CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31 del 28/04/2017 – ACF Fiorentina S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Choe Song Hyok/ Lega Nazionale Professionisti Serie A

          Decisione n. 31

Anno 2017

 

 

 

 

          IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

Mario SaninoPresidente

Vincenzo Ioffredi

Vanda Giampaoli

Giuseppe Musacchio - Componenti

Angelo Maietta - Relatore 

ha pronunciato la seguente

 

 

                                                                 DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2017, presentato, in data 3 febbraio 2017, dalla società ACF Fiorentina S.p.A., in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede legale in Firenze, in viale M. Fanti, n. 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Coccia, Mario Vigna e Alessandro Coni,

 

                                                                  contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dall’avv. Letizia Mazzarelli,

          nonché contro

 

 

il sig. Choe Song Hyok, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Giotti e Gianluca Dominici, e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), non costituitasi in giudizio,

avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, IV Sezione, di cui al C.U. n. 091/CFA del 19 gennaio 2017, con la quale è stato rigettato il reclamo della società ricorrente per l'annullamento e la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione del Tribunale Federale Nazionale - sez. Tesseramenti - di cui al C.U. n. 8/TFN del 12 ottobre 2016, che ha dichiarato la validità del contratto professionistico sportivo tra Choe Song Hyok e la stessa ACF Fiorentina S.p.A.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 27 febbraio 2017, l’avv. Mario Vigna, per la ricorrente - ACF Fiorentina S.p.A.; l’avv. Letizia Mazzarelli, assistita dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC e gli avv.ti Fabio Giotti e Gianluca Dominici, per il sig. Choe Song Hyok;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

          Ritenuto in fatto

Con il ricorso a questo Collegio di Garanzia, la ACF Fiorentina S.p.A. ha impugnato la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, IV Sezione, di cui al C.U. n. 091/CFA del 19 gennaio 2017, affidando le sue doglianze a due motivi di gravame e segnatamente:

1) violazione norme di diritto. Errata applicazione art. 30 comma 17 CGS.

2) violazione   del   diritto   di   difesa.   Mancata   assunzione  di   elementi   istruttori. Omessa/insufficiente motivazione.

In buona sostanza, la ricorrente ritiene che la Corte di Appello non abbia correttamente valutato le proprie doglianze relative alla invalidità del contratto sottoscritto da essa ricorrente e il calciatore nord coreano Choe Song Hyok, che sarebbe affetto da nullità/invalidità, perché, in primo luogo, frutto di un aggiramento di norme imperative internazionali, derivanti dall’embargo esistente nei confronti della Corea del Nord e, secondariamente, perché depositato oltre il termine previsto e per di più a seguito di una postdatazione rispetto alla sua effettiva stipula, all’uopo affermando, altresì, che (e quindi deducendo un secondo motivo) la Corte non ha dato peso alla perizia tecnico informatica depositata, da cui si sarebbe evinto che quanto lamentato fosse stato vero, portando, quindi, ad un accoglimento delle proprie ragioni.

La resistente FIGC ed il calciatore Choe Song Hyok, con regolari memorie costitutive, hanno contestato gli avversi assunti per i motivi dettagliati nei rispettivi scritti, concludendo per il rigetto del ricorso.

In rapida sintesi, sulla base del principio di economicità e non ridondanza delle motivazioni e ricostruzioni di fatto, queste sono le premesse in fatto sulle quali è opportuno svolgere le seguenti considerazioni in diritto.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Va da sempre e preliminarmente ricordata la funzione dello scrivente Collegio, quale giudice di legittimità e non di merito e, pertanto, deve essere, con una inversione motivazionale rispetto alla cronologia dei motivi proposti, da subito dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame con il quale, in maniera sibillina, si è cercato di riproporre valutazioni di merito in ordine alla assunzione di prove documentali, rectius sulla loro valutazione.

Orbene, se può essere censurata la mancata assunzione delle prove, perché esse possono correttamente portare ad una valutazione più compiuta della vicenda, come, peraltro, questo Collegio ha avuto modo di argomentare in altre occasioni (cfr. Decisione n. 15/2017), deve considerarsi preclusa qualsiasi indagine sulla valutazione delle prove regolarmente assunte, posto che l’elemento valutativo attiene al merito e non può essere assolutamente delibato dall’odierno Giudicante, atteso che la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti(Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; Cass., n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006 per tutte).

Nella vicenda che ci occupa, infatti, la ricorrente si duole esattamente di questo, ovvero che la propria consulenza tecnica non sia stata correttamente valutata; ebbene, fermo restando che, in corretta applicazione del principio di regolarità formale, in presenza di un contratto regolarmente sottoscritto e su modelli uniformi della Federazione, alcuna valenza potevano avere dati o circostanze aliunde appresi, che vanno relegati a meri indizi a meno che non si contesti la falsità delle firme (e non è questo il caso), nessuna censura può muovere il Collegio in merito al giudizio valutativo della Corte. Pertanto, il secondo motivo, oltre che infondato, è inammissibile. Residua, allora, in capo al Collegio, l’esame del primo motivo di ricorso.

La doglianza è, del pari, infondata. Invero, come si è avuto modo già di osservare innanzi, il principio formalistico impone di valutare il dato fattuale per come si presenta. Nel caso che ci occupa, ci si trova dinanzi ad un contratto che rispetta i canoni normativi sia di legislazione statale che endofederale, per cui alcun vizio invalidante è possibile rinvenire nel contratto di che trattasi. Ma vi è di più. La ricorrente non può dolersi di una invalidità del contratto per una assunta postdatazione dopo che ha concorso alla formazione di quel contratto per il tramite di un suo collaboratore e ciò per due ordini di principi, uno di carattere generale, che risponde al canone ubi commoda, ibi incommoda, per il quale, chi  si avvale di una risorsa o di  una collaborazione da cui trae beneficio ne sopporta anche le conseguenze pregiudizievoli, e che trova cittadinanza nell’art. 2049 c.c., ed un secondo principio,  di natura obbligatoria, il cui paradigma è rinvenibile nell’art. 1227, comma 2, c.c., per il quale alcun risarcimento (rectius, alcuna invalidità) è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza. I principi richiamati, la cui ospitalità nell’ordinamento sportivo è data dall’art. 2, comma 6, C.G.S., fondano un giudizio di responsabilità finanche aggravata sulla ricorrente Società professionistica, il cui maneggio di contratti e di norme endo ed etero federali avrebbe dovuto essere di quotidiana operatività e che, invece, sono stati trattati con una superficialità che oggidì non può essere ribaltata su soggetti terzi; ed a nulla rileva l’autodenunzia fatta alla Procura Federale che, al più, va valutata come presupposto per una azione di regresso nei confronti del collaboratore infedele o inadeguato e non già come una esimente di buona fede, in relazione ad una vicenda che, per contro, traduce una scarsissima diligenza nell’approccio a fattispecie alquanto pacifiche.

Alla luce di quanto innanzi, il ricorso deve essere rigettato.

La manifesta infondatezza delle doglianze impone la condanna alle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

 

          P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 febbraio 2017.

  

Il Presidente                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                         F.to Angelo Maietta

 

Depositato in Roma in data 28 aprile 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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