CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14 del 14/02/2017 – Luigi Dimitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 14

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONI UNITE

 

 

 

Composta da 

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore

Attilio Zimatore

Massimo Zaccheo

Dante DAlessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2016, presentato, in data 27 dicembre 2016, dal sig. Luigi Dimitri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Chiriatti e Oberto Petricca;

 

 

contro

 

 

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

                                 avverso

 

 

 

la decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 067/CFA del 5 ottobre 2016, con motivazione depositata in data 28 novembre 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione di primo grado, è stata ridotta la sanzione allo stesso irrogata alla sola inibizione di anni tre;

 

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza dell’8 febbraio 2017, gli avv.ti Stefano Chiriatti e Oberto Petricca per il ricorrente, sig. Luigi Dimitri; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, questultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente F.I.G.C., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;

 

 

udito, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Sanino.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. - La vicenda allesame del Collegio trae origine dal procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Napoli (n. 17982/05 RGNR) nei confronti di numerose persone coinvolte in gravi fatti di criminalità organizzata.

Dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni rese dai soggetti interessati e dagli altri atti sottoposti al vaglio degli inquirenti è emersa, per quanto qui interessa, lavvenuta alterazione della gara Gallipoli/Real Marcianise del 17.5.2009 (terminata con il risultato di 3-2 in favore della squadra di casa).

In particolare, dagli atti del procedimento è risultato che in prossimità della gara si è sviluppato un crescendo di incontri e contatti telefonici cui hanno preso parte gli stessi promotori della combine; soggetti, questi, indagati per appartenenza alla criminalità organizzata, calciatori ed altri tesserati, riconducibili ad entrambe le società (tra cui l’odierno ricorrente sig. Luigi Dimitri, ex Direttore Sportivo del Gallipoli).

Trattative, poi, sfociate nell’accordo illecito avente ad oggetto la vittoria del club pugliese, a fronte del corrispettivo consistente nel pagamento di una somma di denaro di euro 50.000,00 per i giocatori coinvolti e di un aiuto alla Real Marcianise nel campionato successivo.

  1. - Con atto in data 31.3.2016, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, tra gli altri, il signor Luigi Dimitri per rispondere della violazione degli artt. 1 bis e 7, commi 1, 2 e 5, del C.G.S., per aver … prima della gara Gallipoli-Real Marcianise valevole per il campionato di Lega Pro - Girone B nella stagione sportiva 2008/2009, fondamentale per la squadra salentina poiché impegnata per la promozione diretta nella categoria superiore, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta disputata in data 17 maggio 2009, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo []; con le aggravanti … di cui allart. 7 comma 6 CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3 a 2 per la squadra salentina, risultato che consentiva la promozione diretta di questultima nella serie superiore.

All’esito del dibattimento, il Tribunale Federale ha inflitto al sig. Dimitri la inibizione per anni 3 e mesi 6, oltre alla ammenda di euro 60.000,00.

Avverso tale pronuncia, l’interessato ha proposto reclamo, in parziale accoglimento del quale, la Corte Federale dAppello ha ridotto la sanzione alla sola inibizione per anni 3.

La problematica posta in evidenza dal ricorrente, come subito dopo si osserverà, concerne la mancata notifica, da parte della Procura Federale, di un nuovo avviso di conclusioni delle indagini a seguito della copiosa, ulteriore e diversa attività istruttoria espletata.

  1. - In giudizio si è costituita la Federazione, depositando memoria con la quale ha contestato diffusamente le doglianze del sig. Dimitri e chiedendo quindi il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

(i) - Con un diffusissimo ricorso, nel quale vengono riprodotti passi della decisione impugnata e passi di scritti difensivi già prodotti negli altri gradi di giudizio, il sig. Luigi Dimitri articola ben cinque motivi di doglianza e ripropone anche in questa sede (in via rescissoria e di merito) le argomentazioni già dedotte sia in primo che in secondo grado.

I motivi di ricorso possono così sintetizzarsi.

 

a - In primo luogo, si eccepisce che l’istante non avrebbe avuto notizia di altre iniziative istruttorie assunte successivamente all’avviso di conclusione delle indagini; di qui la violazione dell’art. 32 ter del Codice della Giustizia Sportiva.

b - Con il secondo mezzo, si duole il ricorrente della circostanza che non tutti gli atti di indagine preliminare sono stati depositati contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusioni delle stesse.

c – Con il terzo motivo, censura la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha inflitto anche la sanzione della ammenda oltre la sanzione della inibizione.

d – Inoltre, ha lamentato il ricorrente, che la Corte di Appello non abbia disposto la estinzione del procedimento, essendo decorso il termine di 60 giorni stabilito per il procedimento di appello.

e – Infine, l’istante censura la decisione di appello che avrebbe dato per acclarati i fatti di causa, malgrado la vicenda fosse ancora all’esame della Autorità Giudiziaria penale.

Come già anticipato, il sig. Luigi Dimitri, una volta illustrati i motivi di ricorso, riproponeva tutte le censure che aveva proposto avverso la statuizione del giudice sportivo.

(ii) - Nel corso della udienza i legali del ricorrente segnalano, in via assolutamente preliminare, che la memoria di costituzione della Federazione è stata notificata solo all’avv. Chiriatti e non anche all’avv. Petricca. La circostanza dovrebbe comportare, ad avviso di parte ricorrente, la inammissibilità della costituzione della Federazione e che comunque non dovrebbe tenersi conto della difesa della Federazione per tale eccepita mancata regolare costituzione.

La richiesta non convince. Innanzitutto la Federazione Italiana Giuoco Calcio è presente all’udienza di trattazione e ha svolto le sue difese delle quali il Collegio non può non tenere conto. In secondo luogo, la difesa del ricorrente non si avvede che il mandato per i difensori del Dimitri era stato conferito “congiuntamente e disgiuntamenteagli avvocati Chiriatti e Petricca e quindi non rileva se un atto defensionale della Federazione era stato notificato solo ad uno dei legali provvisti di autonomo mandato.

  1. - Tutti i motivi dedotti dal ricorrente non paiono al Collegio di Garanzia meritevoli di accoglimento.

Per quanto riguarda i due primi motivi, è sufficiente osservare che la Procura si era determinata a deferire l’odierno ricorrente per illecito sportivo già prima di acquisire l’ulteriore materiale proveniente dall’A.G.O. e le successive dichiarazioni spontanee rese dai coincolpati.

Come correttamente messo in evidenza dai giudici federali, “lipotesi accusatoria era già stata formulata in modo chiaro, con tutti i necessari elementi di fatto e di diritto, già allatto della prima comunicazione della chiusura delle indagini” con la conseguenza che lacquisizione di ulteriori elementi …. non ha in alcun modo inciso sulle conclusioni cui era pervenuta laccusa, orientata a disporre il deferimento dei tesserati incolpati.

In buona sostanza, la radicale invalidità dellatto di deferimento si potrebbe verificare soltanto in quei casi in cui effettivamente l’ipotesi accusatoria si sorregga in modo determinante e autonomo sui nuovi elementi di indagine. Solo in queste circostanze, infatti, in base all’applicazione della prova di resistenza, si potrebbe affermare che le indagini della Procura non sarebbero sfociate nell’atto di deferimento riguardante il concreto addebito disciplinare mosso all’incolpato.

Né è ipotizzabile che la Procura, cofacendo, avrebbe pregiudicato le prerogative difensive dellincolpato, posto che in sede dibattimentale (dinanzi al Tribunale Federale Nazionale e alla Corte Federale dAppello) il contraddittorio si è pacificamente svolto sull’intero materiale probatorio acquisito.

Quanto alla presunta inutilizzabilità degli atti successivamente  annessi al fascicolo, è appena il caso di ricordare che trattasi di risultanze dell’attività svolta dalla Procura della Repubblica ovvero di materiale acquisibile senza alcuna preclusione temporale.

Lo stesso dicasi con riferimento alle spontanee dichiarazioni rese dai coincolpati, la cui raccolta è sempre ammessa onde consentire – se del caso – agli incolpati di addivenire al c.d. patteggiamento sportivo, ex art. 23 CGS FIGC.

In definitiva, il Collegio di Garanzia è dell’avviso che il ricorrente Dimitri abbia potuto prendere comunque esauriente conoscenza di tutti gli atti acquisiti al procedimento e non sia stato quindi vulnerato il suo diritto di difesa.

(iii) - Sostiene, poi, l’istante (III motivo) che la CFA, anziché limitarsi a riformare la pronuncia di primo grado sul quantum, avrebbe dovuto dichiararne l’integrale nullità per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, avendo il TFN, dapprima, dichiarato di applicare il CGS vigente al momento dei fatti e, poi, inflitto, oltre alla inibizione, la sanzione pecuniaria all’epoca non prevista.

Neppure tale assunto può essere condiviso.

 

Nel caso di specie, infatti, la CFA, rilevato che il TFN aveva erroneamente irrogato anche una misura (ammenda) introdotta da una novella normativa intervenuta successivamente ai fatti di causa, ha parzialmente accolto il motivo proposto dal signor Dimitri, riformando in parte qua la decisione di prime cure e, per l’effetto, eliminando la eccepita contraddittorietà. E, daltro canto, rientra tra le funzioni del giudice di appello, ex art. 37, comma 4, del CGS FIGC, “se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma(re) in tutto od in parte la decisione impugnata.

Anche in questo caso, quindi, la doglianza del ricorrente non merita una valutazione positiva.

(iv) - Con il quarto motivo, il Dimitri afferma che la pronuncia gravata sarebbe stata emessa in violazione del termine di 60 giorni previsto dallart. 34 bis, comma 2, CGS FIGC, in quanto lCFA avrebbe sospeso il procedimento in assenza dei presupposti previsti dall’art. 38 del CGS CONI.

Sul punto è sufficiente replicare che la CFA ha fissato l’udienza entro il termine di conclusione del procedimento e che lo slittamento del dibattimento è stato originato proprio dalla legittima richiesta di rinvio formulata dal difensore del Dimitri.

In tale occasione i Giudici federali hanno fissato la nuova udienza il 5.10.2016, disponendo la contestuale sospensione dei termini, ai sensi degli artt. 34 bis CGS FIGC e 38 CGS CONI.

Alla luce di quanto precede, non è revocabile in dubbio che l’udienza sia stata fissata tempestivamente e che il suo rinvio sia dipeso esclusivamente da una giusta esigenza esternata dall’incolpato.

Conclusivamente, il mancato rispetto del termine di comparizione, previsto dallart. 41, comma 1, CGS, può essere oggetto di specifica eccezione, ben potendo la parte processuale, interessata alla spedita celebrazione del giudizio di appello, rinunciarvi, in tutto o in parte, anche implicitamente (e cioè non sollevando la relativa eccezione), senza che ciò si ripercuota sulla legittimità del giudizio.

(v) - Il ricorrente sostiene, inoltre, che il ragionamento seguito dalla CFA si fonderebbe su una pretesa contraddittorietà della prova.

Trattasi di censura non ammissibile in questa sede, in virtù del disposto dell’articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva. In particolare, la censura è inammissibile perché volta a sindacare la valutazione che il Giudice di merito ha fatto degli elementi di prova acquisiti agli atti (provenienti dalla AGO oltre che dalle indagini federali).

E’ del tutto fisiologico il giudizio di prevalenza di singole risultanze rispetto ad altre effettuato dal giudice endofederale, al quale soltanto è riservata l’interpretazione e la valutazione del materiale in atti, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento: con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il tentativo di sindacare in sede di legittimità il peso probatorio del materiale raccolto.

Sul punto sovvengono – ancora una volta – le determinazioni di codesto Collegio, il quale ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazionirispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi”, giacché tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito.

(vi) - Le deduzioni che il sig. Dimitri svolge successivamente, per sua stessa ammissione attengono al merito della controversia e sono state articolate nella ipotesi che fosse accolto uno dei motivi di ricorso proposti.

E, quindi, sufficiente in proposito rilevare che, come si è visto, nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento; ed inoltre che trattasi di deduzioni inammissibili in questa sede, in quanto articolate in violazione dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, che non consente la proposizione di censure di merito che attengano a fatti di causa.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

 

Per tutto quanto sin qui dedotto, rigetta il ricorso proposto dal sig. Luigi Dimitri. 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 febbraio 2017

 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

 

F.to Franco Frattini                                                                          F.to Mario Sanino

 

 

Depositato in Roma in data 14 febbraio 2017

Il Segretario

 

F.to Alvio La Face

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