CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7 del 20/01/2017 – A.S.D. FOLGORE RUBIERA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO/U.S.D. VIGOR CARPANETO

          Decisione n. 7

 

Anno 2017

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

Composta da

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Vincenzo Ioffredi - Relatore

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2016, presentato, in data 11 novembre 2016, dalla A.S.D. Folgore Rubiera, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,

contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta;

nonché contro l’U.S.D. Vigor Carpaneto 1922, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Macrì;

per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – pubblicata con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, che ha respinto il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo – C.R. Emilia Romagna – pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, relativa alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera – U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016 e, per l’effetto, ha irrogato, a carico della società reclamante, la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere la stessa schierato, in posizione irregolare, il calciatore Simone Blotta, nonché la squalifica a carico del calciatore per una giornata e l’ammenda di euro 150,00 a carico della società medesima;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 9 gennaio 2017, l’avv. Mattia Grassani per la ricorrente, A.S.D. Folgore Rubiera, e l’avv. Stefano La Porta, per la resistente F.I.G.C.;

udito, nella successiva camera di consiglio, il Relatore, Vincenzo Ioffredi.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Si costituivano in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 chiedendo l’inammissibilità del ricorso o il suo rigetto.

All’udienza del 9.1.2017, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite, acquisita la documentazione di parte ricorrente in relazione alla notificazione del ricorso alla controparte, uditi i difensori presenti e il relatore, avv. Vincenzo Ioffredi, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il Collegio di Garanzia ha assunto il presente provvedimento.

La questione sottoposta al vaglio di questo Collegio involge preliminarmente “questioni rilevanti e di principio” in relazione alle modalità di pubblicazione delle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva (vista anche la previsione di cui all’art. 11, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, in relazione alla pubblicazione delle decisioni).

Parte ricorrente lamenta che la decisione dell’Organo di Giustizia territoriale (Giudice Sportivo), in ordine alla squalifica comminata al calciatore, non sarebbe avvenuta con le modalità (sul sito internet della Federazione) prescritte dai Codici di Giustizia Sportiva del CONI e della F.I.G.C.; norme che prevarrebbero, secondo la prospettazione del ricorrente, sulla disposizione di cui alle N.O.I.F. della F.I.G.C., che contempla, invece, la pubblicazione mediante comunicati ufficiali da affiggere presso le sedi.

Il Collegio, tenuto conto della singolarità della questione oggetto del giudizio, nonché del potenziale conflitto di norme della F.I.G.C., là dove l’art. 13, comma 1, delle NOIF – Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.- prevede che la pubblicazione delle decisioni avvenga “mediante comunicati ufficiali” affissi “negli albi istituiti presso le rispettive sedi”, mentre l’art. 34, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. prevede che “esse sono depositate … e pubblicate … a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione”, ritiene opportuno rimettere alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia la decisione del presente giudizio.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Dispone la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 gennaio 2017.

Il Presidente F.to Mario Sanino

Il Relatore F.to Vincenzo Ioffredi

Depositato in Roma in data 20 gennaio 2017

Il Segretario F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it