte nel verbale dell’assemblea sezionale ordinaria biennale della Sezione Arbitri di Chieti, tenutasi in data 13 giugno 2014verbale in base al quale sono stati ricostruiti i fatti posti a fondamento della decisione impugnata – è affermata, mediante dichiarazioni scritte, da almeno due dei firmatari del verbale medesimo, nonché da altri tesserati presenti sul posto. Non sembra quindi corretto quanto affermato dalla Commissione di Disciplina d’Appello, secondo cui il ricorso per revisione del sig. Bruno Mario Di Paolo non era fondato su tale presupposto della confessione scritta di un associato.

il ricorso per revisione poteva essere rigettato sulla base della semplice considerazione che la Commissione non fosse stata in grado di comprendere se i nuovi elementi di prova […] fossero o meno già in possesso del ricorrente nel corso del procedimento disciplinare che lo ha riguardato oppure se quelle dichiarazioni fossero da lui non conosciute o non ancora acquisibili per essere utilizzate in tempo utile […]”. E’ ben vero, infatti, che la decisione impugnata per revisione è datata 20 maggio 2015, mentre le dichiarazioni scritte prodotte dal ricorrente – come rilevato dalla Commissionerisalgono ai mesi di febbraio e marzo 2015; ma è anche vero che tali dichiarazioni erano state rese da associati dinanzi ai Carabinieri di Chieti nell’ambito di un procedimento penale (non rileva se instaurato a seguito di denuncia dello stesso ricorrente): poiché le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. sono notoriamente coperte dal segreto istruttorio – e inoltre alcune di esse sono state rilasciate quando l’appello era stato già promosso, ancorché non fosse stata già emessa la decisione definitiva dalla Commissione di Disciplina d’Appellodeve ritenersi, quantomeno in via presuntiva, che tali elementi di prova non fossero nella disponibilità del sig. Di Paolo durante lo svolgimento del giudizio di appello.

Peraltro, la norma in esame richiede il requisito della sopravvenienza esclusivamente con riguardo ai nuovi elementi di prova, che rendano più completa la ricostruzione dei fatti operata nel precedente giudizio ormai definitivamente concluso, non già invece per quegli elementi di prova da cui risulti la falsità dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata.

Si rileva in particolare che nel verbale di sommarie informazioni rese da persona in grado di riferire circostanze utili alle indagini”, redatto in data 26 marzo 2015 dalla Legione Carabinieri AbruzzoStazione Chieti Principale, l’associato Simone De Nicola, Segretario di Sezione all’epoca dei fatti e presente sia nel corso dell’assemblea del 13 giugno 2014 sia in occasione della successiva riunione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza per la redazione del verbale dattiloscritto di assemblea (che avrebbe dovuto riportare fedelmente e in bella copia quanto scritto nel “brogliaccio” di seduta, ossia nel verbale manoscritto durante la seduta assembleare), ma non firmatario dello stesso, afferma e sottoscrive, tra l’altro, quanto segue: […] a seguito della richiesta di accesso agli atti presentata dal Presidente Di Paolo Bruno, ho avuto modo di leggere detto verbale constatando che nella parte finale dello stesso, e quindi credo quella trascritta solo dal Presidente in assenza del segretario, vi erano indicati episodi mai avvenuti in assemblea e che non erano nemmeno riportati sul verbale manoscritto. L’episodio trascritto falsamente riguarda una reazione sconsiderata del presidente Bruno Di Paolo che contestando alcune affermazioni avrebbe colpito con un pugno sul tavolo urlando ad alta voce. In merito posso affermare con sicurezza che il Presidente Di Paolo non ha avuto alcun comportamento simile. Posso comunque affermare anche il fatto che i componenti dell’Ufficio di Presidenza provvedevano a sottoscrivere ingenuamente il verbale trascritto senza prenderne visione […]”.

Tale dichiarazione scritta di un associato, che confuta i fatti posti a fondamento della decisione impugnata, fornendo una versione diametralmente opposta rispetto ad essi, appare  senza dubbio idonea ad essere presa in considerazione nell’ambito di un giudizio di revisione, al fine di valutare se quei fatti siano effettivamente da considerarsi inveritieri ovvero lacunosi e, in caso di esito positivo di tale valutazione, decidere se e in quale misura la decisione impugnata vada riformata, ossia se, sulla base della rinnovata ricostruzione di quanto accaduto, la sanzione irrogata vada confermata, revocata ovvero modificata, nel rispetto del criterio di necessaria proporzionalità tra l'entità della sanzione e i fatti dai quali essa trae origine.

3. Si rileva altresì – e per inciso, non rilevando nel caso di specie – che l’attuale formulazione dell’art. 13 delle norme di disciplina A.I.A., nella parte in cui prevede che il giudizio di revisione debba essere proposto entro e non oltre il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della delibera impugnata”, sembrerebbe limitare fortemente quell’esigenza di giustizia a cui la revisione è preordinata, fissando un termine di decadenza che dovrebbe logicamente e più propriamente decorrere non già dalla comunicazione  all’incolpato  della delibera impugnata, bensì dal momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza di una di quelle ragioni che potrebbero consentire la revisione della pronuncia.

4. In ragione di quanto sopra, la Corte del rinvio dovrà dunque:

(i) accertare la consistenza dei nuovi elementi di prova; (ii) sulla base di tale accertamento, valutare se i fatti posti a fondamento della decisione impugnata siano effettivamente da considerarsi inveritieri ovvero lacunosi; (iii) in caso di esito positivo di tale valutazione, decidere se e in quale misura la decisione impugnata vada riformata, ossia se, sulla base della rinnovata ricostruzione dei fatti, la sanzione irrogata vada confermata, revocata ovvero modificata, nel rispetto del criterio di necessaria proporzionalità tra l'entità della sanzione e i fatti dai quali essa trae origine.

5. Infine, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso, con cui è stata censurata la insufficiente o contraddittoria motivazione della statuizione impugnata nonché la violazione dell’art. 54 del Regolamento A.I.A. Attraverso quest’ultimo, infatti, come correttamente rilevato dalla resistente, si denuncia un vizio rescissorio che, nell’àmbito del presente giudizio di revisione, può essere esaminato nei limiti in cui venga previamente accolto un motivo di ricorso di natura rescindente.

6. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti.

 

          P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Rinvia alla Commissione di Disciplina d’Appello presso la FIGC/AIA, nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 dicembre 2016.

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Prof. Attilio Zimatore                                    F.to Prof. Silvio Martuccelli

 

Depositato in Roma in data 27 marzo 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

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