CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75 del 12/10/2017 – Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 75

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto – Componenti

Laura Santoro - Relatrice 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 87/2017, presentato, in data 23 agosto 2017, dal sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Maccarone;

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Ciclistica Italiana – F.C.I., rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli;

avverso

 

 

 

la decisione della Corte Federale dAppello della FCI, di cui al C.U. n. 14/2017 del 27 luglio u.s., con la quale è stata confermata integralmente la sanzione dell’inibizione per anni 2 e mesi 4 a carico del ricorrente, pronunciata dal Tribunale Federale della FCI all’esito del giudizio di primo grado, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 56, commi 2 e 51, del Regolamento di Giustizia della FCI.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 26 settembre 2017, l’avv. Vincenzo Maccarone, per il ricorrente – sig. Carlo Roscini, anchegli presente in aula -; l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, prof.ssa Laura Santoro.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Il sig. Carlo Roscini, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Umbria della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), veniva condannato dal Tribunale Federale (con sentenza di cui al C.U. n. 3 del 4 maggio 2017) alla sanzione dell’inibizione temporanea per un periodo di dodici mesi, oltre quattro mesi a titolo di recidiva, per il fatto “di non avere ottemperato allobbligo di astenersi dalle attività nellambito della FCIin osservanza della sanzione della inibizione, comminatagli dallo stesso Tribunale Federale all’esito di altro precedente procedimento disciplinare, per la durata di tre mesi decorrenti dal 5 gennaio 2017.

In particolare, il Tribunale Federale riteneva accertata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia della F.C.I. per avere posto in essere tutti i comportamenti imputati al ricorrente nell’atto di deferimento e cioè:

    • per “avere presenziato ai Campionati Italiani Ciclocross 2017 svoltisi il 6-7-8 gennaio 2017, in località Silvelle di Trebaseleghe - Padova;
    • per avere partecipato, nella sua veste di Presidente del C.R. Umbria, alla cena sociale indetta dalla A.S.D. Massa Martana, svoltasi in localiMassa Martana il 21.01.2017 e per avere proceduto, nel corso della stessa, alle premiazioni degli atleti e dirigenti di talsodalizio;
    • per avere sottoscritto, in qualità di Presidente del C.R. Umbria, in data 16.02.2017, la ricevuta di incasso n. 64 del 2017 ();
    • per avere partecipato attivamente alla organizzazione della festa di premiazione “Challenge Rosa 2016, svoltasi a Città di Castello (PG) il 25.02.17, concordando con gli organizzatori la data ed il programma di tale manifestazione;
    • per avere partecipato attivamente alla manifestazione sportiva denominata “Gran Fondo dellAmore” svoltasi a Terni il 26.02.17, frequentando larea di gara ed in particolare quella antistante il punto di arrivo della gara stessa e proponendosi per le rituali foto con gli organizzatori e personale tecnico federale.

 

  1. A seguito del reclamo innanzi alla Corte Federale dAppello, questa, con sentenza del 17 luglio 2017 (Com. Uff. n. 14), dopo avere espresso la considerazione della necessità - a differenza di quanto fatto dal Tribunale Federale - di “valutare in modo specifico ogni  singolo episodio contestato al signor Roscini,  al fine di verificare leffettiva incidenza del comportamento di questultimo sulla violazione dei divieti contenuti nellart. 56, 2° comma, del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.C.I., statuiva che il primo comportamento, dei cinque sopra riportati, difettava di “una prova certa, mentre i restanti quattro risultavano accertati. Disponeva, infine, il rigetto dell’appello e la conferma integrale del provvedimento emesso dal Tribunale Federale.

 

  1. Avverso la sentenza della Corte Federale dAppello, il sig. Carlo Roscini ha presentato reclamo fondato sul seguente motivo:

1) Violazione dellart. 34 Regolamento Giustizia Federale FCI ed art. 12 bis II comma dello Statuto CONI. Violazione dellart. 56 comma 2 Regolamento di Giustizia Federale FCI. Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di disputa tra le parti.

Il ricorrente contesta nello specifico la “non corretta interpretazione dellart. 56, comma 2, nonché la “conseguente carenza esplicativa in merito alla questione dibattuta tra le parti, afferente alla natura ed al titolo della partecipazione del Roscini ai quattro episodi ritenuti di rilevanza disciplinare dal Giudice di secondo grado.

Il ricorrente rileva, in particolare, in riferimento alla partecipazione alla cena sociale organizzata dalla A.S.D. Massa Martana, che essa non rivestiva carattere istituzionale, bensì esclusivamente privato.

In ordine alla sottoscrizione della ricevuta di incasso, il ricorrente nega di aver posto in essere tale comportamento,  come  risulterebbe  provato  dalla  “evidentissima  differenza  grafica tra  la sottoscrizione apposta al documento in contestazione e la firma dello stesso ricorrente, quale risultante da altri atti ufficiali.

Con riguardo alla partecipazione attiva all’organizzazione della festa di premiazione “Challenge Rosa 2016”, il ricorrente contesta che la prova di tale comportamento si possa rinvenire nella frase “con laccordo del Presidente Carlo Roscini, scritta da un terzo (il Responsabile dell’attività ciclistica femminile del Comitato FCI Toscana, nell’e-mail inviata l’8 febbraio 2017 ai Comitati regionali di Umbria, Marche ed Emilia Romagna), senza che risultasse in alcun modo provato che tale “accordo” fosse stato realmente posto in essere nel periodo di inibizione e non, invece, in epoca antecedente.

Con riferimento, infine, all’ultimo comportamento addebitato, il ricorrente contesta, in particolare, che la Corte Federale dAppello con “motivazione (…) apparente ed apoditticaavrebbe desunto la sua partecipazione attiva alla manifestazione sportiva dal semplice esame di alcune fotografie che lo ritraevano in compagnia di due tesserati, sulla strada, in luogo aperto al pubblico, a distanza di qualche metro dalla linea di partenza e non già, invece, in “spazi destinati agli atleti ed al personale di supporto, come espressamente prevede il divieto contenuto nell’art. 56, comma 2, del R.G. della F.C.I.

Il ricorrente sottolinea, infine, che la sua partecipazione allevento, così come nelle occasioni cui si riferiscono gli altri comportamenti oggetto di incolpazione, aveva carattere meramente privato. Il ricorrente in conclusione ha chiesto:

  1. in via principale, l’integrale accoglimento del ricorso, con assoluzione senza rinvio da ogni incolpazione, con la formula perché il fatto non sussiste;
  2. in via subordinata, l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento della decisione della Corte Federale dAppello della FCI, per carente o insufficiente motivazione, con rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto, compreso l’accoglimento delle richieste istruttorie avanzate nel reclamo, ex art. 45 Reg. Giustizia Federale FCI.
  1. La Federazione Ciclistica Italiana, nella sua memoria di costituzione, rileva l’inammissibilità del ricorso “poiché diretto ad ottenere una diversa valutazione di merito delle risultanze probatorie, nonché la sua infondatezza a motivo della “sussistenza di ampia e coerente motivazione della decisione impugnata.

Sul punto la F.C.I., nella successiva memoria difensiva, “ribadisce che la sentenza della Corte dAppello Federale dedica ampio spazio alle motivazioni in base alle quali si è ritenuto comportamento ricadente nellambito di vita sportiva federale ogni singolo episodio oggetto di giudizioe che la valutazione della prova effettuata dal Giudice di Appello, ove motivata, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità e pertanto il ricorso sul punto è inammissibile.

La F.C.I. ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. In ordine all’eccezione della resistente F.C.I. circa l’inammissibilità del ricorso, in quanto ricadente al di fuori dell’ambito di competenza di questo Collegio di Garanzia, occorre preliminarmente richiamare il principio secondo cui, “ai sensi dellart. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine lazione. Tali motivi, infatti, esulano dallambito tassativo che lart. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva(così Collegio di Garanzia, IV sez., 24 marzo 2016, n. 14; nello stesso senso v., ex multis, Collegio di Garanzia, SS.UU., 1° aprile 2016, n. 16, secondo cui, “ai sensi dellart. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale dAppello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione della normativa federale o dei Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; più di recente, v. Collegio di Garanzia, SS.UU., 14 febbraio 2017, n. 14, che ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni (…) rispetto allapprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi, giacché tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito; SS.UU. 7 marzo 2017, n. 19, ove è detto che la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito”).
  2. Ciò detto, si deve ricordare che “Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dallart. 54 C.G.S., che si sono prima precisati, allesame dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice dappello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie(v. Collegio di Garanzia, IV sez., 24 marzo 2016, n. 14, supra cit.). In proposito va, altresì, precisato che il vizio motivazionale, che, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, legittima il ricorso innanzi al Collegio, sebbene letteralmente riferito alla “omessa o insufficiente motivazione, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere al suo interno anche la contradditoria motivazione”, come è stato espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Collegio (cfr. Collegio di Garanzia, sez. IV, n. 50/2016; SS.UU. n. 58/2015; SS.UU. n. 63/2015; SS.UU. n. 4/2016; più di recente, v. SS.UU. n. 44/2017, ove si afferma che “Quanto al requisito della sufficienza, occorre considerare che esso non può essere vagliato su un piano puramente quantitativo, come se dipendesse soltanto dal numero degli argomenti portati a sostegno di una decisione, ma deve necessariamente apprezzarsi anche su un piano qualitativo. Il che fatalmente comporta una verifica della sufficienza, intesa come congruità ed adeguatezza, sia pure - si ribadisce - su un piano logico e formale, dello svolgimento motivazionale. In questa prospettiva  la  contraddittorie della  motivazione  della  sentenza  impugnata,  vale  a  dire lincompatibili logica  tra  gli  argomenti  portati  dal  giudice  di  merito  a  sostegno  delle  sue conclusioni, può denotare una insufficienza della motivazione, rilevante ai sensi dellart. 54 del CGS; beninteso, ove la denunciata contraddittorietà non riguardi profili di semplice dettaglio, ma sia ravvisabile tra argomenti muniti di pari rilevanza. Se gli argomenti forniti nella motivazione della decisione, quelli che dovrebbero integrare la ratio decidendi del provvedimento sono tra loro contrastanti, se ne deve concludere che le conclusioni espresse nella sentenza sono prive di una motivazione adeguata. Onde essa risulta censurabile per insufficienza. In questo senso, la coerenza logica della motivazione, vale a dire la mancanza di contraddittorietà tra i motivi della decisione, costituisce uno dei canoni del giudizio di legittimità rimesso al Collegio di Garanzia).
  1. Alla stregua dei principi che si sono ricordati, si deve osservare che, nella fattispecie, la decisione della Corte Federale dAppello, come ha sostenuto il ricorrente, incorre nel vizio di contradditoria motivazione sotto il duplice profilo attinente, da un lato, alla valutazione del comportamento di cui al punto n. 3 della sentenza (sottoscrizione della ricevuta di incasso), dall’altro, alla misura della sanzione applicata.
  2. Con riguardo al primo profilo, dalla lettura della sentenza della Corte Federale dAppello si evince che il comportamento in oggetto viene addebitato al sig. Roscini in base al motivo che “nel documento in questione (…) non si rinviene alcun elemento () che possa, anche lontanamente, porre in dubbio la riferibilità dellatto al signor Roscini, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale umbro della F.C.I.. Tale elemento viene, quindi, espressamente identificato in “una semplice cancellazione, anche a penna, del nome del signor Roscini, ovvero in “una semplice aggiunta, anche a penna, del nome delleffettiva persona che ha apposto la firma, ovvero ancora in “una delega espressamente conferita a terzi.

Tale motivazione rivela profili di evidente contraddittorietà posto che si addebita al sig. Roscini un comportamento, costituente violazione del divieto di cui all’art. 56, 2° comma, R.G. F.C.I., per il fatto di non aver posto in essere attività che, ove realizzate, avrebbero invece certamente costituito una violazione del divieto di compiere attività per la Federazione nel periodo durante il quale il ricorrente risultava inibito.

A ciò si aggiunge che la differenza grafica tra la sottoscrizione apposta al documento in contestazione e la firma dello stesso ricorrente, risultante da altri atti ufficiali, fa ritenere verosimilmente non riconducibile allo stesso l’attività contestata.

  1. Con riguardo al secondo profilo, si riscontra una evidente contraddittorietà nel processo logico- argomentativo seguito dalla Corte Federale dAppello laddove ha ritenuto “necessario valutare in modo specifico ogni singolo episodio contestato al signor Roscini, al fine di verificare leffettiva incidenza del comportamento di questultimo sulla violazione dei divieti contenuti nellart. 56, 2° comma, del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.C.I., ed ha poi definito il giudizio “confermando integralmente il provvedimento emesso dal Tribunale di primo grado, giacché “ritiene conforme a giustizia, nonché equa e commisurata alla gravità dei fatti la durata della sanzione inflitta al deferito nel primo grado di giudizio.

Infatti, la Corte Federale dAppello è giunta a tale determinazione dopo che, nella disamina dei singoli comportamenti addebitati al ricorrente, aveva escluso la responsabilità disciplinare di questi per il primo dei suddetti comportamenti, riconoscendola invece per gli altri quattro comportamenti singolarmente e specificamente analizzati.

Considerato che la Corte Federale dAppello ha proceduto all’esame di ogni singolo comportamento contestato al ricorrente, avrebbe dovuto ragionevolmente tenere conto del ritenuto proscioglimento per il primo comportamento a lui addebitato, al fine della riduzione della misura della sanzione inflitta in primo grado, ovvero avrebbe dovuto meglio indicare le ragioni per le quali comunque doveva essere ritenuta congrua la sanzione inflitta.

Peraltro, non si può non rilevare che la misura complessiva della sanzione inflitta risultava comunque eccessiva in relazione ai comportamenti ritenuti  rilevanti ai fini della sua determinazione.

  1. Né può assumere rilievo, a fondamento del giudizio di colpevolezza del ricorrente, solo il richiamo normativo operato dalla Corte Federale dAppello all’art. 49, 1° comma, lett. d, del Regolamento di Giustizia, oltre che all’art. 56, 2° comma, considerato che l’art. 56, 2° comma, dispone quali sono i comportamenti vietati a coloro che siano “colpiti da provvedimenti disciplinari a terminee l’art. 49, 1° comma, lett. d, specifica il contenuto della sanzione dell’inibizione temporanea, che si colloca all’interno della più generale categoria dei provvedimenti disciplinari a termine e dunque delinea la sanzione in sé e non già il fatto costituente l’illecito disciplinare.

 

  1. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto il rinvio della questione alla Corte Federale dAppello che dovrà pronunciarsi nuovamente sulla questione sulla base dei principi che sono stati esposti, provvedendo ad una congrua riduzione della misura della pena inflitta.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

 

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone il rinvio alla Corte Federale dAppello della FCI per le successive ulteriori determinazioni.

 

 

Condanna la Federazione Ciclistica Italiana al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente, sig. Carlo Roscini.

 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 settembre 2017.

Il Presidente                                                                                             La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                                 F.to Laura Santoro

 

Depositato in Roma, in data 12 ottobre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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