CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10 del 30/01/2017 – Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio

          Decisione n. 10

Anno 2017

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

 

 

 

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Maurizio BenincasaRelatore

Ferruccio Auletta

Oreste Michele Fasano

Silvio Martuccelli Componenti

ha pronunciato la seguente

          DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2016, presentato, in data 7 novembre 2016, dal dott. Vincenzo Pastore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Zecca e Gaetano Aita,

 

          contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche F.I.G.C.), in persona del Presidente dott. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

 

per l’annullamento della delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n. 23/CFA del 4 agosto 2016, con motivazioni di cui al Com. Uff. n. 48/CFA, pubblicate in data 14 ottobre 2016.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 21 dicembre 2016, l’avv. Gaetano Aita, per il ricorrente, dott. Vincenzo Pastore, anch’egli presente in aula; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,  assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Maurizio Benincasa.

 

          Ritenuto in fatto

 

 

  • In data 9 marzo 2016, il Procuratore Federale ha deferito, ex art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva, innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il dott. Vincenzo Pastore, quale Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC della Campania nel periodo 5 dicembre 2012/14 settembre 2015.

Il Procuratore Federale ha ravvisato un’illecita condotta da parte del dott. Pastore dal momento che 1) avrebbe assunto, in data 6 dicembre 2012, la qualifica di Direttore Generale della Calcio Campania Immobiliare S.r.l., società interamente partecipata dal Comitato Regionale Campania, percependo ingenti retribuzioni per lo svolgimento di attività interamente sovrapponibili a quelle relative all’incarico istituzionale di Presidente del predetto Comitato Regionale; 2) avrebbe onerato la società Calcio Campania Immobiliare S.r.l. di “costi per il personale” del tutto insussistenti prima della sua nomina a Direttore Generale della predetta società sportiva; 3) avrebbe privato la Calcio Campania Immobiliare S.r.l. di ingenti risorse economiche e 4) avrebbe agito in contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza della gestione del Comitato Regionale, atteso la duplice carica rivestita dallo stesso dott. Pastore.

Con provvedimento assunto in data 30 giugno 2016, C.U. n. 93/TFN, il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato al dott. Vincenzo Pastore la sanzione di anni 1 di inibizione.

Avverso detta sanzione, in data 12 luglio 2016, il dott. Pastore ha proposto ricorso innanzi alla Corte Federale di Appello che, con Com. Uff. n. 23/CFA del 4 agosto 2016, ha confermato la decisione assunta in primo grado.

Avverso la decisione del 4 agosto 2016 della Corte Federale d’Appello, il dott. Vincenzo Pastore ha proposto ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] accertare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, C.G.S.-CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC - Sezioni Unite, il cui dispositivo è stato pubblicato sul C.U. n. 23/CFA del 4 agosto 2016 e le cui motivazioni sono state pubblicate sul C.U. n. 48/CFA del 14 ottobre 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 93/TFN del 30/06/2016, con la quale il dott. Vincenzo Pastore è stato sanzionato con l’inibizione per anni 1 e, per l’effetto: - in riferimento al punto n. 1 del ricorso, DISPORRE, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell’art. 62 C.G.S.-CONI, L’ANNULLAMENTO, SENZA RINVIO, della decisione della Corte Federale d’Appello impugnata, unitamente con l’annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti; - dichiarare l’estinzione dell’intero procedimento disciplinare (in riferimento ai punti n. 2 e 3 del ricorso) e conseguentemente DISPORRE, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell’art. 62 C.G.S.-CONI, L’ANNULLAMENTO SENZA RINVIO, OVVERO, IN

SUBORDINE, CON RINVIO, della decisione della Corte Federale d’Appello impugnata, unitamente con l’annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi,  connessi, collegati e conseguenti; - in riferimento ai punti n. 4 e 5 del ricorso, DISPORRE, per i motivi sopra esposti, ai  sensi   dell’art.   62   C.G.S.-CONI,   L’ANNULLAMENTO   SENZA   RINVIO,  OVVERO,   IN

SUBORDINE, CON RINVIO, della decisione della Corte Federale d’Appello impugnata, unitamente con l’annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi,  connessi, collegati e conseguenti […]. Con vittoria di competenze legali della presente procedura ex DM 55/14, oltre al rimborso dei diritti amministrativi».

  • Con memoria datata 11 novembre 2016, si è costituita in giudizio la F.I.G.C., chiedendo che «il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese ed agli onorari del presente giudizio».
  • Il dott. Vincenzo Pastore ha depositato memoria.

 

          Considerato in diritto

  

1.

  1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 30 Statuto Federale, nonché dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, C.G.S.

In particolare, il dott. Pastore eccepisce il difetto di giurisdizione; infatti, il ricorrente osserva come lo stesso, «a seguito della decadenza dalla sua carica di Presidente del C.R. Campania - L.N.D., dichiarata con Comunicato Ufficiale della L.N.D., n. 113 del 14.09.2015, non riveste più alcun ruolo in ambito federale, per cui non può essere assoggettato ad alcun procedimento disciplinare».

Successivamente al provvedimento di decadenza, il ricorrente (non essendo più un tesserato della F.I.G.C.) non può essere «più assoggettato alla giurisdizione domestica»; in altri termini, non appartenendo più all’ordinamento federale, «è decaduto ogni suo vincolo, anche quello di giustizia sportiva, che lo legava alla FIGC».

  1. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 34, 34 bis e 38 C.G.S. F.I.G.C., nonché degli artt. 37 e 38 C.G.S. CONI.

Il dott. Pastore osserva come entrambi i gradi di giudizio «non si sono conclusi nei termini espressamente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e, per l’effetto, deve essere annullata, senza rinvio, la decisione impugnata».

La difesa del ricorrente, dopo aver riportato testualmente ogni singola disposizione che regola i procedimenti di giustizia sportiva, deduce che «dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, emerge che la regola generale è il deposito contestuale delle motivazioni e che, solo nei casi di complessità, è possibile depositare il dispositivo stabilendo un termine, a pena di decadenza, non superiore a 10 giorni, per la pubblicazione delle motivazioni. Ne consegue che il mancato rispetto dei suddetti termini comporta l’estinzione dell’azione disciplinare».

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare di primo grado, lo stesso si è concluso oltre il termine di 90 giorni; infatti, a seguito del deferimento del 9 marzo 2016, il procedimento si è concluso con decisione del 30 giugno 2016, nonostante il novantesimo giorno cadesse in data 7 giugno 2016. La decisione, quindi, «risulta essere stata tardivamente assunta».

Per quanto riguarda, poi, il procedimento disciplinare di secondo grado, lo stesso si è concluso oltre il termine di 60 giorni. Anche in questo caso, il dott. Pastore osserva come il ricorso sia stato presentato in data 12 luglio 2016, la Corte Federale di Appello abbia depositato il dispositivo in data 4 agosto 2016, con deposito delle successive motivazioni solo in data 14 ottobre 2016.

«Dunque, il procedimento disciplinare di secondo grado deve essere dichiarato estinto, perché lo stesso si è concluso oltre il termine di 60 giorni».

  1. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 30 Statuto F.I.G.C. in riferimento agli artt. 34, 34 bis e 38 C.G.S. F.I.G.C., nonché degli artt. 37 e 38 C.G.S. CONI.

Sulla scorta delle precedenti eccezioni, la difesa del dott. Pastore osserva come «la decisione della Corte Federale d’Appello, attesa la sua natura arbitrale, come evidenziata anche dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 11496/15, deve essere dichiarata nulla per vizi del patto compromissorio  di  cui  all’art.  30  dello  Statuto Federale,  come  innanzi  chiarito,  ovvero  per l’omesso deposito della motivazioni entro 10 giorni dal deposito del dispositivo (termine, questo, da intendersi a pena di decadenza), come previsto dal combinato disposto degli articoli 34, 34bis e 38 C.G.S.-FIGC e 37 e 38 C.G.S.-CONI e, per l’effetto, deve essere annullata la decisione e dichiarata anche l’estinzione dell’azione disciplinare».

  1. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 1 bis C.G.S. F.I.G.C. in quanto, a mero dire del dott. Pastore, il fatto non costituisce un illecito disciplinare.

Secondo la difesa di parte ricorrente, quest’ultimo sarebbe stato prima deferito, e poi sanzionato, «perché guadagnava troppo».

Sulla scorta di quanto argomentato dalla Corte Federale d’Appello, la difesa del dott. Pastore osserva come lo stesso sia stato sanzionato non per l’esistenza di profili di incompatibilità, bensì di inopportunità.

Al riguardo, la difesa del ricorrente eccepisce come quest’ultimo, in qualità di Segretario del Comitato Campania, abbia percepito «un importo annuo superiore a quello che ha, poi, percepito da direttore generale della Calcio Campania Immobiliare S.r.l.».

Inoltre, come Presidente del Comitato Campania, il dott. Pastore «ha rinunciato espressamente a tutti i rimborsi di spese di viaggio ed alle diarie».

Va da sé, quindi, secondo quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, che  «il comportamento del Pastore non può, dunque, sul piano di una serena, obiettiva valutazione, qualificarsi come “inopportuno”, o, ancor peggio, in violazione dei principi di lealtà sportiva».

Per altro aspetto, il ricorrente osserva come, dalle motivazioni della Corte Federale d’Appello,

«non viene indicata la condotta che il Pastore avrebbe dovuto porre in essere per non incorrere in una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. In sintesi: non è dato comprendere in che modo li abbia violati. Ed, infatti, non li ha violati, perché la sua condotta è stata ineccepibile». E, al riguardo, la difesa del dott. Pastore offre una ricostruzione dei fatti verificatisi.

Quindi, il ricorrente ripercorre ogni singolo capo d’accusa, «unitamente alle determinazioni a cui è giunta la Corte Federale d’Appello, facendo emergere così, in modo palese, una omessa, insufficiente, nonché contraddittoria motivazione della decisione impugnata».

  1. Con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 6, C.G.S. F.I.G.C. in riferimento all’art. 19, commi 1 e 3, C.G.S. F.I.G.C. e all’art. 81 cod. pen. Il dott. Pastore censura, in altri termini, la misura sanzionatoria inflitta.

La difesa del ricorrente, infatti, osserva come la decisione impugnata debba essere annullata «in ordine alla qualificazione e quantificazione della sanzione, in quanto, da un lato, non è dato comprendere l’iter argomentativo che ha condotto all’applicazione della sanzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. h) C.G.S.-FIGC, quanto al “genere della inibizione”, nonché, dall’altro, quale sia stato il ragionamento, in virtù del quale sia stata applicata (ovvero confermata) la suddetta inibizione nella misura di anni 1, atteso che, per la violazione dell’art. 1 bis C.G.S.-FIGC, non è disciplinata una sanzione nel minimo e nel massimo edittale».

Inoltre, continua nel proprio ragionamento il dott. Pastore, la decisione della Corte Federale d’Appello è annullabile in applicazione dell’istituto della continuazione.

La difesa del ricorrente osserva, infatti, che nei confronti di quest’ultimo, «a seguito del provvedimento di decadenza dalla carica di presidente e sulla base della relazione del Commissario straordinario, sono state attivate diverse indagini, che hanno portato non ad unico deferimento, ma a molteplici deferimenti a distanza di pochi mesi, se non di pochi giorni l’uno dall’altro, con conseguenti sanzioni, da parte degli organi di giustizia sportiva endofederali».

Il dott.  Pastore, in altri termini,  dopo aver  riportato i diversi deferimenti inflittigli,  rileva sia l’identità della parte che l’identità dell’infrazione disciplinare.

Tale circostanza, secondo quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, avrebbe giustificato l’applicazione dell’istituto della continuazione.

Ciò non è stato; «solo la discrezionalità della Procura Federale, che ha inteso procedere separatamente per ogni singola violazione, ha comportato una pluralità di giudizi, che, viceversa, avrebbero dovuto essere racchiusi in uno soltanto».

 

          2.

In relazione al primo motivo di ricorso, la F.I.G.C. deduce l’infondatezza della censura mossa dal ricorrente, atteso che sul punto il Collegio, su altra istanza proposta dal medesimo ricorrente, ha ribadito l’orientamento in materia, dichiarando assoggettabile al  procedimento endofederale anche colui che, al tempo del deferimento, non rivestiva più alcun ruolo all’interno della Federazione di appartenenza.

In ordine al secondo e al terzo motivo di ricorso, la difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio osserva come non sussistano i vizi procedurali eccepiti dal dott. Pastore, atteso che tanto il primo quanto il secondo grado di giudizio si sono conclusi nel rispetto delle prescrizioni federali e della costante ed univoca giurisprudenza del Collegio in materia.

In ordine al quarto motivo di ricorso, la F.I.G.C. deduce l’inammissibilità delle doglianze ivi eccepite, atteso che la difesa del ricorrente avrebbe tentato di ri«mettere in discussione le valutazioni di merito  effettuate dagli organi di giustizia endofederale»,  nonostante il divieto stabilito dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale «il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». Infine, per quanto riguarda il quinto motivo del ricorso presentato dal dott. Pastore, la difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio osserva come la censura mossa dal ricorrente sia

«inammissibile» perché, in primo luogo, eccepita ex novo solo innanzi a codesto Collegio (e non davanti alla Corte Federale d’Appello) e, poi, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’istituto della continuazione, perché non si ravvisano i requisiti per l’applicazione di quanto invocato dal dott. Pastore.

 

          3.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Le argomentazioni poste alla base delle censure sollevate dal dott. Vincenzo Pastore non sono meritevoli di accoglimento.

Infatti, da un attento esame della documentazione allegata in atti, delle disposizioni applicabili al caso de quo e delle argomentazioni assunte tanto dal Tribunale Federale Nazionale che dalla Corte Federale d’Appello, si ritiene di dover condividere le conclusioni cui si è pervenuti nei due precedenti gradi di giudizio.

In altri termini, la condotta del dott. Pastore è stata posta in essere in contrasto con quanto stabilito ex art. 1 bis, comma 1, del CGS, in quanto il ricorrente (già Presidente del Comitato Regionale Campano), assunto il ruolo di Direttore Generale della Calcio Campania Immobiliare S.r.l., ha svolto di fatto un’attività sovrapponibile percependo contemporaneamente emolumenti (e disponendo comunque di ingenti risorse economiche) all’interno di una realtà economico- finanziaria precaria, violando quindi i doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis, comma 1, del CGS.

Venendo al merito delle censure e con riferimento al primo motivo di ricorso del quale si deve affermare l’infondatezza, il Collegio osserva come sia sufficiente, per essere sottoposti alla giustizia sportiva, che il soggetto deferito fosse un tesserato al momento della commissione dei fatti addebitabili.

In tal senso, codesto Collegio fa proprio quanto precedentemente ribadito, in un diverso procedimento, sulla medesima eccezione sollevata dal dott. Pastore: «le previsioni statuarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per l’effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5)» (decisione n. 49 del 18 ottobre 2016).

Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento, in quanto infondati.

Il giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale è tempestivo; sul punto, il Collegio osserva come la cronologia delle udienze svoltesi conferma la ritualità del procedimento.

Infatti, il dott. Pastore è stato deferito in data 9 marzo 2016; all’udienza del 5 maggio 2016, su espressa richiesta della difesa del ricorrente, la causa è stata rinviata al successivo 26 maggio 2016 con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS.

Così, all’udienza del 26 maggio 2016 la difesa del dott. Pastore ha chiesto disporsi un rinvio per consentire alla stessa di esaminare la documentazione offerta da parte della Procura Federale; richiesta accolta, con rinvio della causa all’udienza del 23 giugno 2016, con sospensione dei termini ex art. 34, comma 5, CGS.

All’udienza del 23 giugno 2016, all’esito della discussione, il Tribunale Federale Nazionale ha trattenuto la causa in decisione, con pubblicazione della stessa il successivo 30 giugno 2016.

Ebbene, il Collegio osserva come nel procedimento di primo grado la difesa del dott. Pastore abbia, per ben due volte, chiesto un rinvio dell’udienza per permettere (in un caso) la presenza del legale del dott. Pastore e (in un secondo caso) l’esame della documentazione depositata dalla Procura Federale.

Va da sé, quindi, che il giudizio è stato sospeso in entrambi i casi per espressa richiesta del dott. Pastore e che lo stesso, in ogni caso, si sia concluso tempestivamente, così come previsto dalle disposizioni che regolano il rito.

Per quanto riguarda, poi, il giudizio innanzi alla Corte Federale d’Appello, si osserva quanto segue.

Il dies ad quem per stabilire la tempestività o meno del giudizio di secondo grado è quello della pubblicazione del dispositivo e non, come eccepito dalla difesa del dott. Pastore, quello della pubblicazione delle relative motivazioni.

Sul punto, la giurisprudenza di codesto Collegio è oramai consolidata: «per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione è ‘pronunciata’in conformità alle disposizioni sopra indicate – è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal presidente e dal relatore del collegio giudicante. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la segreteria che provvede poi alla sua tempestiva comunicazione» (Sezioni Unite, n. 46, dell’11 ottobre 2016 e n. 13, del 22 marzo 2016).

In ordine al quarto motivo di ricorso, il Collegio osserva come il dott. Pastore abbia sollevato, irritualmente, eccezioni volte a contestare nel merito le valutazioni poste in essere nei precedenti gradi di giudizio con conseguente inammissibilità delle censure.

Di fatto, scorrendo attentamente gli scritti difensivi della difesa del ricorrente, è evidente il tentativo della stessa di provare a convincere codesto Collegio a rivalutare quanto emerso dall’attività istruttoria già espletata nei precedenti gradi di giudizio.

E ciò, come è noto, non è consentito innanzi al Collegio di Garanzia.

In ogni caso, codesto Collegio non può esimersi dall’osservare come (già giustamente argomentato nei precedenti gradi di giudizio) la condotta posta in essere dal dott. Pastore abbia violato i noti principi di lealtà, correttezza e probità, atteso che lo stesso, essendo già da anni segretario, prima, e Presidente, dopo, del Comitato Regionale Campania, con il nuovo ruolo assunto nella Calcio Campania Immobiliare S.r.l. ha compromesso ancor di più la già grave e nota situazione economico finanziaria della società. Di tutto ciòopportunamente conto la motivazione del provvedimento impugnato che non si presta ad alcuna censura.

Infine, e per quanto riguarda l’ultimo motivo di ricorso, si osserva come la sanzione impugnata dal dott. Pastore sia stata debitamente motivata, dal momento che la Corte Federale d’Appello ha posto l’attenzione sulla gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente, sul ruolo di assoluto livello assunto dallo stesso sia all’interno del Comitato Regionale che della società calcistica, sulla conoscenza da parte dello stesso della grave condizione economico-finanziaria delle stessa società e, da ultimo, sulle gravi conseguenze scaturite dall’assunzione dello stesso ai vertici della Calcio Campania Immobiliare S.r.l.

Inoltre, e per quanto riguarda la mancata applicazione dell’istituto della continuazione, il Collegio osserva come tale doglianza sia stata eccepita per la prima volta dal dott. Pastore innanzi a codesto Collegio e, quindi, di per sé è da ritenersi tardiva e inammissibile.

In ogni caso, non si ravvisa un’identità di disegno illecito tra le condotte addebitate al dott. Pastore nell’arco di tempo in cui lo stesso ha rivestito il ruolo di Presidente del Comitato Regionale della Campania.

 

          P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 dicembre 2016.

 

Il Presidente                                                            Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                F.to Maurizio Benincasa 

 

Depositato in Roma, in data 30 gennaio 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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