CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91 del 05/12/2017 – A.S.D. Corigliano Calabro/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Calabria FIGC-LND/ Luzzese Calcio 1965

Decisione n. 91

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

composta da

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Musacchio - Relatore

Vito Branca

Vincenzo Ioffredi

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 nel giudizio iscritto al R.G. n. 91/2017, proposto, in data 1 settembre 2017, da parte della società società ASD Corigliano Calabro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cozzone e Mario Elmo,

 

contro

 

 

  • la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), non costituitasi in giudizio;
  • la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta;

 

e contro

 

-     la A.S.D. Luzzese Calcio 1965, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti;

 

 

avverso

 

 

la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 2 agosto 2017 (con la quale veniva ammessa al Campionato di Eccellenza 2017/2018 la A.S.D. Luzzese Calcio 1965, pur asseritamente in difetto di alcuni requisiti inderogabilmente prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2017, mentre non veniva accolta, per apparente mancanza di posti disponibili, la domanda di ripescaggio al Campionato medesimo, presentata dalla odierna ricorrente), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza dell’8 settembre 2017, l’avv. Michele Cozzone, per la ricorrente ASD Corigliano Calabro -; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente Lega Nazionale Dilettanti, nonché l’avv. Fabio Giotti, per la A.S.D. Luzzese Calcio 1965;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.

 

Ritenuto in fatto

 

 

Con Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2017, il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti diramava i criteri e le modalità di iscrizione al Campionato di Eccellenza 2017/2018, statuendo, tra l’altro, che per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza necessitava depositare o far pervenire allo stesso Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro giovedì 13 luglio 2017, la documentazione e l’importo totale dei versamenti da corrispondersi mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Con successivo Comunicato Ufficiale n. 13 del 2 agosto 2017, veniva pubblicato l’organico del Campionato di Eccellenza 2017/2018, comprendente sedici squadre, di cui tredici aventi diritto e tre ripescate, tra le quali la A.S.D. Luzzese Calcio 1965.

Dopo la pubblicazione dell’organico, la ricorrente avrebbe appreso da un dirigente della A.S.D. Luzzese Calcio 1965 che quest’ultima sarebbe stata ammessa, pur non avendo ottemperato all’obbligo di effettuare, nel termine del 13 luglio 2017 indicato nel Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2017, il versamento della quota di iscrizione a mezzo di bonifico bancario o mediante consegna di assegno circolare non trasferibile.

Infatti, la A.S.D. Luzzese Calcio 1965 avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto con assegno bancario recante una data di emissione posteriore rispetto al termine di scadenza inderogabilmente stabilito.

Dopo aver fatto richiesta di accesso agli atti e dopo aver denunciato alla Procura Federale della

F.I.G.C. una dedotta inerzia del Comitato rispetto alla richiesta della ricorrente di  rendere conoscibili le modalità di pagamento dell’iscrizione delle compagini partecipanti al Campionato di Eccellenza, al fine di verificarne la regolarità, con ricorso ex art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., depositato in data 1 settembre 2017, l’A.S.D. Corigliano Calabro ha impugnato la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 2 agosto 2017. Con detta delibera veniva ammessa al Campionato di Eccellenza 2017/2018 la A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mentre non è stata accolta, per apparente mancanza di posti disponibili, la domanda di ripescaggio al Campionato medesimo presentata dalla odierna ricorrente, deducendo nel merito l’illegittimità ed erroneità della impugnata delibera per mancato rispetto, da parte della A.S.D. Luzzese Calcio 1965, dei requisiti inderogabilmente stabiliti dal Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2017, con riferimento a quello di cui al punto 4 (bonifico bancario ovvero assegno circolare non trasferibile a titolo di versamento della quota di iscrizione).

Sostiene la ricorrente che la A.S.D. Luzzese Calcio 1965 non poteva essere ammessa alla massima competizione regionale, perché, per stessa confessione di uno dei suoi più autorevoli dirigenti, non avrebbe ottemperato a quanto prescritto al punto 4 del Comunicato Ufficiale, provvedendo al pagamento della quota di iscrizione con assegno bancario per giunta postdatato. L’accettazione della diversa modalità di pagamento, oltre a concretizzare una inaccettabile violazione della lex specialis  costituita nel caso di specie dalle disposizioni emanate per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza dal Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. L.N.D. con il citato comunicato n. 2 del 4 luglio 2017violerebbe la par condicio in quanto dilaterebbe i termini perentori stabiliti dal Comitato Regionale con il comunicato n. 2.

Con memoria depositata il 6 settembre  2017, si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la non perentorietà del termine indicato nel Comunicato Ufficiale n. 2 del Comitato Regionale, e che, comunque,  l’ammissione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo in ragione della riserva contenuta nel predetto Comunicato e di quanto disposto dall’art. 28 del Regolamento della L.N.D.

Nel merito, poi, nel contestare quanto argomentato dalla ricorrente, ha rilevato che la società

A.S.D. Luzzese Calcio 1965, in data 13 luglio 2017, ha consegnato nelle mani della segreteria del Comitato assegno bancario per l’importo di € 6.876,50.

In data 6 settembre 2017, si è costituita anche la A.S.D. Luzzese Calcio 1965, insistendo per il rigetto del ricorso in ragione della non perentorietà del termine e della legittimità del differimento al 2 agosto 2017 del termine per la regolarizzazione delle domande di iscrizione, presentate entro il 13 luglio 2017, trattandosi di un differimento disposto in virtù della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 2 del Comitato Regionale del 4 luglio 2017; atto, quest’ultimo, non impugnato dalla ricorrente.

 

Considerato in diritto

 

 

Il ricorso è inammissibile.

Il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, con il Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2017, ha testualmente disposto Per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza necessita depositare o fare pervenire a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro giovedì 13 luglio 2017, la documentazione e l’importo totale di versamento sotto specificati:….”.

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 20 luglio 2017, ha deliberato di ”…..valutate le difficoltà economiche continuamente evidenziate dalle società affiliate nel reperire le somme necessarie……consentendo il pagamento con qualsiasi efficace forma o modalità di pagamento” disponendo, conseguentemente, che la composizione degli organici fosse determinata in data 2 agosto 2017.

Quindi, gli atti potenzialmente lesivi dell’interesse della ricorrente non possono che individuarsi nella delibera del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2017, che ha disposto di consentire il pagamento con qualsiasi efficace forma o modalità di pagamento ed ha differito il termine per la regolarizzazione delle domande comunque presentate nel termine del 13 luglio 2017, e nel precedente Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2017, con il quale il Comitato Regionale, pur stabilendo il termine del 13 luglio 2017 per far pervenire la documentazione e l’importo del versamento nelle forme del bonifico bancario o dell’assegno circolare, ha fatto salve le eventuali diverse determinazioni da parte del Consiglio Direttivo; diverse determinazioni che, appunto, sono state assunte con il deliberato del 20 luglio 2017.

In sostanza, la delibera del Consiglio Direttivo pubblicata con Comunicato n. 13 del 2 agosto 2017 è meramente confermativa della precedente delibera del 20 luglio 2017, rispetto alla quale in questa sede non viene sollevato alcun profilo di illegittimità.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che non è autonomamente impugnabile un atto amministrativo meramente confermativo che sia stato adottato senza una nuova ponderazione degli interessi (Cons. St., sez. VI, 30 giugo 2017, n. 3207).

Nel caso che ci occupa, con la delibera del 2 agosto 2017, il Consiglio Direttivo non ha fatto altro che disporre le ammissioni secondo le nuove regole deliberate nella precedente seduta del 20 luglio 2017.

 

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, per ogni parte convenuta costituita.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 settembre 2017

 

 

Il Presidente                                                                                      Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                              F.to Giuseppe Musacchio

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 5 dicembre 2017

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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