CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56 del 08/08/2017 – U.S. Città di Palermo S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B
Decisione n. 56
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2017, presentato, in data 5 maggio 2017, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino,
contro
la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Matilde Rota e Luca Ferrari,
nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.), non costituitasi in giudizio,
per la declaratoria di illegittimità
della pretesa della L.N.P.B. di far gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, come da nota prot. n. 614 del 6 aprile 2017, con cui la predetta Lega ha disposto, a carico del Palermo, l'addebito della somma di € 2.000.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la L.N.P.A. distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché dell’omessa opposizione della L.N.P.A. al forzoso addebito in danno alla ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.
Uditi, nell'udienza del 24 luglio 2017, l’avv. Gianluigi Pellegrino, per la parte ricorrente - U.S. Città di Palermo S.p.A. -, nonché l’avv. Matilde Rota per la resistente LNPB;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, Prof.ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
La ricorrente, articolando un unico motivo di ricorso, contesta l’illegittimità dell’art. 1, punto 1.1, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Serie B, che ha recepito la deliberazione della stessa Lega del 29/11/2012 (con la quale si è stabilito di aumentare l’importo del Contributo Promozione, riferendolo a tre annualità sportive) “per contrasto con i principi di lealtà e regolarità sportiva; nonchè per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. n. 9/08, dell’art. 16.1.j dello Statuto della Lega di Serie B e dell’Accordo di separazione dei proventi tra Lega A e Lega B di cui alla Delibera LNP del 25.8.09”.
La ricorrente contesta l’inesistenza di una valida causa giustificativa a fondamento dell’addebito della somma di € 2.000.000,00 operato dalla Lega B in connessione alla sua permanenza in Serie A per il terzo anno, nonchè la sua natura discriminatoria in quanto posto a carico soltanto di alcuni e non, invece, di tutti gli associati alla stessa Lega.
La ricorrente lamenta, nella specie, che la delibera assembleare del 29/11/2012 “non è frutto della volontà di tutti i soggetti a quel tempo facenti parte della LNPB”, nè tantomeno del Palermo che “in quel periodo militava nel campionato di Serie A”. La stessa sostiene che la predetta delibera violerebbe le disposizioni normative contenute negli artt. 25 e 26 del D.lgs. 9/08, nella misura in cui determinerebbe un riparto dei proventi della negoziazione dei diritti audiovisivi difforme dai criteri ivi previsti.
La ricorrente, inoltre, contesta che l’estensione dell’obbligo di versamento del Contributo di Promozione ai due anni di permanenza nella massima serie successivi al primo seguente alla stagione sportiva in cui si è stati promossi violerebbe lo Statuto della Lega B, nella parte in cui è stabilito che le entrate della stessa possano essere costitutite da “eventuali contributi a carico delle società ammesse a partecipare al Campionato di Serie A che nella stagione sportiva precedente erano associate alla Lega”.
Chiede, in conclusione, la “declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega di Serie B con l’acquiescenza della Lega di Serie A di fare gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti e in favore della complessiva Lega di Serie B”, e la “nullità/annullamento degli atti indicati in epigrafe”.
Con memoria datata 8 maggio 2017, si è costituita la L.N.P.B. eccependo la legittimità della modifica del Contributo di Promozione, introdotta con la delibera assembleare del 29/11/2012, in quanto libera manifestazione di volontà delle associate alla Lega di Serie B, da ritenersi vincolante anche per le società, come il Palermo, che si siano associate in epoca successiva. Eccepisce, tra gli altri rilievi a confutazione delle argomentazioni di parte avversa, che il Palermo, allorchè era entrato a far parte della Lega di Serie B, aveva comunque partecipato a due assemblee (in data 20/1/2014 e 15/4/2014) con ad oggetto, tra l’altro, il Contributo di Promozione, senza avere mai impugnato le relative delibere.
La resistente eccepisce, infine, la tardività del ricorso de quo, in quanto notificato in violazione del termine di cui all’art. 59, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamando in proposito il precedente di questo Collegio (decisione n. 71/2015), in cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso allora presentato dal Palermo avverso la richiesta di pagamento della seconda annualità del Contributo di Promozione per cui è causa.
Con memoria di replica datata 22 giugno 2017, il Palermo ha eccepito che il termine previsto dalla norma di cui all’art. 59, sopra citato, è riferito all’impugnazione di una decisione ed ha natura decadenziale; pertanto, la norma predetta non è suscettibile di applicazione per analogia al caso de quo.
Con memoria del 26 giugno 2017, la L.N.P.B., riservandosi di formulare, in sede di udienza, apposita eccezione di notifica irrituale avverso la memoria di controparte del 23 giugno 2017, ha chiesto la riunione del presente giudizio con altro procedimento instaurato innanzi a questo Collegio dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. su analoga domanda.
Considerato in diritto
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- Riveste carattere preliminare l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso formulata da parte resistente, ai sensi dell’art. 59 CGS, nonchè dell’eccezione avversa in ordine all’inapplicabilità al giudizio de quo del termine di 30 giorni ivi previsto.
- Come è noto, l’art. 59 CGS dispone che il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia va proposto “entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata”. L’art. 54, comma 3, assegna alla competenza del Collegio di Garanzia, altresì, la decisione, quale Giudice in unico grado, delle “controversie ad esso devolute (…) dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali”. Per l’instaurazione di tale giudizio il CGS non prevede alcuno specifico termine.
L’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. dispone che “Le controversie (…) per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonchè dalle norme federali”.
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- Il giudizio de quo rientra nei casi in cui il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere in unico grado, ex art. 54, comma 3, CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., sopra citati, trattandosi di controversia per la quale non sono “previsti (…) i gradi interni di giustizia federale”, stante che, all’epoca dei fatti in causa, la ricorrente non era associata alla
L.N.P.B. e, pertanto, non poteva giovarsi del procedimento impugnatorio previsto dall’art. 6.15 dello Statuto di Lega B.
Questo principio è stato già affermato da questo Collegio in un precedente giudizio vertente tra le stesse parti oggi in causa e su medesimo oggetto (decisione n. 71 del 16 dicembre 2015). Non vi è stata allora contestazione in ordine all’applicazione del termine di 30 giorni di cui all’art. 59 sopra citato, bensì soltanto in ordine alla determinazione del dies a quo.
In proposito, questo Collegio ha chiarito che tale termine “non può decorrere da un momento antecedente a quello in cui la deliberazione in questione è divenuta vincolante nei confronti della società del Palermo, mediante la sua adesione alla Lega di Serie B”.
In tale decisione il Collegio ha, infatti, rilevato che il Palermo, pur non avendo partecipato all’assemblea nella quale era stata adottata la delibera con la quale erano state determinate modalità e ammontare del “controbuto di solidarietà promozione”, avrebbe comunque dovuto impugnare la delibera nel termine di 30 giorni dalla sua conoscenza (ai sensi dell’art. 59 CGS),
decorrente dalla sua iscrizione al campionato di Serie B.
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- In merito all’applicabilità dell’art. 59 CGS al caso in specie, questo Collegio ritiene di dare continuità al suo precedente, espresso nella decisione n. 40 del 2016, nel quale ha affermato che “la disciplina relativa alla proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport risulta modellata su un giudizio di tipo impugnatorio, nel quale si propongono censure avverso una decisione, nel breve termine di trenta giorni dalla pubblicazione di essa. La disciplina dell’instaurazione del giudizio è unica, si tratti di procedimenti proposti avverso decisioni adottate dagli organi di giustizia federali ovvero di giudizi in unico grado, relativi ad atti e provvedimenti del CONI o riconducibili alla compentenza residuale del Collegio di Garanzia”.
- Avverso la generale operatività del principio sopra espresso non risulta decisiva l’eccezione sollevata dal Palermo, secondo cui “l’art. 59 Codice di giustizia sportiva prevede lo stretto termine decadenziale di 30 giorni con specifico riguardo ai giudizi di impugnazione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia federale”.
Detta eccezione richiama la ricorrente questione riguardante la delimitazione dell’area di confine tra interpretazione estensiva e analogia. L’aspetto problematico della questione attiene al fatto che entrambi i procedimenti ermeneutici comportano un’estensione della regola dettata dalla norma, e non è agevole stabilire se il significato di una formulazione normativa sia riferibile o meno alla fattispecie oggetto di giudizio e, dunque, se l’estensione operata resti interpretativa ovvero diventi, invece, analogica.
Conformemente al comune insegnamento, pur nella distinzione concettuale tra i due procedimenti, la delimitazione del confine tra di essi va riferita ad una questione di grado: con l’interpretazione estensiva si rimane all’interno dei possibili significati letterali della disposizione normativa, ma adeguando la sua portata letterale all’effettiva volontà legislativa; con l’analogia si va oltre, presupponendo essa una lacuna e, dunque, un ambito che non offre spazi di manovra per l’interprete.
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- Questo Collegio ritiene che la corretta interpretazione dell’art. 59 CGS non consenta di rinvenire una lacuna legislativa in tutti i casi, come quello in esame, nei quali il ricorso, proposto davanti al Collegio di Garanzia, è indirizzato avverso un atto, ritenuto lesivo degli interessi della ricorrente, che è stato adottato all’interno dell’ordinamento sportivo, quand’anche tale atto non sia stato emesso dagli organi della giustizia federale, bensì nell’esercizio delle funzioni di organizzazione delle attività sportive o di regolazione dei rapporti fra le partecipanti alle attività sportive, che sono svolte dalle Federazioni sportive o anche dalle Leghe.
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- Tale statuizione è in linea con le regole generali di ermeneutica del diritto, secondo cui l’interprete non deve basarsi sul dato meramente letterale della norma, bensì deve indagare l’intenzione del legislatore qual è tradotta nella sua ratio legis.
- In proposito si deve ricordare, richiamando la precedente decisione di questo Collegio n. 40 del 2016, che il sistema della giustizia sportiva è “improntato al rispetto di un criterio di massima concentrazione e celerità nella definizione delle controversie, con l’evidente scopo di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati, che sarebbe compromesso se non fosse garantita la chiusura dei procedimenti contenziosi entro tempi certi e rapidi. (…) Le indicate esigenze di concentrazione e celerità trovano riscontro, del resto, proprio nella disciplina del procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, laddove si prevede non solo un termine per la proposizione del ricorso estremamente contenuto (trenta giorni), ma anche che l’intero procedimento deve essere definito entro sessanta giorni dal deposito del ricorso”.
- Né si può ritenere che i termini per impugnare la delibera in questione si siano riaperti per la ricorrente in relazione alla circostanza che la stessa, dopo aver partecipato al campionato di Serie A (e corrisposto per due annualità il contributo di promozione), è stata ora nuovamente retrocessa in Serie B.
- In conclusione, per le ragioni esposte e assorbite le restanti domande ed eccezioni, il ricorso si deve ritenere tardivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese vengono liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Nazionale Professionisti Serie B.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma in data 8 agosto 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face