CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12 del 09/02/2017 – Ugo Lopez/Federazione Italiana Tennis
Decisione n. 12
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
QUARTA SEZIONE
Composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro
Alfredo Storto – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2016, presentato, in data 7 ottobre 2016, dal sig. Ugo Lopez, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Paparella;
contro
la Federazione Italiana Tennis (FIT), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Pellegrino;
per l’annullamento della decisione n. 17/2016 del 2 settembre 2016, emessa dalla Corte d’Appello Federale presso la Federazione Italiana Tennis, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale, che ha condannato il ricorrente Ugo Lopez al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000,00 e alla sospensione dall’attività di Giudice Arbitro per giorni 90;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 23 gennaio 2016, l’avv. Giuseppe Paparella per il ricorrente – ing. Ugo Lopez
- in collegamento telematico sulla piattaforma Microsoft Skype, il prof. avv. Ciro Pellegrino, per la resistente FIT, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Giovanni Iannini.
Ritenuto in fatto
- - Con atto in data 9 luglio 2015, la Procura della Federazione Italiana Tennis ha inoltrato al Tribunale Federale richieste di procedimento disciplinare a carico, tra gli altri, dell’ing. Ugo Lopez, Giudice Arbitro Internazionale Certificato, contestando:
“la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, con riferimento agli artt. 1, 3, 6, 65, 66, 70 e 96 del Regolamento degli Ufficiali di Gara nonché all’art. 15 del Regolamento Tecnico Sportivo con l’aggravante di cui all’art. 41 - bis, lettera l, del medesimo Regolamento di Giustizia, per non avere compilato sul luogo della manifestazione i tabelloni dei Campionati Italiani di Beach Tennis, non avere effettuato il sopralluogo volto a verificare regolarità ed agibilità dei campi nonché la conformità delle attrezzature, essere arrivata in ritardo rispetto all’orario fissato per l’inizio dei Campionati, senza alcuna valida giustificazione, per non avere assicurato il regolare svolgimento degli stessi, permettendo al Giudice Arbitro Assistente, Ferro Giuliano, di accompagnarlo all’aeroporto, anziché lasciargli svolgere le sue funzioni durante la finale in corso, causando disagio nell’organizzazione della manifestazione, infrangendo i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva ed arrecando pregiudizio e ripercussioni all’onore, rispettabilità e correttezza della Federazione, con l’aggravante della qualifica posseduta, attività accertata e protrattasi fino al 29 giugno 2014”.
- - In esito al procedimento di primo grado, iscritto al n. 109/2014, il Tribunale Federale, in accoglimento dell’eccezione mossa dal Lopez, ha dichiarato, con riferimento alla posizione di quest’ultimo, la propria incompetenza funzionale, essendo la competenza attribuita alla Corte Federale, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. a), del Regolamento degli Ufficiali di Gara.
- - La Procura Federale ha proposto reclamo alla Corte d’Appello Federale, che, con decisione n. 4 del 5 febbraio 2016, in accoglimento del gravame, ha dichiarato la competenza del Tribunale Federale.
Il Giudice d’appello ha precisato che la decisione del Tribunale Federale è stata frutto di un fraintendimento, dovuto al mancato coordinamento tra il Regolamento degli Ufficiali di Gara e il nuovo Regolamento di Giustizia e che, nell’ordinamento sportivo federale, non esiste una Corte Federale, quale giudice di unico grado.
In base a ciò, la Corte ha ritenuto di non poter valutare la vicenda di merito e, quindi, di non potere esprimere un giudizio sulle sanzioni richieste dalla Procura Federale. Ha affermato, inoltre, che l’art. 102, comma 6, del Regolamento di Giustizia inibisce alla Corte il rinvio al primo giudice.
La Corte d’Appello ha, infine, specificato che l’eventuale rinnovazione del procedimento di prima istanza avrebbe potuto avere luogo mediante attivazione della Procura Federale.
- - Il 12 febbraio 2016 è intervenuto nuovo atto di deferimento, che ha dato nuovamente avvio al giudizio innanzi al Tribunale Federale, pur sempre iscritto al n. 109/2014.
Il 9 aprile 2016 si è tenuta udienza innanzi al Tribunale Federale e il 20 aprile è stata depositata la decisione n. 23/2016, con cui il Lopez è stato condannato a giorni 90 di sospensione dall’attività di Giudice Arbitro e al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000,00.
- - Il Lopez ha proposto reclamo alla Corte d’Appello Federale, che, con decisione n. 23 del 2 settembre 2016, dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta e la propria incompetenza a pronunciarsi sulla posizione del Sostituto Procuratore, avv. Alessandra Meloni, ha dichiarato il reclamo in parte inammissibile, per genericità delle censure, e lo ha rigettato nel resto, con conferma della decisione impugnata.
- - Il Lopez ha, quindi, proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte d’Appello Federale della FIT, deducendo, innanzi tutto, la violazione e l’erronea applicazione dei principi fondamentali del processo sportivo, oltre che l’illogicità manifesta della decisione, l’estinzione del procedimento e dell’azione.
L’illecito disciplinare contestato avrebbe costituito oggetto di due pronunce di primo grado e di due pronunce di secondo grado e la sentenza definitiva sarebbe intervenuta dopo 802 giorni dai fatti oggetto di contestazione.
L’art. 102, 6° comma, del Regolamento di Giustizia della FIT, oggi confluito nell’art. 88, 9° comma, del Regolamento vigente, imporrebbe al Giudice di appello di definire il giudizio, confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Sarebbe, pertanto, esclusa la rinnovazione o riproposizione del procedimento di prima istanza.
Non potrebbe trattarsi di prosecuzione del giudizio precedentemente instaurato, giacché il Collegio che ha adottato la decisione n. 71/2015 è completamente diverso dal Collegio che ha emesso la decisione n. 23/2016.
Se il giudizio dovesse essere quello originario risulterebbero violati i termini per la decisione, non essendo previsto, tra le cause di sospensione dei termini del procedimento di primo grado, il tempo necessario allo svolgimento del procedimento d’appello.
L’azione sarebbe, pertanto, estinta e non potrebbe essere riproposta, secondo quanto stabilito dall’art. 89, comma 5, del Regolamento di Giustizia F.I.T.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme concernenti l’attività della Procura Federale, in quanto il Sostituto Procuratore, avv. Alessandra Meloni, non sarebbe in possesso del requisito del tesseramento, che lo Statuto F.I.T. richiederebbe anche per i componenti dell’Ufficio di Procura, ed in quanto la stessa non sarebbe stata iscritta per almeno cinque anni nell’Albo degli avvocati, prescritto dal Regolamento di Giustizia della F.I.T., che richiama il disposto dell’art. 26 del Codice della Giustizia Sportiva.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha rilevato la violazione della norma del Regolamento di Giustizia Federale, che prescrive che la decisione sull’istanza di ricusazione sia decisa da diverso Collegio giudicante. Nel caso di specie la decisione di inammissibilità è stata adottata dallo stesso Collegio che si è pronunciato sul reclamo, sulla base dell’applicazione di principi elaborati in relazione al processo civile, non applicabili rispetto al procedimento sportivo.
Con il quarto motivo, ha lamentato il fatto che, in relazione ai motivi di reclamo da 2 a 14, la Corte d’Appello Federale avrebbe omesso qualsiasi motivazione.
Il quinto motivo è dedicato alla violazione delle norme relative alla valutazione del requisito soggettivo, essendosi erroneamente escluso che la buona fede dell’incolpato possa sollevarlo dalle proprie responsabilità.
Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione di norme e l’omessa motivazione in relazione alle circostanze di merito.
In particolare, con riferimento ai fatti addebitatigli, il ricorrente ha rilevato, innanzi tutto, che la mancata compilazione dei tabelloni era stata concordata con i dirigenti di settore. Ha, inoltre, osservato, in relazione alla mancata effettuazione del sopralluogo volto a verificare regolarità e agibilità dei campi, nonché la conformità delle attrezzature, che, ai sensi dell’art. 3, 5° comma, del Regolamento degli Ufficiali di Gara, egli ha demandato tale compito ai propri assistenti.
In merito alla contestazione concernente il ritardato arrivo rispetto all’inizio previsto per i Campionati, il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 28 RTS, che assegna in capo al Giudice Arbitro ogni più ampio potere nella redazione degli orari di gioco.
Con riferimento alla contestazione di non aver lasciato il suo assistente, sig. Giuliano Ferro, a svolgere mansioni di sostituto durante il termine dell’ultima giornata di gare, il ricorrente ha dedotto la mancata applicazione dell’art. 3, 5° comma, del vigente Regolamento degli Ufficiali di Gara, nonché mancata applicazione del vigente art. 69, 1° comma, lett. a), per il quale “Il Giudice Arbitro nomina gli Arbitri e, eventualmente, gli assistenti dell’Arbitro e, all’occorrenza, il Giudice arbitro supplente”.
Con il settimo motivo, il ricorrente ha, infine, eccepito la prescrizione del procedimento, a seguito del decorso del termine di cui all’art. 99, 3° comma, lett. a), del Regolamento di Giustizia della F.I.T., fissato al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è accaduto il fatto.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l’integrale annullamento della decisione n. 17/2016 della Corte d’Appello Federale della F.I.T., richiamando anche espressamente le conclusioni già rese in sede di reclamo.
- - All’udienza del 7 dicembre 2016, fissata per la trattazione, si è costituita in giudizio, a mezzo di difensore, prof. avv. Ciro Pellegrino, la Federazione Italiana Tennis.
L’avv. Paparella, per il ricorrente, ha eccepito l’’inammissibilità della costituzione in giudizio, in quanto avvenuta oltre i termini di cui agli artt. 59, 60 e 61 del Codice della Giustizia Sportiva.
- - In esito all’udienza del 7 dicembre 2016, il Collegio ha emesso ordinanza n. 59, con la quale ha ordinato alla Federazione di produrre tutti gli atti e provvedimenti di ogni precedente grado di giudizio, ivi compresi gli atti di deferimento.
- - All’udienza del 23 gennaio sono comparsi l’avv. Giuseppe Paparella per il ricorrente, in collegamento telematico sulla piattaforma Microsoft Skype, che ha insistito nelle eccezioni e deduzioni di cui ai precedenti atti difensivi, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Sono comparsi, altresì, il prof. avv. Ciro Pellegrino, per la resistente FIT, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, che hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.
Considerato in diritto
- - Va esaminata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della Federazione Italiana Tennis, sollevata dalla difesa dell’ing. Lopez, in quanto la costituzione è avvenuta all’udienza del 7 dicembre 2016, oltre i termini contemplati dall’art. 60, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva.
L’eccezione è priva di fondamento.
Le norme richiamate dal ricorrente hanno l’evidente finalità di garantire la correttezza del contraddittorio, mediante la fissazione di termini per il deposito di difese scritte, tali da consentire alle parti di controdedurre efficacemente agli argomenti esposti.
Essendo questa la finalità delle citate norme, non v’è ragione di ritenere che esse precludano, addirittura, la costituzione in giudizio delle parti intimate, se avvenuta oltre i termini fissati, impedendo ad esse di esporre le proprie ragioni in sede di discussione orale.
In proposito, questo Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, nella decisione n. 11 del 2015 ha affermato che «il termine di cui all’art. 60, comma 1, previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, essendo posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell’udienza di trattazione del merito) e a garanzia delle stesse parti intimate (per evitare che prima del suo decorso siano compiuti atti per le stesse pregiudizievoli), può essere considerato invece un termine ordinatorio perché il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale di cui alla precedente lettera a) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4».
Al riguardo, va rilevato che la Federazione si è astenuta dal deposito di difese scritte, limitandosi a partecipare, a mezzo del proprio difensore, alla discussione innanzi al Collegio.
10.1 - Del pari priva di fondamento l’ulteriore eccezione del ricorrente tesa ad affermare l’inammissibilità della costituzione della Federazione a causa della mancata produzione dell’attestazione del versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI. L’art. 60, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva dispone, infatti, che la parte intimata deve produrre l’attestazione in caso di impugnazione incidentale. Ciò implica che la parte intimata, nel caso di specie la Federazione, sarebbe stata tenuta ad effettuare il versamento solo nel caso in cui avesse proposto una impugnazione incidentale.
Ciò risulta coerente con il principio che il contributo è dovuto da chi chiede l’accesso al servizio di giustizia e non anche da chi intende solo difendersi nel giudizio proposto da altri.
- - Passando all’esame del primo motivo di ricorso, si è detto nell’esposizione in fatto che il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che il giudizio innanzi agli organi federali ha visto l’intervento di due pronunce di primo grado e di due pronunce di secondo grado, in violazione dell’art. 102, 6° comma, del Regolamento di Giustizia della FIT, oggi confluito nell’art. 88, 9° comma, del Regolamento vigente, per il quale il giudice di appello deve comunque definire il giudizio, confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza possibilità di imporre la rinnovazione o riproposizione del procedimento di prima istanza.
La doglianza è fondata.
L’art. 102, 6° comma, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis, vigente all’epoca dell’adozione della prima sentenza della Corte d’Appello Federale (n. 4 del 5 febbraio 2016), le cui previsioni, per quel che interessa in questa sede, sono state riprodotte dall’art. 88, 9° comma, del Regolamento vigente (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 155 del 27 aprile 2016), prevedeva che: “Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. (...). Il collegio, anche d’ufficio, può rinnovare l’assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. (...)”.
La previsione normativa risulta estremamente chiara, essendo stabilito che il collegio, investito del reclamo, deve comunque definire il giudizio, adottando una pronuncia di conferma o di riforma, totale o parziale, della decisione impugnata. A tale previsione è indissolubilmente legato, poi, l’espresso divieto di rimessione della causa al primo giudice.
Il Regolamento di Giustizia ha delineato una disciplina del reclamo che è diversa da quella dell’appello nel processo civile, nel quale, nei casi previsti tassativamente dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d’appello deve rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado.
Il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis, infatti, ha previsto che, in ogni caso, il giudizio relativo al reclamo deve concludersi con una decisione di conferma o di riforma, con esclusione della possibilità di rimessione al primo giudice, in coerenza con il principio di celerità dei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva.
Non risulta condivisibile, pertanto, l’argomento fatto proprio dalla Corte d’Appello Federale, con la decisione n. 4 del 5 febbraio 2016, che, da un lato, ha ritenuto di non potere decidere il merito della controversia, non essendo ammessa una decisione in un unico grado, e, dall’altro, preso atto del divieto di rimessione al primo giudice, ha ritenuto che “l’eventuale rinnovazione del procedimento di prima istanza potrà avere ingresso mediante specifica attivazione della Procura Federale”.
La Corte di Appello Federale, invece, non avrebbe dovuto fare altro che procedere alla definizione della controversia, adottando una delle decisioni ammesse dal menzionato art. 102, comma 6, del Regolamento Federale all’epoca vigente (e dell’art. 88, comma 9, vigente oggi).
Nessun limite al potere di cognizione della Corte d’Appello Federale derivava, peraltro, dal contenuto del gravame proposto dalla Procura Federale, dal momento che, come è dato leggere nel reclamo del 27 novembre 2015, quest’ultima non si è limitata a contestare la dichiarazione di incompetenza, ma ha insistito anche nella richiesta di condanna del Lopez e degli altri incolpati, richiamando i fatti oggetto dell’azione disciplinare.
La mancata decisione del merito della controversia da parte della Corte d’Appello Federale ha determinato l’estinzione del procedimento, stante il fatto che, secondo la tassativa previsione dell’art. 103 del Regolamento Federale previgente (riprodotta nell’art. 89, comma 2, del Regolamento oggi vigente), il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo, decorso il quale evidentemente il giudizio si estingue.
Non essendo intervenuta un decisione di conferma o di riforma della decisione impugnata, secondo il disposto dell’art. 102, comma 6, del Regolamento Federale all’epoca vigente (e dell’art. 88, comma 9, vigente oggi), nel termine di sessanta giorni dalla proposizione del reclamo, il procedimento disciplinare a carico dell’ing. Ugo Lopez si è quindi estinto.
Non poteva, in conseguenza, tale procedimento essere riattivato davanti al giudice federale di primo grado.
- - La fondatezza del primo motivo determina l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare a carico del sig. Lopez. Avendo tale motivo carattere assolutamente assorbente, si può prescindere dall’esame degli ulteriori motivi.
Le spese del presente procedimento, da versare in favore del ricorrente Ugo Lopez, devono essere poste a carico della Federazione Italiana Tennis, risultata soccombente, e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2016, presentato, in data 7 ottobre 2016, dal sig. Ugo Lopez contro la Federazione Italiana Tennis (FIT) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello presso la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) n. 17/2016 del 2 settembre 2016, comunicata in data 7 settembre 2016, che, nel respingere il reclamo del ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 23/2106 del 20 aprile 2016, la quale ha irrogato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della sospensione dall’attività di Giudice Arbitro per un periodo pari a 90 giorni, oltre all’ammenda pari ad € 2.000,00, per l’asserita violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIT.
Accoglie il ricorso proposto dal sig. Ugo Lopez e, per l’effetto, dichiara estinto il procedimento disciplinare a suo carico.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente, sig. Ugo Lopez.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 gennaio 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Giovanni Iannini
Depositato in Roma, in data 9 febbraio 2017
Il Segretario
F.to Alvio La Face