CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58 del 08/08/2017 – U.S. Città di Palermo S.p.A./Delfino Pescara S.p.A./Empoli Football Club S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B (mutualità)

Decisione n. 58

Anno 2017


                                IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT QUARTA SEZIONE

Composta da:

Dante D’Alessio - Presidente

Laura Santoro Relatrice

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2017, presentato congiuntamente, in data 27 giugno 2017, dalle Società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A., Delfino Pescara 1936 S.p.A.  ed  Empoli  Football  Club  S.p.A.,  rappresentate  e  difese  dagli  avv.ti  Gianluigi Pellegrino, Massimo Diana e Vittorio Rigo,

contro

 

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari e Matilde Rota,

per la declaratoria dell’illegittimità

 

della pretesa della predetta Lega di escluderle, in quanto retrocesse dalla Serie A, dalla ripartizione prevista dalla legge dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia del punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (in particolare, nella parte introdotta a seguito della deliberazione del 21.4.2016), che ha stabilito che al riparto delle somme provenienti dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi di spettanza della Serie B non parteciperebbero le squadre che, provenienti da retrocessione dalla Serie A, hanno maturato il diritto a ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A la quota di competenza di somma dalla stessa Serie A accantonata nella stagione precedente.

Uditi, nel corso dell’udienza del 24 luglio 2017, per le ricorrenti - U.S. Città di Palermo S.p.A., Delfino Pescara 1936 S.p.A. e Empoli Football Club S.p.A.gli avv.ti Gianluigi Pellegrino, Massimo Diana e Vittorio Rigo, nonché, per la resistente LNPB, l’avv. Matilde Rota;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, Prof.ssa Laura Santoro.

Ritenuto in fatto

 

 

Le ricorrenti, dopo aver premesso che, all’esito del campionato di Serie A, nella stagione sportiva 2016/2017 sono state retrocesse alla Serie B e, pertanto, sono risultate beneficiarie della contribuzione denominata “Paracadute”, hanno contestato la legittimità della delibera della Lega di Serie B del 21 aprile 2016, che, innovando il punto 1.2., Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della L.N.P.B., ha previsto l’esclusione delle società beneficiarie del “Paracadute” dalla ripartizione delle somme devolute dalla Serie A alla Serie B a titolo di mutualità, ex art. 24 D.lgs. 9/2008.

Il ricorso è fondato sul seguente unico motivo: “violazione di legge (già art. 24 D.lgs. 9/2008, ora D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016, comma 1-bis). Carenza assoluta del presupposto”.

Le ricorrenti affermano, nella specie, che il diritto al “Paracadute”, maturato in quanto retrocesse dalla Serie A alla Serie B, e la pretesa creditizia alla ripartizione dei proventi derivanti dalla negoziazione dei diritti audiovisivi, acquisito in dipendenza dell’iscrizione alla Lega di Serie B, sono tra loro autonomi stante le “evidenti diversità di titolo e di causa”.

Con memoria del 28 giugno 2017, si è costituita la L.N.P.B., eccependo la “temerarietà e pretestuosità dell’azione” delle ricorrenti in ragione dell’intervenuta abrogazione dell’art. 24 del D.lgs. 9/2008, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016.

La resistente contesta, quindi, la carenza di interesse ad agire delle tre ricorrenti, rilevando, inoltre, che la delibera del 21 aprile 2016, da cui origina la pretesa in contestazione, è stata “votata ed approvata anche dal Pescara”.

La stessa eccepisce, inoltre, che, contrariamente all’assunto delle ricorrenti in ordine all’autonomia tra le pretese creditizie a titolo di “Paracadute” e di “mutualità per le categorie inferiori”, ex art. 24 D.lgs. n. 9/2008, le delibere di Serie A del 19 novembre e del 3 dicembre 2012, nel definire il “Paracadute”, identificano il suo ambito applicativo proprio nella predetta “mutualità verso le categorie inferiori”.

La Lega di Serie B chiede, in conclusione, il rigetto dei ricorsi, con condanna al massimo delle sanzioni previste, ai sensi dell’art. 10 CGS.

Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS, del 13 luglio 2017, le ricorrenti hanno precisato che “pur dando atto della riforma, hanno proposto comunque cautelativo ricorso per non incorrere in alcuna decadenza decorrente dal titolo all’iscrizione al campionato di Serie B come da decisione del Collegio di Garanzia n. 71/15; nonché in quanto la delibera impugnata non risulta mai essere stata ritirata nemmeno a seguito della riforma normativa di cui sopra”. Manifestano, quindi, acquiescenza a che “il Collegio, preso atto delle conclusioni di cui al p.

2 della memoria della Lega, dichiari inesistente la materia del contendere stante la inapplicabilità nella stagione 2017-18 della deliberazione impugnata in danno delle ricorrenti”.

Con successiva memoria del 14 luglio 2017, la L.N.P.B. ha insistito per l’accoglimento della domanda di condanna alle spese per lite temeraria, producendo alcuni articoli di stampa ad attestare “come l’abrogazione della mutualità per le categorie professionistiche inferiori di cui al previgente art. 24 Decreto Melandri fosse notizia di dominio pubblico, che le tre ricorrenti non potevano certamente ignorare”.

Considerato in diritto

 

 

  • Nel verbale dell’assemblea della Lega di Serie B del 21 aprile 2016 si dà atto della proposta “di prevedere una modifica del Codice di Autoregolamentazione attraverso una rimodulazione  delle  risorse  ex  art.  24  D.lgs.  9/2008  che  tenga  conto  della  quota

convenzionalmente definita come «mutualità diretta», ovvero quella erogata direttamente dalla LNPA alle società che perdono il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A, escludendo queste ultime dalla c.d. «mutualità indiretta», che è quella che viene redistribuita dalla LNPB alle proprie associate ai sensi dello stesso art. 24 D.lgs. 9/2008”.

Per effetto di tale delibera, è stato introdotto, all’art. 1 del Capo II del Codice di Autoregolamentazione della L.N.P.B., il punto 1.2, il quale stabilisce che “Le Società percipienti la mutualità diretta non ricevono la mutualità. Tuttavia le medesime Società che siano contestualmente tenute alla contribuzione dovuta alla Lega Italiana Calcio Professionistico, acquisiscono il diritto a ricevere la mutualità nei limiti dell’importo corrispondente alla contribuzione dovuta alla Lega Italiana Calcio Professionistico per la medesima stagione sportiva. Inoltre, le Società che, entro il 30 agosto, devolvono alla Lega, ad integrazione della mutualità, l’intera quota di mutualità diretta a loro spettante, acquisiscono il diritto di ricevere la mutualità. In entrambi i casi di cui al presente comma, la mutualità sarà ripartita secondo i medesimi criteri individuati ai paragrafi da 1.1.1. a 1.1.3.7. dell’art. 1 che precede”.

  • Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 (art. 14, comma 1-bis), convertito, con modificazioni, in legge n. 225 deldicembre 2016, il legislatore ha proceduto alla modifica degli artt. 21 e

22 del D.lgs. n. 9 del 2008 (nella parte relativa alla destinazione di quota delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale) ed ha provveduto alla contestuale abrogazione espressa degli artt. 23 e 24 dello stesso decreto legislativo. Tale ultimo articolo, come è noto, disciplina la cosiddetta “mutualità per le categorie inferiori”, cui è riferita la delibera oggetto della presente controversia.

L’efficacia della predetta disposizione legislativa, dettata dal citato art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 193 del 2016, è stata postergata alla data delluglio 2017, per effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 2 – bis, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito in legge n. 19 del 27 febbraio 2017, il quale ha disposto, al contempo, l’applicazione fino al 30 giugno 2017 della disciplina previgente.

  • Pertanto, a far data dalluglio 2017, l’art. 24 del D.lgs. n. 9/2008 non è più vigente e, correlativamente, anche la disposizione di cui al punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B, introdotta per effetto della delibera del 21 aprile 2016, ha perso la sua efficacia, con la conseguenza che il ricorso proposto deve ritenersi improcedibile per la cessazione della materia del contendere. Mentre il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, come aveva chiesto la resistente, perché al momento della sua proposizione l’art. 24 del D.lgs. n. 9 del 2008 era ancora in vigore.
  • Si ritiene di dover comunque aggiungere che, con riguardo alla società Delfino Pescara 1936 S.p.A., non poteva essere ritenuta ammissibile l’azione innanzi a questo Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 54 CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B.

Come è noto, rientrano nella competenza di questo Collegio le controversie “per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”. La società Delfino Pescara 1936 S.p.A. era associata alla Lega di Serie B al tempo dell’adozione della delibera del 21 aprile 2016 per cui è causa.

Contrariamente a quanto affermato dalla resistente, il Pescara non ha preso parte all’assemblea che ha approvato la delibera suddetta, come risulta dalla lettura del verbale, in cui si dà espressamente atto dell’assenza di due società, tra le quali appunto il Pescara.

Tuttavia, il Pescara, in quanto associata della Lega di Serie B, ove avesse voluto impugnare la delibera in oggetto, avrebbe dovuto esperire la procedura prevista dalle carte federali e, segnatamente, dall’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B sopra citato.

  • In ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria, questo Collegio ritiene che, nella specie, non ricorrono i presupposti per farvi luogo. Ricorrono, viceversa, giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese.
  • Assorbite le restanti domande ed eccezioni.

 

                                               P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.

 

Il Presidente                                                                                      La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                     F.to Laura Santoro

 Depositato in Roma in data 8 agosto 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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