CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5 del 13/01/2017 – Lucio Nugnes – Cristiano Magnani/Federazione Italiana Scherma

Decisione n. 5

 

Anno 2017

IL COLLEGIO DI GARANZIA

TERZA SEZIONE

composto da

Massimo Zaccheo - Presidente

Valerio Pescatore - Relatore

Roberto Bocchini

Alfonso Celotto

Emanuela Loria - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 57/2016, avviato con ricorso presentato, il 25 novembre 2016, dai signori Lucio Nugnes e Cristiano Magnani, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Scherma (FIS), in persona del Presidente, sig. Giorgio Scarso, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

dei signori Paolo Coccu, Vittoria Carrara e Sveva di Somma, non costituitisi in giudizio,

 

 

 

per lannullamento della decisione n. 4969 del 10 ottobre 2016, assunta, in unico grado, dal Tribunale Federale FIS, ai sensi dellart. 63 dello Statuto FIS e dell’art. 106 del Regolamento Organico Federale, che ha respinto il reclamo interposto dal sig. Nugnes avverso la declaratoria d’illegittimità dell’esclusione della propria candidatura a rappresentante dei tecnici per la fase elettiva regionale e ha dichiarato infondati gli ulteriori motivi di ricorso proposti dagli  altri ricorrenti (tra cui l’odierno istante Magnani), volti ad ottenere l’annullamento delle elezioni dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti nelle Assemblee Nazionale, Regionali e Provinciali della Federazione Italiana Scherma, svoltesi in data 25 settembre 2016, a causa dell’asserita e presunta illegittimità dei relativi risultati elettorali;

 

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 9 novembre 2016, l'avv. Paola Puglisi  per i ricorrenti, sigg.ri Lucio Nugnes e Cristiano Magnani, e l'avv. Giancarlo Guarino per la resistente;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Valerio Pescatore.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

1. Con decisione n. 4969/16,  del 10/10/2016, il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana Scherma (di seguito anche FIS) ha respinto il «reclamo ex art. 63 dello Statuto FIS e art. 106 Nuovo Regolamento Organico FIS» proposto dai signori Lucio Nugnes, Cristiano Magnani, Paolo Coccu e Vittorio Carrara, dichiarando: (i) inammissibile il motivo di reclamo interposto dal sig. Lucio Nugnes avverso la declaratoria di illegittimità dell’esclusione della sua candidatura a rappresentante dei Tecnici per la fase elettiva regionale; (ii) infondati gli ulteriori motivi proposti dagli altri reclamanti, tra i quali il sig. Magnani (odierno ricorrente), tutti volti ad ottenere l’annullamento dei risultati delle elezioni dei rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti nelle Assemblee Nazionale, Regionali e Provinciali della Federazione Italiana Scherma, svoltesi in data 25/9/2016.

2. Con ricorso depositato il 24/10/2016, i signori Lucio Nugnes e Cristiano Magnani hanno chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito anche il Collegio) l’annullamento della menzionata decisione n. 4969/16.

I ricorrenti denunciano:

 

(i) «errore di diritto: falsa applicazione degli artt. 55, 100, 106 Nuovo Regolamento Organico FIS e dellart. 63, comma 16 Statuto FIS».

Censurano, innanzitutto, il capo della decisione del Tribunale Federale che ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di reclamo relativo all’esclusione del sig. Nugnes dalla tornata elettorale; e ciò perché sono stati reputati applicabili, «in luogo degli artt. 63 comma 16 Statuto FIS e 106 del Nuovo Regolamento Organico (...), gli artt. 55 e 100 del Nuovo Regolamento Organico FIS»; con l’effetto che sarebbe stato erroneamente ritenuto che il ricorso avverso l’esclusione dovesse essere proposto almeno 10 giorni prima della celebrazione dellAssemblea. Il «vizio di fondo» della decisione impugnata consisterebbe, quindi, nell’avere «qualificato la fase elettiva del 25/9/2016 quale momento assembleare omologo a quello dedicato alla elezione delle cariche federali e territoriali». Per i ricorrenti, invece, la diversa natura, da un lato, dell’Assemblea e, dallaltro, della fase elettiva determinerebbe «la specialità delle norme dello Statuto e del Regolamento dedicate nellun caso allOrgano e nellaltro al meccanismo elettorale»: con la conseguenza che sarebbe «inammissibile» la «estensione delle une alla fattispecie diversa». Una conclusione, questa, che sarebbe confermata sia dal «tenore letterale delle norme invocate» sia da una serie di elementi in fatto (quali la mancata ricezione, da parte del sig. Nugnes, di «alcuna comunicazione di formale esclusione della propria candidatura» e

«la continua ridefinizione delle liste sino a due giorni prima il giorno delle elezioni»).

 

Sotto diverso profilo, inoltre, la decisione impugnata sarebbe errata, perché il mancato inserimento del sig. Nugnes tra i candidati a rappresentante dei Tecnici nell’Assemblea Nazionale urterebbe con gli articoli 59 e 63 dello Statuto, il primo dei quali – «dettato unicamente per lelezione alle cariche federali» – «richiede espressamente che il tesseramento sussista al momento della presentazione della candidatura». Dalle richiamate norme i ricorrenti traggono invece che, per concorrere al ruolo di rappresentante dei Tecnici, sarebbe «necessario possedere il requisito di eleggibilinel momento in cui la candidatura è resa nota» ovvero, al più, «entro il termine finale fissato per la presentazione delle candidature»;

(ii) «errore di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 63, comma 3, e 55 Statuto FIS. Omessa motivazione».

Si censura il capo della decisione con cui il Tribunale Federale ha dichiarato l’infondatezza del secondo motivo di reclamo, che viene sostanzialmente riproposto dinanzi a questo Collegio.

Ci si duole, infatti, che nella lista degli aventi diritto al voto, pubblicata sul sito federale il 24/9/2016, sarebbero stati inseriti sedici Tecnici che tuttavia non possedevano uno dei requisiti prescritti dalle menzionate disposizioni dello Statuto FIS: segnatamente, «lessere stati indicati da almeno sei mesi come esercitanti lattività di insegnamento da uno o più Affiliati». Ancor più nello specifico, si nega che i sedici Tecnici nominativamente individuati potessero essere stati iscritti nella c.d. Lista Tecnica, di cui agli articoli 55 e 63, comma 3, dello Statuto, «non avendo potuto esercitare lattività di insegnamento per sei mesi presso un Affiliato»:  e ciò  perché avevano conseguito il titolo di abilitazione allinsegnamento «soltanto sessantasei giorni prima della chiusura della stagione agonistica».

A fronte, tuttavia, di tale «esplicita negazione» (circa la concreta sussistenza dei requisiti), il Tribunale Federale avrebbe fondato la decisione impugnata esclusivamente «su un criterio di astratta probabilità circa lesistenza dei requisiti richiesti dalla norma, senza condurre gli accertamenti che gli erano stati devoluti a seguito del reclamo proposto».

(iii) «Errore di diritto: falsa applicazione degli artt. 63 Statuto FIS, e 4, 5 e 6 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1523/2014».

Si censura, infine, lulteriore capo della decisione con cui il Tribunale Federale ha respinto il terzo motivo di reclamo: quello che denunciava la «violazione del principio di democrazia interna

... per avere la Federazione consentito che novantanove elettori, nominativamente indicati, che assommavano su di sé la duplice qualifica di atleta e tecnico, esprimessero nella fase elettiva del 25 settembre 2016 due voti pro capite, uno per ciascuna categoria di riferimento».

La Federazione avrebbe consentito, cioè, un «voto plurimo», mentre «la regola di voto» - sia «in ambito assembleare» sia «in ogni meccanismo elettorale» - è «quella del voto capitario». Tanto più che, nell’ambito dellautonomia sportiva, la regola del voto capitario sarebbe declinata, ma soltanto per specifiche e mirate ragioni, con il possibile «correttivo» di «un articolato meccanismo ponderale», che tuttavia costituisce «uneccezione ammessa nei soli casi consentiti dal CONI».

Sulla base dei motivi appena illustrati, i ricorrenti hanno inoltre formulato istanza cautelare volta ad ottenere l’immediata sospensione, anche inaudita altera parte, degli effetti dei risultati elettorali maturati il 25/9/2016: e ciò nel convincimento che tali risultati si riflettano, quanto alla regolarità della costituzione dell’organo, sulle deliberazioni chiamate ad assumere le Assemblee elettive, territoriali e nazionale, già convocate.

3. Con provvedimento del 27/10/2016, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha dufficio rilevato lesistenza di motivi durgenza, ed ha considerato, tra l’altro, che: (a) l’Assemblea elettiva nazionale della FIS era fissata per il 20/11/2016; (b) vi era «necessidi assicurare il completamento delliter processuale dellattuale controversia con congruo anticipo rispetto alla celebrazione dellassemblea medesima, pur compatibilmente con i termini a difesa stabiliti dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI»; (c) la decisione sull’istanza cautelare e sul merito della controversia sarebbero state assunte dal Collegio prima della data di celebrazione dell’Assemblea.

Su tali premesse, esclusa la sussistenza delle esigenze cautelari invocate ai fini dell’assunzione del provvedimento cautelare, ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti dei risultati elettorali del 25/9/2016 ed ha assegnato la controversia alla Terza Sezione per il seguito di competenza; disponendo, altresì, l’abbreviazione alla metà dei termini previsti dallart. 60, commi 1 e 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

4. Con la memoria difensiva di costituzione la FIS ha chiesto che sia dichiarato inammissibile e/o comunque respinto il ricorso, con conferma della decisione impugnata ovvero, in subordine, perché comunque infondato.

Nel dettaglio, sul primo motivo ha dedotto che, in assenza di previsioni specifiche, non si può escludere, con riferimento alle elezioni regionali, «lapplicazione», eventualmente in via analogica, «di norme e procedure previste per fasi, anche sub-procedimentali riferite alle Assemblee Nazionali»: e ciò in ragione di una «lettura in termini generali e sistematici della procedura impugnatoria di cui allart. 100 del R[egolamento] O[rganico]». Di qui la correttezza della statuizione con cui il Tribunale Federale ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di reclamo. Il quale, del resto, è comunque infondato nel merito, dal momento che, quando è

«pervenuta» la sua candidatura, il sig. Nugnes «non era in regola con il tesseramento». Tesseramento che, per converso, costituisce «un requisito generale per la partecipazione a qualsivoglia attività federale in qualsiasi ruolo».

Sul secondo motivo la FIS, pur riconoscendo la «estrema e forse eccessiva sintesi» della decisione impugnata sullo specifico punto, ne ha chiesto la conferma, contestando, per un verso, la lettura delle norme statutarie proposta dai ricorrenti e, per l’altro, deducendo l’irrilevanza della questione «alla luce della c.d. “prova di resistenza», dal momento che l’ammissione al voto dei sedici elettori cui fa riferimento anche il ricorso «non avrebbe comportato nessuna variazione nellesito della procedura elettorale».

Circa il terzo motivo, infine, la FIS ha escluso lesistenza di norme federali o di principi che impediscano ai tesserati di appartenere a più categorie (quali quelle di Tecnici ed Atleti) ed ha comunque negato che tale facol influenzi in alcun modo l’esito delle elezioni.

5. Con memorie ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, del 4/11/2016, le parti costituite hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese, in replica reciproca.

In particolare, sulla illustrata prova di resistenza, la FIS ha prodotto un «prospetto riepilogativo» dal quale si trarrebbe che «i tecnici contestati hanno esercitato 10 voti (comprese le deleghe)», con  l’effetto  che,  se  anche  il  voto  che  hanno  espresso  fosse  «nullo»,  il  dato  rimarrebbe

«ininfluente sui risultati delle votazioni». Da parte loro i ricorrenti hanno dedotto che la prova di resistenza’ sarebbe comunque superata, in primo luogo per il fatto che «ciascuno dei sedici aventi diritto al voto avrebbe potuto portare con sé fino a tre deleghe con leffetto di esprimere in totale fino a sessantaquattro voti»; e poi perché la FIS avrebbe dovuto impugnare, nei termini di cui all’art. 59, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva, la statuizione con cui il Tribunale Federale ha affermato trattarsi di «questione inerente al possesso delle condizioni obiettive di eleggibiliin capo ad alcuni componenti della Lista Tecnici». Con l’effetto che, in mancanza di tale impugnazione incidentale, essa non potrebbe più essere contestata.

Considerato in diritto

 

 

6. Con riguardo al primo motivo di ricorso, il Collegio è innanzitutto chiamato a valutare la tempestività del reclamo con il quale il 5/10/2016 il sig. Nugnes ha impugnato (insieme ad altri) i risultati della fase elettiva regionale pubblicati dalla FIS con Circolare n. 12 del 27/9/2016.

6.1. In proposito, le parti propongono due interpretazioni della disciplina federale, rinvenibile

 

nello Statuto e nel Regolamento Organico, inconciliabili.

 

Anche al di là della lettura che di tale disciplina intende dare il Collegio, l’oggettiva difficoltà interpretativa è di per sé sintomatica della disordinata complessità che caratterizza le menzionate fonti. Ciò che induce il Collegio a segnalare alla FIS l’opportunità di adottare nuovi provvedimenti volti a semplificare e rendere più immediatamente fruibile il complessivo quadro normativo, cui certamente non giova il sovrapporsi ed il reciproco rinvio, anche sulle medesime materie, tra previsioni dello Statuto e del Regolamento Organico.

6.2. In ogni caso, all’esito del più attento esame, il Collegio è pervenuto alla conclusione che la specifica questione sollevata col primo motivo di impugnazione vada risolta ai sensi degli articoli 61 e 63, commi 8 e 10, dello Statuto, nonché degli articoli 53, 54, 55, 100 e 106, commi 3, 4, 10 e 11, del Regolamento Organico. Non invece, come dedotto dai ricorrenti, sulla base dell’art. 63, comma 16, dello Statuto.

Giova, al riguardo, ricordare che:

 

  • l’art. 61, comma 5, dello Statuto disciplina, tra le varie «Candidature», quelle alle cariche territoriali elettive stabilendo, nei profili qui rilevanti, che esse «devono essere presentate individualmente per iscritto (...) almeno venti giorni prima della data di svolgimento dellAssemblea elettiva. LOrgano territoriale verifica i requisiti dei candidati, provvedendo a richiedere alla Segreteria Generale un parere vincolante per i casi di esclusione. Le esclusioni sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dellAssemblea elettiva. Avverso tale provvedimento è consentito reclamo entro il termine di dieci giorni antecedenti linizio dellAssemblea al Tribunale Federale, il quale deve pronunciarsi entro sette giorni. LOrgano territoriale allinizio dellAssemblea comunica lelenco definitivo con i nomi dei candidati»;
  • l’art. 63, comma 8, dello Statuto, nel disciplinare l’elettorato passivo, prevede che: «Sono eleggibili, quali rappresentanti dei Tecnici, nelle Assemblee Nazionali, i Tecnici iscritti alla Lista Tecnica Federale maggiorenni in possesso del diploma da almeno un anno»;
  • per l’art. 63, comma 10, dello Statuto, «Il Regolamento Organico definisce le modalità di dettaglio per lo svolgimento delle elezioni di cui ai precedenti commi»: sempre per quel che qui interessa, della elezione dei rappresentanti dei Tecnici «nellAssemblea Nazionale e nei rispettivi Organi territoriali» (art. 63, comma 1).

Il menzionato, espresso rinvio al Regolamento Organico impone di individuare, al suo interno, le disposizioni concretamente rilevanti. Ed assumono allora rilievo, per la definizione della presente controversia:

nel  Libro  IV  dedicato  agli  «Organi  territoriali»,  all’interno  della  Sezione  II  riservata  alle

 

«Cariche», l’art. 53, per il quale la relativa «eleggibilità ... è disciplinata dallo Statuto e, ove non diversamente specificato, dalle norme di cui al Libro VIII del presente Regolamento»;

  • l’art. 54 (sotto la rubrica «Candidature»), il cui comma 1 prevede, tra l’altro, che «Le candidature a componenti dei rispettivi Organi e dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono pervenire allindirizzo e nella forma indicata sullavviso di convocazione dellAssemblea almeno 20 giorni prima del suo svolgimento». Per il comma 2, «LOrgano territoriale verifica i requisiti dei candidati provvedendo a richiedere alla Segreteria Generale un parere vincolante per i casi di esclusione. Le esclusioni sono comunicate agli interessati almeno 15 giorni prima dellAssemblea elettiva»;
  • l’art. 55 («Impugnazione per mancato accoglimento delle candidature e dei risultati delle Assemblee elettive»), commi 1 e 2, per i quali: «1. Avverso il mancato accoglimento dellcandidature è ammesso ricorso in unico grado allUfficio del Tribunale Federale.

 

Avverso tale provvedimento è consentito reclamo entro il termine di 10 giorni antecedenti linizio dellAssemblea al Tribunale federale, il quale deve pronunciarsi entro 7 giorni. LOrgano territoriale allinizio dellAssemblea comunica lelenco definitivo con i nomi dei candidati. 2. LUfficio del Tribunale federale esamina il ricorso e decide in via durgenza e la relativa decisione, trasmessa tempestivamente alla struttura territoriale competente ed agli interessati, è inappellabile»;

  • nel già menzionato Libro VIII, dedicato alle «Procedure elettorali», all’interno della Sezione I sulla «Eleggibili», l’art. 100, commi 2 e 3, per i quali: «2. Laccertamento delle condizioni di eleggibilità è di competenza della Segreteria Federale o dellOrgano territoriale competente che provvedono, nei cinque giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle candidature, a darne avviso agli interessati con comunicazioni ufficiali o con altri mezzi idonei ad assicurare la migliore e più tempestiva divulgazione possibile (...). 3. I candidati esclusi possono proporre ricorso al Tribunale federale con le modalità previste dal presente Regolamento, almeno 10 giorni prima della celebrazione dellAssemblea. 4. LUfficio del Tribunale federale esamina il ricorso, decide in via durgenza e trasmette tempestivamente alla Segreteria Federale o alla struttura territoriale competente ed agli interessati la decisione che è inappellabile [...]»;
  • all’interno della Sezione II sul «Diritto di voto», l’art. 106, commi 2 e 3, per i quali: «2. In uno stesso giorno, indicato dal Consiglio Federale per tutte le Regioni ed in tempo utile per precedere le Assemblee territoriali elettive, si svolge una fase elettiva per individuare, ove consentito:
  1. i rappresentanti di Atleti e Tecnici nellAssemblea Nazionale;
  2. i rappresentanti di Atleti e Tecnici nellAssemblea Regionale e Provinciale.

 

3. Il Consiglio Federale rende noto il giorno della fase elettiva regionale ed il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria con almeno trenta giorni di anticipo»;

  • l’art. 106, comma 4, nella parte in cui stabilisce che «Le candidature devono pervenire con almeno quindici giorni di anticipo affinché siano tutte rese note per il giorno prescelto»;
  • l’art. 106, comma 10: «Eventuali reclami avverso lesclusione dal diritto di voto e i risultati, opportunamente motivati e documentati, devono essere inviati al Tribunale federale a mezzo lettera raccomandata rispettivamente entro tre giorni dalla pubblicazione delle liste ed entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati dellelezione. Fa fede la data del timbro postale di spedizione»;
  • l’art. 106, comma 11, il quale aggiunge che «Il Tribunale federale, esaminati gli atti relativi alle

elezioni ed effettuati gli accertamenti del caso, si esprime nel merito entro i cinque giorni successivi alla ricezione degli atti. (...)».

6.3. È’ alla luce di questo articolato quadro disciplinare, dunque, che devono essere valutati le deduzioni, specie quelle non contestate, ed i documenti prodotti anche dinanzi a questo Collegio.

Da essi risulta che: (a) con circolare n. 4072 del 25/8/2016 la segreteria della FIS ha comunicato l’indizione della tornata elettorale per il 25/9/2016; (b) tale circolare prevedeva che le candidature pervenissero entro il 10/9/2016; (c) il Sig. Nugnes ha inviato la propria il 9/9/2016;

(d) il 14/9/2016, dalla Circolare n. 3 della FIS, egli ha appreso che il suo nominativo non era inserito tra i candidati e dunque, per quanto in modo implicito e indiretto, della sua esclusione dalle candidature. Tanto che, (e) nei giorni immediatamente successivi, ha scambiato al riguardo corrispondenza con il Segretario della FIS, il quale gli ha illustrato, tra l’altro, le ragioni dell’esclusione; (f) il «Reclamo ex artt. 63 Statuto FIS e 106 Nuovo Regolamento Organico FIS», privo di data, è stato presentato il 5/10/2016 (lo riferisce l’impugnata decisione del Tribunale Federale, senza che la circostanza sia mai stata smentita o contestata).

6.4. La ricostruzione cronologica appena illustrata – risultante dalle stesse difese dei ricorrenti – conferma la tardività, e dunque l’inammissibilità, ai sensi degli articoli 55, comma 1, e 100, comma 3, del Regolamento Organico, del reclamo presentato il 5/10/2016, nella parte in cui (primo motivo) ha denunciato «Illegittima esclusione della candidatura del sig. Lucio Nugnes; violazione dellart. 63, comma 8 Statuto FIS».

In effetti – come si trae dalla lettura sistematica degli articoli 63 dello Statuto, nonché 55, 100 e 106, del Regolamento Organico – i ricorsi disciplinati dall’ordinamento della FIS in materia elettorale sono di tre tipi, i quali hanno ad oggetto, rispettivamente:

  1. l’impugnazione del mancato accoglimento delle candidature (art. 55, commi 1 e 2, nonché art. 100, commi 3 e 4), e dunque il diritto di elettorato passivo;
  2. l’impugnazione dell’esclusione dal diritto di voto (art. 106, comma 10, prima parte: che, tenuto conto della collocazione e in complementare contrapposizione alle previsioni sulle candidature, deve intendersi come riferito al diritto di elettorato attivo);
  3. limpugnazione dei risultati elettorali (art. 55, commi 3 e 4, nonché art. 106, comma 10, seconda parte).

Premesso che, come detto, il sovrapporsi di norme che regolano impugnazioni  di oggetto differente non agevola la ricostruzione delle singole procedure, è decisivo – e va ribadito – che col primo motivo di reclamo del 5/10/2016 è stata dedotta l’illegittimità dellesclusione della candidatura del sig. Nugnes: dunque un vizio che andava impugnato con la procedura i cui termini e modalità sono scanditi dai menzionati articoli 55, commi 1 e 2, e 100, commi 3 e 4, del Regolamento Organico. Segnatamente, quindi, con un reclamo da presentare «entro il termine di 10 giorni antecedenti linizio dellAssemblea» (art. 55, comma 1), ci«10 giorni prima della celebrazione dellAssemblea» (art. 100, comma 3).

Nonostante le ripetizioni ed alcune incongruenze interne, allora, le previsioni del Regolamento Organico in realtà disciplinano espressamente il caso sottoposto alla decisione del Collegio ed anzi lasciano emergere in proposito una ratio chiara e condivisibile: quella secondo la quale le contestazioni circa la lista dei candidati alle cariche (elettorato passivo) vengano definite prima della votazione in Assemblea. Ed è significativo che, al pari, prima dell’Assemblea (più precisamente «entro tre giorni dalla pubblicazione delle liste») debbano essere proposti gli eventuali reclami avverso l’esclusione dal diritto di voto (elettorato attivo), ai sensi dell’art. 106, comma 10, del Regolamento Organico. In modo che, proprio al momento dell’Assemblea, su entrambi tali possibili profili di contestazione vi sia stata almeno la valutazione, per quanto durgenza, del Tribunale Federale.

6.5. Le precedenti considerazioni chiariscono l’errore che caratterizza il ricorso, quando confida sull’art. 63, comma 16, dello Statuto («Alla chiusura dei seggi, gli scrutatori comunicheranno nel più breve tempo possibile alla Segreteria Generale i risultati delle Assemblee regionale e/o provinciali, relativi alle elezioni dei componenti gli organi territoriali e dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nellAssemblea Nazionale. La Segreteria Generale provvederà a rendere noti i risultati entro sette giorni. È ammesso reclamo in unica istanza al Tribunale Federale entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati»).

La lettura di questa disposizione, per mezzo delle numerose altre, permette di concludere che tale norma, a ben vedere, non è applicabile alla doglianza che riguardi la esclusione di un candidato dalle liste elettorali. E ciò in quanto essa consente, sì, la contestazione dei risultati elettorali, ma – come impone, appunto, l’interpretazione sistematica e coerente delle fonti – non per asseriti vizi denunciabili già prima dell’Assemblea.

Né ha senso prospettare, come fanno i ricorrenti, il fatto che la Federazione abbia continuato a pubblicare, fino ai due giorni prima della medesima Assemblea, «liste aggiornate dei candidati». Se ciò è vero, ed è innegabile che tale condotta (che la FIS farà bene in futuro ad evitare) non sia in linea che con le disposizioni che regolano la fase elettorale, è tuttavia innegabile che essa riguarda, al più e qualora ve ne siano, i soggetti esclusi tardivamente. La circostanza, invece, non ha leso il sig. Nugnes, il quale – come dimostra lo scambio di e-mail intrattenuto con il Segretario della FIS – ha in concreto avuto modo di impugnare la propria esclusione tempestivamente e ciprima della celebrazione dell’Assemblea. Ed è semmai in quella sede che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto dolersi dell’inosservanza, da parte della FIS, dell’inadeguatezza dei termini entro i quali è stata comunicata la sua esclusione: inosservanza, questa, suscettibile – almeno in astratto – di ledere il diritto di difesa degli interessati.

Il dato decisivo, tuttavia, è che il sig. Nugnes non ha impugnato la propria esclusione dalla lista dei candidati prima dell’Assemblea. Con ogni riflesso sulla tardività e, dunque, sull’inammissibilità del suo (primo motivo di) reclamo.

6.6. La conclusione cui è ora pervenuto il Collegio consente di non entrare nel merito della questione relativa al momento in cui, chi presenti una candidatura a cariche federali, debba possedere i relativi requisiti e in particolare, per quel che qui rileva, se la regolarità del tesseramento vada valutata al momento della presentazione della candidatura ovvero – come sostengono i ricorrenti – «nel momento in cui la candidatura è resa nota» o anche «entro il termine finale fissato per la presentazione delle candidature».

6.7. Rispetto a tale questione, tuttavia, il Collegio non può non segnalare linequivoco tenore sia dell’art. 59, comma 1, dello Statuto della FIS [«Sono eleggibili alle cariche federali coloro che, in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature, siano in possesso (...)», disposizione espressamente richiamata anche nella Circolare del 25/8/2016 della FIS, di convocazione dell’Assemblea elettiva]; sia, ed ancor più, dell’art. 7.4 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, per il quale «I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono (...) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura».

Nonostante gli sforzi argomentativi dei ricorrenti, non vè ragione per escludere l’applicazione di questo principio generale alla candidatura del rappresentante dei Tecnici. La quale, si segnala a conforto della conclusione cui è pervenuto il Collegio, nellart. 54 del Regolamento Organico della FIS riceve disciplina unitamente a tutte le altre.

7. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, il Collegio rileva innanzitutto l’eccessiva stringatezza della impugnata decisione che, benché resa durgenza, non contiene una motivazione adeguatamente sviluppata. Tanto più che anche la questione inerente i requisiti di ammissione dei Tecnici all’elettorato attivo è regolata da disposizioni federali – gli articoli 55, commi 1 e 2, e 63, comma 3, dello Statuto, nonché l’art. 80 del Regolamento Organico – il cui significato complessivo non è di immediata fruizione.

7.1. La motivazione, in ogni caso, non è condivisibile, specie nel passaggio in cui pare equiparare la mera idoneità all’insegnamento, attestata dal conseguimento del relativo titolo, con l’effettivo, concreto svolgimento della attività di insegnante: cioè i requisiti di cui ai menzionati articoli 55 dello Statuto e 80, comma 2, lettere a) e b), del Regolamento Organico. Si tratta, infatti, di presupposti autonomi e differenti, il secondo dei quali – sempre alla stregua di una coerente interpretazione sistematica – i Tecnici devono possedere da almeno sei mesi per poter essere iscritti nella ‘Lista Tecnica.

Ne consegue che né il contenuto della decisione del Tribunale Federale sul punto né le difese della Federazione svolte in questo giudizio risultano coerenti con una corretta interpretazione delle norme indicate.

7.2. La circostanza, tuttavia, non è sufficiente all’accoglimento del ricorso, poiché il dispositivo della decisione impugnata risulta in realtà corretto.

La FIS ha, infatti, eccepito  – vi si è fatto cenno a proposito della prova di resistenza’  – l’irrilevanza, rispetto ai risultati elettorali, del voto espresso dai sedici Tecnici il cui inserimento nella Lista Tecnica’ i ricorrenti assumono illegittimo. Tale irrilevanza la Federazione ha allegato con la memoria di costituzione e in ordine ad essa ha prodotto documenti con la memoria ex art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, sui quali si è in parte sviluppata la discussione in pubblica udienza.

Va, allora ed innanzitutto, risolta l’eccezione di inammissibilità della prova di resistenza, sollevata dai ricorrenti nel convincimento che la FIS avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale, ai sensi dell’art. 59, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva, avverso il capo della decisione del Tribunale (il primo periodo sul «secondo motivo di reclamo», a pag. 6) che tale profilo avrebbe «implicitamente scrutinat[o]»: e ciò perché l’art. 106, comma 11, del Regolamento Organico impone proprio al Tribunale di «effettua[re] gli accertamenti del caso».

Il Collegio non condivide questo convincimento e reputa, per converso, ammissibile la prova di resistenza. Orientano in questo senso almeno due considerazioni.

In primo luogo, il Collegio rileva come, in realtà, la FIS non sia stata parte del procedimento promosso dagli odierni ricorrenti con il reclamo del 5/10/2016 e che dunque la decisione qui impugnata non possa dirsi propriamente resa nei suoi confronti. Ne consegue che la memoria di costituzione in questo giudizio (dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport) configura il primo atto difensivo della Federazione, la quale ha, dunque, tempestivamente formulato la propria specifica difesa (peraltro, nel rispetto del termine dimidiato dal menzionato provvedimento presidenziale del 27/10/2016).

Il Collegio è, altresì, ed in ogni caso, persuaso che la richiamata statuizione contenuta nella decisione del Tribunale Federale, su cui confidano i ricorrenti, non richiedesse apposita impugnazione. Con essa, infatti, il Tribunale ha semplicemente scrutinato la preliminare ammissibilità della specifica censura del reclamo: per concludere, in evidente contrapposizione al primo motivo di reclamo, dichiarato inammissibile perché avente ad oggetto la tardiva contestazione circa l’esclusione di una candidatura, che la seconda era per converso effettivamente volta a «conseguire una pronuncia di annullamento del procedimento elettorale» e dunque era stata tempestivamente e ritualmente formulata nel rispetto degli articoli 63, comma 16, dello Statuto e 106, comma 10, del Regolamento Organico. Poiché, allora, affronta una questione preliminare, è da escludere che con la statuizione in esame il Tribunale abbia affrontato e risolto il tema, di merito, della concreta rilevanza dei voti espressi dagli elettori la cui legittimazione era contestata.  È questo un profilo al quale la decisione impugnata non ha riservato alcun cenno: sicché non può essere il generico riferimento agli «accertamenti del caso», di cui al menzionato comma 11 dell’art. 106 del Regolamento Organico, ad imporre l’impugnazione incidentale del provvedimento sul punto.

7.3. Proprio nel merito, la deduzione circa l’irrilevanza – rispetto al risultato elettorale complessivo – dei voti espressi dai sedici Tecnici, il cui  diritto di  elettorato attivo è stato contestato, è fondata.

Dai verbali prodotti dalla FIS risulta, infatti, che di quei sedici elettori la metà (otto) ha disertato la votazione e che gli altri otto hanno complessivamente espresso, personalmente o per delega, otto voti (ovviamente s’ignora a beneficio di quale candidato). In udienza, i ricorrenti hanno contestato irregolarità formali di questi documenti, ad esempio, perché apparentemente non sottoscritti da tutti i soggetti che avrebbero esercitato il voto. Sennonché tali contestazioni sono generiche e di esse, in ogni caso, non è stata neppure dimostrata la concreta rilevanza ai fini dei risultati elettorali; sicché, per di più in mancanza di unesplicita, formale e mirata impugnazione della veridicità di quei verbali, il Collegio non può non attenersi al relativo contenuto.

E poiché, allora, i documenti attestano che la differenza di voti raccolti, rispettivamente, dall’ultimo dei Tecnici eletti e dal primo dei non eletti è assai maggiore dei dieci voti di cui in concreto si discute, il Collegio condivide la conclusione della FIS circa l’irrilevanza del denunciato difetto di elettorato attivo in capo ai sedici Tecnici.

Ciò da cui consegue, pur con le precisazioni fin qui illustrate, l’infondatezza del secondo motivo di impugnazione.

8. Privo di fondamento, infine, è il terzo motivo, che propone una lettura dell’art. 63 dello Statuto della FIS e degli articoli 4, 5 e 6 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate’ secondo la quale, in sostanza, la possibilità, per i soggetti tesserati nella doppia qualità di Atleta e di Tecnico, di votare per eleggere i Rappresentanti di entrambe le categorie, lederebbe il fondamentale principio di democrazia interna (di cui anche all’art. 16 del D. Lgs. n. 242/1999); perfino giungendo ad alterare i risultati elettorali.

8.1. Tale interpretazione risulta, oggettivamente, non corretta.

 

Né il tenore letterale dell’art. 63, comma 1, dello Statuto – per il quale Atleti e Tecnici maggiorenni hanno diritto di voto «ciascuno nellambito della propria categoria per lelezione dei loro rappresentanti nellAssemblea Nazionale e nei rispettivi Organi territoriali» – né la ratio della disposizione negano, a chi sia tesserato nella doppia qualità di Atleta e di Tecnico, il diritto di eleggere i propri rappresentanti in entrambe le categorie. E neppure gli invocati Principi fondamentali’, tanto meno negli articoli 4, 5 e 6, contengono disposizioni che precludano tale facoltà.

Al contrario, l’art. 5.1, comma 4, dei Principi fondamentali’, nel prevedere che «Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria», nulla dice al riguardo, ma di certo non vieta il doppiovoto. Il successivo art. 5.6, comma 1, prevede invece, ed in modo espresso, che ai «rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici (e, ove previsti, degli ufficiali di gara) è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le  quali risultano tesserati».

Se ne trae che, mentre il tesserato nella doppia qualità può senzaltro esprimere la preferenza per l’elezione di ciascuno dei propri rappresentanti, è il rappresentante che, una volta eletto, è tenuto a scegliere per quale categoria esercitare il proprio voto. Ed è esattamente quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto FIS, per il cui comma 3 «Ciascuno dei rappresentanti delle categorie suddette» – tra le quali quelli degli Atleti e dei Tecnici – «detiene un voto».

È questa, allora, la disciplina concretamente applicata, e da tempo, anche alle tornate elettorali della FIS: come risulta dai documenti riversati in atti e, con riferimento all’elezione del 25/9/2016, dalle Circolari n. 5 e n. 8, rispettivamente del 19 e del 22/9/2016. Nelle quali è inequivocamente precisato che «coloro i quali siano tesserati per una doppia qualifica (Atleta/Tecnico) possono votare o candidarsi a rappresentante di Atleta o Tecnico allAssemblea Nazionale, Regionale o Provinciale, in entrambe le categorie»; e che, «[i]n caso di elezione», l’eletto «dovrà optare per una delle due categorie (...)».

Diversamente da quanto discusso dalle parti nelle memorie ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva e poi in udienza, non rileva, qui, limpugnabilità di tali Circolari, quanto piuttosto che il sistema elettorale, anche con esse regolato, non lede il principio di democrazia interna e comunque non si espone alle censure mosse dai ricorrenti.

Tali censure, del resto, sono ancor più infondate sia quando si affidano a considerazioni inerenti il voto plurimo, capitario o ponderale, cioè a fattispecie che, in realtà, sono del tutto inconferenti rispetto alla posizione dei Tecnici, sia quando evocano, genericamente, l’alterazione dei risultati elettorali, con affermazioni che rimangono apodittiche.

La conclusione è che, sul punto, la motivazione dellimpugnata decisione del Tribunale Federale, per quanto in alcuni passaggi non del tutto chiara, deve essere confermata. 

9. La peculiarità della natura elettorale’ della controversia, l’elevato tasso di complessità e disorganicità della normativa applicata, nonché, e soprattutto, la parziale revisione della motivazione del provvedimento impugnato, con specifico riguardo alla cura, da parte della FIS, dell’organizzazione e dello svolgimento della fase elettiva oggetto di censura, giustificano l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

Conferma l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e rigetta gli ulteriori motivi di ricorso.

 

 

Spese compensate.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 novembre 2016.

 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

 

F.to Massimo Zaccheo                                                                    F.to Valerio Pescatore

 

 

 

 

Depositato in Roma in data 13 gennaio 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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